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Sentenza

Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportame...
Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale (cd. "benchmark") - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
SEZIONE PRIMA
3 GENNAIO 2017, N. 24
Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (artt. 36 e segg. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione, per ciascuna linea di gestione patrimoniale, di un parametro oggettivo coerente con i rischi ad essa connessi (cd. benchmark), il quale, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l'adeguatezza dell'attività dell'intermediario, per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l'intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l'effetto, subìto.

Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8089/16:Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale; si tratta di una prescrizione vincolante evincibile dall'Allegato 3, sub C), del reg. Consob n. 11522, dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni (art. 42 del menzionato regolamento).
Avv. Antonino Sugamele

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