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Sentenza

Riconoscimento dello “status” di rifugiato - Orientamento sessuale del richieden...
Riconoscimento dello “status” di rifugiato - Orientamento sessuale del richiedente - Fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” ex art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 251/2007 - Sussistenza - Deduzione solo innanzi al tribunale – Irrilevanza.
L'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l'omosessualità) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 251/2007, costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello “status” di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale.

Si richiamano:
i) Sez. 6 - 1, Ordinanza 14157/2016:Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere probatorio da parte dell'istante che aveva allegato i fatti integranti la persecuzione in modo generico, senza precisare quali e quanti soggetti lo avrebbero minacciato, né riuscendo a dare una collocazione temporale agli eventi).
ii) Sez. 6 - 1, Ordinanza 16362/2016: il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 251/2007, ed all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost..
Avv. Antonino Sugamele

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