Notificazioni a mezzo posta eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 31/2008 - Perfezionamento - Consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario - Insufficienza - Spedizione della raccomandata informativa - Necessità.
La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della legge 890/1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, conv., con modif., dalla legge 31/2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.
Si vedano:
a) Sez. 5, Ordinanza interlocutoria 1366/2010: in tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 890/1982, aggiunto dall'art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, convertito nella legge 31/2008, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
b) Sez. L, Sentenza 12438/2016: nell'ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (nella specie, al portiere), ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 890/1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del Dl 248/2007, conv. con modif. in legge 31/2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto.
22-02-2017 23:12
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