Responsabilità civile del magistrato e giudice territorialmente competente a decidere.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza interlocutoria 27 giugno – 3 novembre 2017, n. 26237
Presidente Amendola – Relatore Scrima
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. con ricorso per regolamento di competenza notificato il 1 marzo 2017 O.R. ha impugnato l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 febbraio 2017, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza "funzionale-territoriale" in favore del Tribunale di Perugia, in relazione alla causa inerente alla domanda proposta dalla O. nei confronti dello Stato Italiano di risarcimento dei danni che si assumono correlati all'operato di alcuni magistrati del Tribunale di Cagliari, della Corte di appello di Cagliari e della Corte di cassazione e ha chiesto, in via principale, che questa Corte dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma a decidere la presente causa di responsabilità civile ai sensi della legge n. 117/1988 da lei promossa nei confronti dello Stato Italiano e, in via subordinata, che la medesima Corte rimetta gli atti alla Corte Costituzionale per la pronuncia sulla eccepita incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, della legge n. 117/88, se da intendersi nei sensi affermati dal Tribunale di Roma;
2. Lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, hanno depositato distinti atti di costituzione "al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.";
3. il P.M. ha concluso come sopra già indicato;
4. la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di condividere le argomentazioni e le richieste formulate dal P.G.;
Considerato che:
1. l'istanza per regolamento di competenza è basata sui seguenti cinque motivi: A) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, in relazione all'omessa pronuncia ed all'omessa motivazione circa alcune argomentazioni di parte attrice che si assumono decisive per escludere la competenza del Tribunale di Perugia; A.A.) omesso esame di fatto decisivo, e cioè di alcune argomentazioni di parte attrice, sostenendosi che i vizi dedotti con il primo motivo, valgano, in subordine, ad integrare il lamentato vizio motivazionale; B) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, della legge n. 117/1988, della legge n. 420/1998, dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 116, sesto comma, Cost. nonché della pronuncia n. 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione alle deroghe della competenza per territorio previste per i magistrati ed applicabili anche ai magistrati della Corte di cassazione; C) violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art. 12 preleggi, degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, legge n. 117/1988, dell'art. 111, sesto comma, Cost., e dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 24 legge 87 del 1953 nonché della pronuncia n. 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione alla ritenuta insussistenza di analogia con riferimento alla regola prevista dalla legge Pinto e alla regola prevista in tema di responsabilità civile dei magistrati; D) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, legge n. 117/1988, dei principi di cui all'art. 12 preleggi, "degli art. 360 e segg. circa i poteri della Corte di Cassazione" e dell'art. 65 ord. giud., dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 111, sesto comma, Cost. nonché della pronuncia n 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione all'asserita competenza d Tribunale di Perugia anche per i magistrati del distretto di Cagliari, pure citati dall'attrice; E) omesso esame di fatto decisivo, e cioè dei "fatti di rilevanza decisiva di cui alle difese" dell'attrice riportate nelle note del 15-16 gennaio 2017, testualmente riportate in ricorso (v. da pag. 2 a pag. 8 dell'atto da ultimo indicato);
2. l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per territorio (più precisamente ha testualmente dichiarato la "propria incompetenza funzionale-territoriale") in favore del Tribunale di Perugia si richiama espressamente ai principi enunciati dalle ordinanze della Sesta sezione civile-3 della Corte di cassazione, 5 giugno 2012, n. 8997 e 11 gennaio 2013, n. 668 rilevando che tali principi hanno inciso sulla interpretazione dell'art. 4, primo comma, legge n. 117 del 1988, in base al cui disposto la competenza territoriale per le cause di responsabilità dei magistrati si radica presso il tribunale del capoluogo del distretto, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. e dell'art. 1 disp. att. cod. proc. pen. anche per i magistrati delle istituzioni di vertice; ad avviso del Tribunale di Roma, un analogo principio aveva trovato una prima applicazione con riferimento alle domande di equa riparazione introdotte ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) con l'ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 marzo 2010, n. 6307;
3. in particolare l'ordinanza della Sesta sezione civile-3 della Corte di cassazione, 5 giugno 2012, n. 8997 risulta così massimata: "In tema di azione per la responsabilità civile dei magistrati, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, il criterio di collegamento di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 della legge n. 117 del 1988, opera nei confronti di tutti i magistrati, compresi quelli delle istituzioni di vertice (nella specie, Consiglio di Stato), non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto, adoperato nell'art. 4 cit., atteso che tutti i magistrati, anche quelli che non hanno un distretto di appartenenza, operano comunque in una sede (nella specie, in Roma), rispetto alla quale può individuarsi la sede diversa ex art. 11 cod. proc. pen. (nella specie, in Perugia), al fine di assicurare che i giudici competenti a decidere sulla responsabilità non siano prossimi ai giudici cui la responsabilità è ascritta";
l'ordinanza della medesima sezione 11 gennaio 2013, n. 668 risulta inserita nella raccolta di massime di Italgiure come non massimata conforme a quella appena ricordata;
con l'ordinanza della Sesta sezione civile-3 del 16 maggio 2012, n. 10224, non massimata, questa Corte ha pure affermato che "il criterio di collegamento di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 l. n. 117 del 1988 opera nei confronti di tutti i magistrati, ivi compresi quelli delle istituzioni di vertice (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti), atteso che tutti (anche quelli che non hanno un "distretto" di appartenenza) operano comunque di fatto in una sede, quale ambito territoriale, rispetto alla quale resta pur sempre possibile individuare la diversa sede ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., in relazione alla sede del magistrato al momento in cui egli ha posto in essere la condotta oggetto dell'azione di responsabilità";
4. come evidenziato dal P.G., sebbene nell'ordinanza impugnata il principio affermato dalle ivi richiamate ordinanze nn. 8897/2012 e 668/2013 sia rappresentato come conforme al principio enunciato da Cass., sez. un., ord. 16 marzo 2010, n. 6307 - che aveva previsto che, per individuare il giudice territorialmente competente, il criterio di collegamento fissato dall'art. 11 c.p.p. dovesse valere anche per i giudici non ordinari, sebbene non articolati su base distrettuale - in realtà si tratta di un principio del tutto innovativo in tema di responsabilità civile ex lege n. 117/1988;
le Sezioni Unite, infatti, si sono pronunciate sul criterio di collegamento territoriale in relazione a domande di equa riparazione introdotte ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), quando era ancora vigente il richiamo dell'art. 3, primo comma, all'art. 11 c.p.p., poi abrogato con la modifica introdotta alla stessa norma dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, affermando che: "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, le S. U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Salerno, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato dinanzi al Tar Calabria, avente sede nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro)";
in tema di competenza per territorio con riferimento alle ipotesi di responsabilità civile dei magistrati, invece, si rinvengono principi di segno contrario, sia in sede civile (Cass., sez. prima, 15 aprile 2005, n. 7922; Cass., sez. terza, 29 marzo 2005, n. 6551; Cass., sez. prima, 6 aprile 1996, n. 3243) che in sede penale (Cass., sez. sesta, 23 luglio 2009, n. 30760), avendo la Corte di legittimità sempre affermato che la disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati non trova applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di cassazione, trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionale;
in particolare, è stato affermato in sede civile che "l'art. 4, primo comma della legge 13 aprile 1988, n. 117, il quale demanda la cognizione dell'azione risarcitoria contro lo Stato, per responsabilità civile del magistrato, al tribunale della sede della Corte d'appello più vicina a quella nel cui distretto è compreso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato stesso non trova applicazione, quanto al criterio territoriale, ove venga dedotta la responsabilità dei componenti della Corte di Cassazione, con la conseguente operatività per la relativa domanda delle regole comuni, tenendosi conto che la Corte di Cassazione, per organizzazione e compiti funzionali, opera a livello nazionale e non è ufficio compreso in alcun distretto di Corte di appello (cfr. Cass. 6 aprile 1996, n. 3243); e tale conclusione - cui la giurisprudenza era pervenuta nel vigore del testo originario della l. n. 117/1988 - non muta a seguito delle modifiche introdotte con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, ove si fa riferimento alla competenza del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, essendo evidente che con il richiamo al distretto la norma non intende alludere alla mera collocazione territoriale dell'ufficio, ma allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, nel senso che deve trattarsi di magistrato incardinato in uno degli uffici giudiziari componenti il distretto della Corte d'appello, ciò che appunto non può dirsi per i magistrati della Corte di Cassazione" (Cass., sez. prima, n. 7922/2005 cit.);
in sede penale si è affermato che "la speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di indagato, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, non può trovare applicazione in relazione ai processi riguardanti magistrati della Corte di Cassazione, la quale, avendo competenza nazionale, non appartiene ad alcun distretto di Corte di Appello. La norma in esame, infatti, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per l'ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del P.M. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appello" (Cass., sez. sesta, n. 30760/2009 cit.);
5. va peraltro rimarcato che l'art. 11 cod. proc. pen. prevede una deroga alle ordinarie regole di competenza quando un magistrato assuma qualità di parte, anche potenziale, in processi penali o civili e che l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato quella in parola una norma che fa eccezione alle regole generali in materia di competenza, come tale insuscettibile di essere interpretata in via analogica;
6. come evidenziato dal P.G., assume rilievo verificare se - con riferimento ai magistrati di questa Corte - l'individuazione del Tribunale di Perugia quale giudice competente ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge n. 117/1988, sia l'effetto di una interpretazione analogica, vietata, come indirettamente affermato dall'orientamento tradizionale della Corte di cassazione, oppure di una interpretazione estensiva, consentita, come sembrerebbe aver affermato la Corte di cassazione con le già richiamate ordinanze della Sesta sezione civile;
al riguardo il P.G. ha posto in risalto che la distinzione tra interpretazione realmente analogica e, dunque, vietata ed interpretativa estensiva, come tale consentita, presenta indubbie difficoltà che dipendono dalla sostanziale identità strutturale esistente tra i due procedimenti interpretativi, pur se presupposto indefettibile dell'analogia è la lacuna di disciplina, nel senso che la fattispecie concreta non corrisponde a quella astratta prevista della legge, sussistendo tra le due un rapporto di non identità e che, come chiarito dalla dottrina, si ha interpretazione estensiva fino a che l'interprete, nel qualificare il dato reale, si muove all'interno dell'uso linguistico del termine, sia pure nella sua massima estensione, mentre l'interpretazione analogica oltrepassa tale limite, sicché può ben dirsi che se l'interpretazione estensiva è pur sempre collegata al senso delle parole normativamente espresse, l'interpretazione analogica presuppone che l'ipotesi concreta non sia in alcun modo riconducibile all'ambito semantico della norma, ma risulti "affine" ad un caso da essa contemplato sulla base di una similitudine sufficiente a postulare l'esigenza di ricorrere ad una medesima disciplina (il c.d. requisito della eadem ratio);
in sede di interpretazione dell'art. 4, primo comma, legge n. 117 del 1988, o meglio dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato con rinvio recettizio dalla prima norma, e dell'art. 1 disp. coord. e att. cod. proc. pen., che individua in concreto il giudice competente ai sensi della norma del codice di rito penale, osserva il P.G. che la deroga di competenza di cui all'art. 11 c.p.p. è anzitutto parametrata alla regola della "competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto", laddove, invece, i magistrati della Corte di cassazione non esercitano le funzioni in alcun distretto di Corte d'appello, essendo questa Corte un ufficio giudiziario avente competenza nazionale;
pertanto, sempre ad avviso del P.G., un conto è affermare che il termine lessicale "distretto" possa essere interpretato come riferibile anche a realtà territoriali diverse e non sempre coincidenti, come quelle ove operano i tribunali amministrativi regionali, come enunciato da Cass., sez. un., 16 marzo 2010, n. 6307, altro conto è affermare che quel medesimo termine possa essere interpretato come riferibile alla realtà comprensiva dell'intero territorio nazionale, come enunciato (con un mero obiter dictum in riferimento ai magistrati della Corte di cassazione) dalle ordinanze della Sesta sezione civile della Corte di cassazione 16 maggio 2012, n. 10224, 5 giugno 2012, n. 8997 e 11 gennaio 2013, n. 668 e, quindi, dalla ordinanza impugnata;
nel primo caso, infatti, l'assunto sarebbe - secondo il P.G. - il risultato di una interpretazione estensiva della norma, ispirata al ragionevole principio secondo il quale, non solo ai magistrati ordinari, ma anche ai magistrati appartenenti a magistrature speciali, che operano in realtà territoriali limitate e più o meno coincidenti con quelle distrettuali, si applica la deroga di competenza di cui all'art. 11 cod. proc. pen.; nel secondo caso, l'assunto sembrerebbe essere il risultato di una interpretazione analogica, che si spinge oltre il limite del significato linguistico del termine "distretto" ed è determinata dalla conclamata necessità di applicare la stessa deroga di competenza in forza della eadem ratio che l'ha ispirata;
né, secondo il P.G., sembrerebbe convincente - al fine di qualificare come estensiva una interpretazione della norma ispirata a casi analoghi l'osservazione secondo cui il termine "distretto... appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario in modo identico... in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede"; ed invero, l'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"), così come modificato dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, dispone che "agli effetti di quanto stabilito dall'art. 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme", ma tale tabella (da ultimo modificata dall'art. 1 della legge 24 luglio 2003, n. 199) stabilisce gli spostamenti di competenza per i relativi procedimenti da ogni singolo distretto che sarebbe competente secondo le regole ordinarie ad ogni singolo distretto competente secondo la norma speciale e tra questi spostamenti di competenza non è compreso quello relativo a magistrati appartenenti ad un ufficio giudiziario non compreso tra quelli specificati nella tabella medesima, in quanto avente competenza nazionale, sicché non sarebbe evincibile in alcun modo, né "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", né "dalla intenzione del legislatore" (art. 12 preleggi), che l'art. 11 cod. proc. pen. comprenda, nella deroga alla ordinaria competenza territoriale, anche i processi (o procedimenti) riguardanti i magistrati della Corte di cassazione e, nel dubbio, non potrebbe farsi riferimento al criterio analogico per lo specifico divieto di cui all'art. 14 preleggi;
7. sia la ricorrente che il P.G. hanno censurato l'orientamento affermato con le ordinanze n. 8997/12, 668/13, cui si è espressamente richiamata l'ordinanza impugnata, anche con riferimento alla ratio della deroga di competenza in parola, individuata nella "prossimità di sede".
che comprometterebbe l'imparzialità e la terzietà del giudice chiamato a decidere un processo (o procedimento) penale o una controversia civile di responsabilità in cui sia parte, anche potenziale, un suo collega; in particolare è stata sostenuta l'inconsistenza di un tale argomento, in quanto non vi sarebbe ragione per ritenere che il rischio di lesione dell'immagine di terzietà e imparzialità, nel giudicare magistrati della Corte di cassazione - nell'odierno sistema giudiziario - sia maggiore per i magistrati del Tribunale di Roma, piuttosto che per i magistrati del Tribunale di Perugia o di tribunali di altri distretti ed è stato, altresì, rilevato che la disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamata nella normativa sulla competenza per le azioni di responsabilità civile dei magistrati, costituisce una regolamentazione che si inquadra nelle norme dirette a rafforzare la natura imparziale del giudizio (art. 25 e 111 Cost.) mediante un criterio oggettivo e predeterminato idoneo a conciliare le esigenze di terzietà del giudice - libero da ogni condizionamento di "colleganza" - con l'effettività della tutela giurisdizionale garantendo il non aggravamento dei costi e delle condizioni di esercizio del diritto di ciascun cittadino di ricorrere al giudice per la tutela dei propri interessi (art. 24 Cost.);
il P.G. ha pure sottolineato che la Corte costituzionale ha più volte affermato (Corte cost. n. 51 del 1988, n. 444 del 2002, n. 332 del 2003, n. 147 del 2004) che anche il valore dell'immagine e della terzietà del giudice va bilanciato con altri valori costituzionalmente tutelati, quali la garanzia di effettività del diritto, la garanzia del giusto processo, ecc. e che, secondo la Corte delle leggi, "solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di ratio che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - come del resto esso ha già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno arrecato dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (v. artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) - e quando, invece, quella ratio non ricorra affatto o sia realizza/211e attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia" e ciò a maggior ragione nel processo civile, con riferimento al quale la predetta Corte ha affermato che l'esigenza di intervenire con strumenti legislativi a garanzia della terzietà e imparzialità del giudice, pur avendo pieno valore costituzionale, va diversamente valutata rispetto al processo penale, se non altro per la "disomogeneità" degli interessi coinvolti, testimoniata anche dalla previsione di una molteplicità dei fori civili rispetto all'unico foro del commesso reato (Corte cost. 147 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis, primo comma, cod. proc. ci., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. pen.);
la ricorrente e il P.G. hanno, inoltre, evidenziato gli inconvenienti conseguenti all'attribuzione della competenza al Tribunale di Perugia, laddove vi sia stata pronuncia della Cassazione, con lo spostamento di un notevole contenzioso (comprendente anche le cause ivi già trattate in primo grado) presso tale Tribunale, ufficio di dimensioni inferiori rispetto a quelle del Tribunale di Roma, che sarebbe competente rispetto ai giudici delle giurisdizioni superiori se si negasse per essi l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen., non senza sottolineare che il criterio adottato da Cass., sez. un., n. 6307 del 2010 - nell'interpretazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, primo comma, legge 24 marzo 2001, n. 89 - si fondava anche sulla considerazione che l'interpretazione da essa accolta favoriva la diffusione del contenzioso sull'intero sistema delle Corti d'appello, anziché una sua elevata concentrazione su Roma, resa possibile dal fatto di avervi ivi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale;
il P.G. ha aggiunto che una "forzatura" del principio della eadem ratio sarebbe destinata inevitabilmente a riverberarsi nell'applicazione della deroga di competenza penale anche per i numerosi magistrati fuori ruolo che operano a Roma, organi centrali del governo autonomo compresi, con lo spostamento di notevole contenzioso giudiziario da una sede di grandi dimensioni (Roma) ad una sede di medie dimensioni (Perugia) e con l'aggravamento (non l'attenuazione) del rischio astratto di lesione dell'immagine di terzietà ed imparzialità dei giudici chiamati a decidere;
nel censurare l'ordinanza del Tribunale di Roma in questione, la parte ricorrente ha, infine, sostenuto l'applicabilità al caso di specie, per analogia, del criterio dettato dall'art. 3 della legge n. 89 del 2001, come da ultimo novellato, in base al quale, per le domande di equa riparazione, la competenza territoriale spetta alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto;
alla luce di quanto sopra rappresentato e in particolare della giurisprudenza non univoca sul tema della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile ai sensi della legge 117/88 inerenti a magistrati in servizio presso questa Corte, ricorrono al riguardo, ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché lo stesso valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla predetta questione.
P.Q.M.
Il Collegio, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile ai sensi della legge 117/88 inerenti a magistrati in servizio presso questa Corte.
07-11-2017 13:41
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