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Sentenza

Società di persone - Società in accomandita semplice - Azzeramento del capitale ...
Società di persone - Società in accomandita semplice - Azzeramento del capitale per perdite - Obbligo di ricostituzione del capitale o messa in liquidazione della società - Insussistenza - Successiva distribuzione di utili - Ripianamento delle perdite dell'esercizio precedente e portate a nuovo - Necessità.
SEZIONE PRIMA 3 GENNAIO 2017, N. 23
Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell'art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell'esercizio precedente.

Non si rilevano precedenti in termini.
Avv. Antonino Sugamele

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