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Sentenza

Pignoramento immobiliare con l'erronea indicazione dell'immobile. Conseguenze ne...
Pignoramento immobiliare con l'erronea indicazione dell'immobile. Conseguenze nei confronti dei terzi.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2016 – 8 marzo 2017, n. 5780
Presidente/Relatore Chiarini

Fatti di causa

Nella procedura di espropriazione di beni immobili indivisi promossa da S.F. in danno di Ba.An. iscritta al R.G. 80528/1994 presso il Tribunale di Roma, in pendenza del giudizio per lo scioglimento della comunione, il Giudice dell'esecuzione, rilevata l'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile pignorato (in specie, del subalterno catastale), invitava il creditore procedente a "regolarizzare la trascrizione e a depositare nota ipotecaria".
Con atto notificato al debitore e trascritto nei RR.II., S.F. eseguiva sull'immobile correttamente individuato un pignoramento "in rettifica" del precedente, da cui originava presso il medesimo ufficio giudiziario la procedura iscritta al R.G. 928/2009; quest'ultima veniva dichiarata improcedibile con ordinanza dall'adito Giudice dell'esecuzione, sul rilievo del trasferimento dell'immobile staggito ad una persona diversa dall'esecutato, tale B.A. , avvenuto per effetto di sentenza del Tribunale di Roma pronunciata nell'anno 1995, in epoca anteriore al pignoramento in rettifica.
L'opposizione agli atti esecutivi sollevata avverso tale ordinanza dal creditore S.F. (nel contraddittorio con il debitore Ba.An. , il terzo B.A. e la creditrice intervenuta Equitalia Sud S.p.A.) veniva rigettata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19424/2014 del 3 dicembre 2014.
S.F. propone ricorso, articolato in unico motivo, per la cassazione di questa sentenza; resiste, con controricorso, B.A. .
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 cod. proc. civ., 2841 e 2665 cod. civ..
Assume il ricorrente che il pignoramento eseguito in rettifica deve "necessariamente raccordarsi con quello di cui ha emendato l'errore", ovvero con l'originario pignoramento effettuato nel 1994, talché "del tutto erroneamente" la sentenza impugnata ha affermato l'inopponibilità del pignoramento rettificato e della relativa trascrizione nei confronti del terzo avente causa del debitore esecutato in forza di atto trascritto (in specie, sentenza ex art.2932 cod. civ.) dopo il primo pignoramento ma anteriormente alla trascrizione del pignoramento in rettifica.
La doglianza non ha pregio giuridico.
Nella ricostruzione ermeneutica della sequenza delle attività contemplate dall'art. 555 cod. proc. civ. ("il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto"), questa Corte ha configurato i due adempimenti della notificazione e della trascrizione come elementi strutturali di una fattispecie a formazione progressiva, differenziando le funzioni assolte da ciascuno di essi. In dettaglio, la notificazione al debitore esecutato - con la ingiunzione ai sensi dell'art. 492 cod. proc. civ. in esso contenuta - è l'atto di inizio del processo esecutivo, necessario e sufficiente per la produzione di effetti autonomamente rilevanti (imprimere il vincolo di indisponibilità sul bene, costituire il debitore custode ex lege dello stesso); la trascrizione nei registri immobiliari ha invece la funzione di completare e perfezionare il pignoramento, determinando effetti di natura sostanziale, quale condizione di efficacia dell'atto nei confronti dei terzi (oltre che di pubblicità notizia nei riguardi dei creditori concorrenti) ma anche di natura processuale, ponendosi come presupposto imprescindibile perché l'esecuzione si svolga e raggiunga il suo esito fisiologico, talché, in caso di mancanza o di inefficacia della trascrizione, il giudice non può dare seguito ad un'istanza di vendita del bene (così, con diffusa argomentazione, Cass. 20/04/2015, n. 7998).
Dalla reciproca interazione, per complementarietà, di funzioni delle due descritte articolazioni del pignoramento immobiliare (notifica e trascrizione), ed in particolare dalla rilevanza della trascrizione quale atto integrativo della sua efficacia (preordinata cioè alla opponibilità ai terzi della vendita o dell'assegnazione ed impeditiva, se omessa o inefficace, della messa in vendita del bene) deriva poi che qualora l'atto di pignoramento, anche in una sola delle due componenti, sia inficiato da un vizio cagionante assoluta incertezza (ad es. omessa o erronea individuazione del debitore esecutato o dei beni vincolati), la mera rettifica della sola trascrizione impregiudicata (poiché non rilevante in questa sede) ogni sua valenza sanante della invalidità - non può che produrre i suoi tipici effetti sostanziali dal momento in cui essa viene compiuta, ovvero con salvezza dei diritti medio tempore validamente acquistati dai terzi secondo le regole della circolazione dei diritti reali scandite dal regime di pubblicità immobiliare cfr. Cass. 16/05/2008, n. 12429; Cass., 8/03/2005, n. 5002).
Nel caso di specie, il creditore (poi opponente e qui ricorrente) ha provveduto alla rinnovazione dell'intero atto di pignoramento, completo delle attività di notifica e di trascrizione, così tuttavia ponendo in essere - e la notazione appare dirimente - un nuovo pignoramento avente rilievo del tutto autonomo rispetto al pregresso, avente cioè efficacia nei riguardi dei terzi dal momento della trascrizione del secondo atto notificato (cfr. specificamente, Cass. 12429/2008, sopra citata).
Ben correttamente pertanto la decisione gravata ha reputato che il pignoramento impropriamente denominato "in rettifica" (categoria, per quanto sopra detto, sconosciuta al vigente ordito normativo), introduttivo della procedura iscritta al R.G. 928/2009, non potesse saldare i suoi effetti con il precedente pignoramento, introduttivo della procedura iscritta al R.G. 80528/1994, e che, pertanto, il vincolo in tal guisa apposto non fosse opponibile al terzo acquirente del diritto in base ad un atto trascritto in epoca anteriore alla trascrizione del secondo pignoramento, con conseguente improcedibilità dell'espropriazione da questo originata.
È appena il caso di osservare, infine, come il provvedimento di chiusura anticipata della seconda esecuzione costituisse oggetto esclusivo della opposizione agli atti decisa con la sentenza qui gravata: sono pertanto inconferenti le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo volte ad suffragare la corretta individuazione del cespite staggito nel pignoramento operato nel 1994, dacché la validità di quest'ultimo non rappresenta il thema decidendum devoluto a questa Corte.
Disatteso il ricorso, la singolarità della vicenda controversa giustifica, ad avviso della Corte, l'integrale compensazione delle spese tra le parti in lite.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

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