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Sentenza

Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente...
Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi dell'art. 173 legge fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l'omologazione del concordato ravvisando l'esistenza della frode nel non avere il ricorrente dato il giusto rilievo ad un ammanco di cassa scoperto dal commissario giudiziale ed evidenziato solo in un allegato alla proposta).

Si richiamano:
a) Sez. 1, Sentenza 14552/2014: in tema di concordato preventivo, l'accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 legge fall., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva dell'omologa di un concordato preventivo proposto da una società che, come accertato dal commissario e comunicato ai creditori, aveva distribuito utili, pur versando in situazione finanziaria critica, aveva definito un contenzioso in corso mediante una transazione di contenuto pregiudizievole e non aveva incluso, nella relazione sulla situazione patrimoniale, ingenti crediti vantati da società terze nei suoi confronti).
b) Sez. 1, Sentenza 18090/2016: l'annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 legge fall., nel testo novellato dal D.Lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell'omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto, dovendosi, invero, ravvisare identità di “ratio” con le fattispecie legittimanti la revoca dell'ammissione a tale procedura.
Avv. Antonino Sugamele

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