Senegalese presenta domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 dicembre 2016 – 3 marzo 2017, n. 5462
Presidente Ragonesi – Relatore Lamorgese
Ragioni della decisione
Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 5 febbraio 2016, ha rigettato il gravame di D. M. avverso l'impugnata sentenza che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno delle domande era dedotto il timore della vendetta dei secessionisti della regione senegalese di Casamance, in cui viveva, a seguito dell'uccisione del padre che aveva collaborato con le autorità governative.
Avverso questa sentenza D. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell'interno non ha presentato controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, lett. e), 7 e 8 D.Lgs. n. 251/2007, per avere ritenuto inattuale il pericolo di persecuzione che, invece, era attuale e concreto e per non avere considerato il rischio di essere esposto a gravi atti di persecuzione in caso di rientro in patria (quello di arruolamento coattivo nelle bande dei ribelli).
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, lett. g) , e 14 D.Lgs. n. 251/2007, per avere negato la protezione sussidiaria, omettendo di considerare la minaccia grave e individuale cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, ove vi era una situazione di conflitto armato interno.
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, per avere negato la concessione del permesso per motivi umanitari, omettendo di valutare le condizioni di vulnerabilità cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in Senegal.
I motivi sono inammissibili.
Il rigetto delle domande proposte (di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per motivi umanitari) si basa su una duplice ratio decidendi: a) la genericità e mancanza di riscontri nella narrazione dell'interessato, con riguardo alle modalità del reclutamento forzato dei ribelli, senza alcuna contestualizzazione del racconto; b) in generale, con riguardo alla situazione sociale e politica nella regione di Casamance, la corte ha evidenziato la inattualità del pericolo di persecuzione; la insussistenza del rischio di subire danni gravi, ai fini della protezione sussidiaria; la mancanza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
I motivi di ricorso contengono censure rivolte solo alla seconda ratio decidendi (sub b), rimanendo la prima ratio (sub a) incensurata e, quindi, da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata. Né potrebbe ritenersi che le censure relative al merito delle tre diverse domande di protezione (sub b) siano riferibili anche alla prima ratio (sub a): un'inidonea censura di quest'ultima richiedeva, infatti, che il ricorrente per cassazione spiegasse perché le sue dichiarazioni nel giudizio di merito fossero invece sufficientemente specifiche e, quindi, idonee a stimolare il potere-dovere del giudice di valutarle nel merito, anche a norma dell'art. 3, comma 5, lett. a-b), D.Lgs. n. 251/2007.
La memoria presentata dal ricorrente non scalfisce le conclusioni di tale proposta, che il Collegio condivide.
Il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo dovuto per legge.
07-03-2017 14:44
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