Quando non vige il divieto di utilizzo del cellulare alla guida?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 settembre – 20 ottobre 2017, n. 24919
Presidente D'Ascola – Relatore Orilia
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Il Tribunale di Roma con la sentenza 15.7.2013 ha rigettato l'appello proposto da Euro Travel 2004 s.r.l. contro la decisione di primo grado (Giudice di Pace di Roma n. 47324/2012) che aveva a sua volta respinto l'opposizione della società contro il verbale di accertamento notificatole il 13.10.2010 da Roma Capitale per la violazione all'art. 173 del c.d.s.(uso di un telefono cellulare da parte del conducente di un veicolo della società).
2 Per giungere a tale soluzione il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha rilevato che la società, benché esercente anche l'attività di trasporto di persone in conto terzi, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di tale attività al momento dell'infrazione.
3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Euro Travel 2004 sulla base di un unico motivo, a cui resiste Roma Capitale con controricorso.
4 Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 173, comma 2, c.d.s. nel testo applicabile ratione temporis, osservando che ai fini dell'applicazione della deroga legislativa (esclusione del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia "ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi") occorre riferirsi esclusivamente al mezzo, e non al riscontro in concreto dello svolgimento di tale attività; pertanto, a dire della ricorrente, sarebbe stato sufficiente, per escludere la violazione, che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche, circostanza sussistente nel caso di specie, come documentato sia dalla visura camerale (nella parte relativa all'oggetto sociale) che dalla carta di circolazione (ove era riportato "Autobus per trasporto di persone-uso terzi da noleggio con conducente").
5 Il motivo è manifestamente infondato.
A norma dell'articolo 173 comma 2 del codice della strada (versione applicabile ratione temporis) "è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi".
Come appare evidente dalla lettura della citata norma, le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici sono previste, a tutela di finalità di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e incolumità pubblica e privata, indistintamente per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di polizia degli altri Corpi indicati nella disposizione ivi richiamata (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ecc.), per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, ragioni che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti.
La stessa norma, poi, tutelando anche altre finalità di pubblico interesse, consente l'utilizzo anche ai conducenti di veicoli "adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi".
La particolare formula che il legislatore ha adoperato per individuare i veicoli esentati nel secondo caso ("adibiti", cioè destinati, utilizzati, adattati a un certo uso), lascia intendere una volontà di subordinare l'esenzione ad un accertamento in concreto dell'utilizzo del veicolo perché questo non viene più individuato semplicemente in ragione dell'ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo.
Da ciò consegue che spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalità previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi), non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all'oggetto della società proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).
Orbene, non risultando dimostrato che al momento del controllo il veicolo era adibito a trasporto in conto terzi, la sentenza non merita censura e il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente.
Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. 24-10-2017 13:30
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