Un lavoratore costretto a casa per guarire da una distorsione alla caviglia, riportata a seguito di un infortunio sul lavoro, viene scoperto a giocare in un campo da calcio.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 febbraio – 2 maggio 2017, n. 10647
Presidente Bronzini – Relatore Cinque
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 5837/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia depositata il 21.11.2009 dal Tribunale di Roma con la quale era stata respinta la domanda, proposta da B. P., volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, intimatogli con lettera dell'11.12.2007, per avere, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 5.10.2007, ove aveva riportato una distorsione della caviglia destra, partecipato a due partite calcistiche del "campionato Amatori" della Provincia di Torino il 22.10.2007 ed il 30.10.2007, pregiudicato con tale comportamento la guarigione.
2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) con la lettera di giustificazione nell'ambito del procedimento, il lavoratore implicitamente aveva ammesso la partecipazione ad entrambe le partite; b) si trattava di una confessione stragiudiziale per cui correttamente erano state respinte le richieste istruttorie tendenti a dimostrare la partecipazione solo alla gara del 30.10.2007; c) la circostanza circa il suggerimento, da parte di un sindacalista della CISL, della dichiarazione del 30.11.2007 era una allegazione nuova e, pertanto, inammissibile; d) analogamente non era ammissibile né rilevante la produzione delle copie dei verbali del procedimento penale stante l'autonomia, più volte affermata in giurisprudenza, tra i due giudizi; e) la partecipazione a due gare calcistiche, anche ove fosse stata dimostrata la limitatezza della presenza in campo, durante la malattia per distorsione della caviglia era tale da comportare il pericolo, secondo una prognosi ex ante, di aggravamento dei postumi della malattia in considerazione dello sport praticato (calcio); f) era, quindi, ravvisabile una condotta gravemente lesiva del legame fiduciario con l'azienda.
3. Per la cassazione propone ricorso B. P. affidato a tre motivi.
4. Resiste con controricorso la Trenitalia spa.
5. Sono state depositate le memorie ex art. 378 cpc..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cpc ed error in procedendo in ordine al mancato esperimento della prova richiesta sulla non partecipazione alla partita di calcio del 22.10.2007.
2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva (art. 55 CCNL) riguardante le sanzioni massime applicabili per simulazione dello stato di malattia o di inidoneità fisica al lavoro. Si sostiene che l'art. 55 lett. b del CCNL del 16.4.2003 prevedeva la sanzione del licenziamento per la simulazione originaria della malattia, quando si trattava non della prima infrazione; tale sanzione non poteva essere irrogata anche nella ipotesi minore della simulazione sopravvenuta dello stato di malattia in cui rientrava la fattispecie contestata.
3. Con il terzo motivo B. P. si duole del mancato esame di un punto decisivo della controversia consistente nella effettività, giudicata ex ante, dell'eventuale messa in pericolo dello stato di salute del lavoratore in vista della ripresa lavorativa obiettando che alcuna conseguenza negativa era discesa dalla partecipazione per un limitato tempo alla partita del 30.10.2007 e che la sua partecipazione, a detta partita, era stata autorizzata da due medici specializzati della medicina sportiva previa sottoposizione ad un bendaggio rigido di protezione dal pericolo di ricadute.
4. Il primo motivo non è fondato.
5. Il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti nel rito del lavoro dagli artt. 421 e 437 cpc) anche in difetto di espressa motivazione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di logicità della sentenza (cfr. tra le altre Cass. 16.5.2002 n. 7119).
6. Tale illogicità non è ravvisabile nella gravata sentenza perché, in relazione alla partecipazione di B. P. alla partita di calcio del 22.10.2007, non vi erano risultanze processuali da integrare in quanto gli elementi acquisiti (giustificazioni del dipendente rese nel corso del procedimento disciplinare ove si ammetteva la partecipazione alla gara nonché l'articolo del giornale "La Nuova Periferia" Ed. di Chivasso-Vercelli, che confermava il P. tra coloro che erano scesi in campo con la squadra Veterani Chivasso nella partita del 22.10.2007) erano tali da rendere certo il quadro probatorio senza necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio.
7. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
8. E' inammissibile, per violazione del principio di specificità (art. 366 comma 1 n. 6) perché, non avendo riportato nel ricorso la trascrizione della parte dell'art. 55 CCNL richiamato nella censura, si costringe, in pratica, il giudice di legittimità ad una ulteriore attività di esame degli atti processuali che non può essere supplita per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte del giudice stesso nell'individuazione delle parti della disposizione che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura.
9. E' infondato perché la contestazione disciplinare non riguardava la simulazione dello stato di malattia, bensì lo svolgimento di attività in contrasto con lo stato di infortunio: e tale attività, con motivazione congrua, logica e corretta giuridicamente, è stata ritenuta, dai giudici di secondo grado, una condotta in grado di minare alle fondamenta il rapporto fiduciario tra datrice e lavoratore e tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
10. La valutazione disciplinare è stata, pertanto, effettuata sulla base della nozione legale della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cc e non sulla base delle ipotesi elencate nella contrattazione collettiva, non pertinenti al caso concreto, e conseguentemente l'esame di adeguatezza della sanzione espulsiva irrogata è stata realizzata rispetto a quanto contestato (in termini Cass. 22.12.2006 n. 27464; Cass. 14.2.2005 n. 2906).
11. Né del resto il giudice deve limitarsi a ricondurre quanto addebitato alle singole fattispecie previste dalla contrattazione collettiva ma deve valutare i fatti nel loro insieme onde verificare se siano tali da minare la fiducia del datore di lavoro (in questi sensi cfr. Cass. 23.3.2006 n. 6454).
12. Il terzo motivo è inammissibile risolvendosi la doglianza in un riesame dei fatti e non nel mancato esame di essi perché, nella fattispecie concreta, la Corte territoriale ha motivato sull'accertamento in fatto relativo all'aggravamento dei postumi della distorsione della caviglia in ragione della condotta tenuta dal P. durante il periodo di assenza dal servizio.
13. Giova specificare che, nel caso di specie, è applicabile il novellato testo dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc (sentenza depositata il 5.9.2014) che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, mentre, come detto, il fatto denunziato è stato comunque valutato dai giudici di secondo grado.
14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
02-05-2017 22:21
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