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Sentenza

Pendenza di procedimenti prefallimentari a carico del medesimo debitore innanzi ...
Pendenza di procedimenti prefallimentari a carico del medesimo debitore innanzi a tribunali diversi - Istanza di legittimati non coincidenti - Art. 39, comma 1, c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze - Regolazione del conflitto reale o virtuale solo dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 9-ter l. fall.
La pluralità di procedimenti pendenti, avanti a tribunali diversi, per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore su istanza di legittimati non coincidenti determina un conflitto, reale o virtuale, la cui regolazione dovrà avvenire solo dopo la dichiarazione di fallimento, alla stregua dell'art. 9 ter l. fall., tenuto conto della prevenzione che permette, nel frattempo, di dichiarare il fallimento ove se ne accertino i presupposti, restando in ogni caso esclusa l'applicazione del criterio dirimente di cui all'art. 39, comma 1, c.p.c..

Si richiamano:
i) Sez. 1, Sentenza 20283/2014: il conflitto positivo di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile anche d'ufficio e non trova ostacolo nel giudicato, implicito o esplicito, formatosi su una delle due decisioni.
ii) Sez. 6 - 1, Ordinanza 6423/2016: il principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall'art. 9-bis l. fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di “eadem ratio”, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall'articolo predetto.
Avv. Antonino Sugamele

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