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Sentenza

Società - Estinzione della società - Cancellazione dal registro imprese (articol...
Società - Estinzione della società - Cancellazione dal registro imprese (articolo 2495 c.c.) - Effetti - Rapporti pendenti - Successione nei rapporti - Soci - Responsabilità.
Società - Estinzione della società - Cancellazione dal registro imprese (articolo 2495 c.c.) - Effetti - Rapporti pendenti - Successione nei rapporti - Soci - Responsabilità.
Poiché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, l'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza - se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della responsabilità di ciascuno dei successori - non può però anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione “ad causam” ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. Sono sempre i soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
• Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 giugno 2017 n. 15035
Avv. Antonino Sugamele

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