Responsabilità omissiva per contagio da trasfusioni.
In tema di responsabilità omissiva per contagio da trasfusioni, si applica il principio della regolarità causale della condotta omissiva che presuppone, oltre all'accertamento della violazione dell'obbligo di tenere la condotta, l'accertamento, in riferimento all'epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, in modo che, secondo un giudizio ipotetico, possa dirsi che l'azione omessa avrebbe potuto impedire l'evento, essendo oggettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. Tale accertamento che, unitamente a quello della omissione della attività dovuta, della esistenza della patologia, dell'assenza di altri fattori causali alternativi, rientra nelle competenze del giudice del merito, deve ritenersi raggiunto con il riconoscimento del virus dell'epatite B da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1978, dovendosi fare riferimento alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici, sempre che non emerga altra data antecedente con Io stesso livello di oggettività.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015 n. 10291
03-08-2017 14:42
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