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Sentenza

Un'associazione crea un evento sportivo rumoroso una volta al mese. Insorge il v...
Un'associazione crea un evento sportivo rumoroso una volta al mese. Insorge il vicinato. Merita tutela giurisdizionale la lagnanza?
Tribunale di Como, sez. I Civile, sentenza 5 luglio 2017
Giudice Petronzi

Ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, comproprietari di un immobile ad uso abitativo sito in hanno convenuto in giudizio l'Associazione polisportiva dolendosi per le intollerabili immissioni acustiche emesse nel corso delle manifestazioni sportive e ricreative organizzate negli spazi comunali adiacenti l'abitazione, nel corso del mese di luglio di ogni anno, almeno sin dal 2005, su concessione del Comune, ad opera dell'ASD convenuta, in occasione in particolare dell'annuale evento denominato Festa dello Sport ed altre feste ed eventi similari. Hanno evidenziato che nel corso dei suddetti eventi, tenuti in orario serale/notturno, l'affollamento dei visitatori richiamati dalle manifestazioni sportive generava immissioni sonore intollerabili idonee a condizionare la tranquillità della vita domestica degli attori. Hanno concluso pertanto per la condanna della associazione organizzatrice dell'evento al risarcimento dei danni patiti a causa delle immissioni sonore intollerabili (a titolo di danno biologico, esistenziale e da svalutazione del valore dell'immobile).
La ASD si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione ad alcuni degli eventi e feste esemplificate nell'atto di citazione, in quanto non organizzati dalla convenuta ma da altro ente o gestore. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, contestando che le immissioni acustiche oggetto di causa superassero la soglia di intollerabilità di cui all'art. 844 c.c. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.

Diritto

La domanda è infondata e merita rigetto.
E' noto che la norma contenuta nell'art. 844 c.c. rappresenta un sistema sostanzialmente aperto che lascia all'interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Il legislatore infatti non sanziona sic et simpliciter ogni forma di immissione (sonora, vibrazionale, olfattiva, etc.) ma solamente quelle che, in considerazione di ogni elemento e peculiarità specifica che differenzia ogni caso, superino la normale tollerabilità.
Tale valutazione, secondo quanto ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. 3438/2010; Cass. 17051/2011), non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spettando al giudice del merito accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità. Nell'ambito di tale accertamento, il giudice del merito può utilizzare ogni elemento di prova, ivi comprese le presunzioni o le prove testimoniali (nei limiti in cui non comportino valutazioni soggettive), non essendo invece assolutamente necessario l'espletamento di prove tecniche (Cass. 2166/2006).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in ipotesi che presentano molte similitudini con il caso di specie (trattavasi, in entrambi i casi, di rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto), che il vaglio che il giudice è chiamato a svolgere, valutando la (in)tollerabilità delle immissioni, si sostanzia da un lato in un bilanciamento tra le contrapposte esigenze della proprietà privata e quelle della produzione, intese in una prospettiva più ampia che tenga conto delle ormai diffuse abitudini di vita e dei comportamenti sociali (arg. ex Cass. 21172/2015), e dall'altro in un accertamento che “postula la concreta valutazione dei (richiamati) ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo" (Cass. 2166/2006).
Applicando al caso di specie siffatti criteri interpretativi, ritiene il Tribunale che le immissioni di cui la parte attrice si duole non superino la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
Dall'analisi dei documenti agli atti emerge infatti che gli eventi ludici e sportivi oggetto di causa sono limitati ad un arco temporale estremamente ristretto, collocandosi solo nel mese di luglio di ogni anno, principalmente nel fine settimana (sabato e domenica), peraltro con orario serale limitato (entro la mezza notte), per quanto riguarda la festa dello sport, nonché con orario sempre serale e limitato (20,30-23,00) le partite di pallavolo, che si tengono nel corso della settimana (lun-giov). L'afflusso di pubblico risulta anche esso limitato, trattandosi di eventi sportivi di portata territoriale che fisiologicamente interessano la limitata comunità e le comunità limitrofe.
Tali elementi in fatto, che emergono inequivocabilmente dalla documentazione versata agli atti da entrambe le parti, danno immediata contezza della modesta portata del fenomeno di cui la parte attrice si duole, che si colloca in un contesto ambientale definito, si svolge in un arco temporale estremamente ridotto e con una scansione temporale ragionevolmente limitata nel torno di poche ore (serali), per giunta in periodo estivo, ove l'allungamento delle giornate con più ore di luce al giorno ed il clima favorevole, facilitano ed incentivano lo svolgimento di simili attività ludico-ricreative praticate all'aperto, secondo ormai radicati e diffusi comportamenti sociali, come dimostrato anche dall'ulteriore circostanza, dedotta dalla stessa parte attrice, che la festa dello sport si svolge nel Comune di tutte le estati a partire da almeno il 2005 (addirittura da tempo anteriore secondo la parte convenuta).
Va inoltre evidenziato, essendo rimasto incontestato, che la stessa parte convenuta ha documentato di aver adottato un serie di accorgimenti al fine di limitare la rumorosità degli avventori degli eventi ed il disagio per gli attori, quali la realizzazione di un palco insonorizzato orientato in direzione opposta rispetto alla abitazione degli attori od il posizionamento di fari in modo da non irradiare di luce la abitazione degli attori.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento in concreto applicabile (da 26.000,00 a 52.000,00 euro), valutata la natura della causa e l'impegno defensionale ed escludendo solo la "Fase istruttoria" di fatto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta che si liquidano in euro 27,86 per spese ed euro 5.534,00 oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, se dovute per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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