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Sentenza

Alla Tia si applica l'Iva....
Alla Tia si applica l'Iva.
L'art. 238 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice
dell'ambiente) ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1),
sostituendola con la diversa "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (come testualmente
indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-
quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, denominò "Tariffa Integrata Ambientale" (c.d. TIA2).
La tariffa integrata, in particolare, è dovuta da"chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo
locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti
urbani e costituisce "il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e ricomprnde anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36" (art. 238, comma 1, d.lgs. 152/2006); la stessa, inoltre, viene "commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di supefficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali" (comma 2).
Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava
la (soppressa, ancorchè con le proroghe e la disciplina transitoria di cui si dirà) TIA1
(come disciplinata dall' art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997), in quanto, da una lato individua il
fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla
effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l'entità del dovuto alla quantità e
qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura
di "corrispettivo" della tariffa.
Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente
definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura
privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato
dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza
di legittimità, in relazione alla TIA1.
Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della
TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede
che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
.spedkione, agerqia, mediazione, deposito e in genere da obblignioni di fare, di non fare e di permettere"
costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del
medesimo decreto) "quale ne sia la jo- nte".
La stessa Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 238/2009, ha tenuto ben
distinte le due TIA, avendo precisato che "la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle
due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, Ti/I), la successione temporale
delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostaniale di tali prelievi, il fa tto che la tariffa integrata
espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale, nonché la circostanza che i giudki riuniti ...
hanno ad oggetto solo avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale per gli anni d'imposta
2007 e 2008 sono tutti elementi che impediscono di ritenere che la questione sollevata dalla suddetta
commissione tributaria riguardi, oltre alla tariffa di igiene ambientale, anche la tariffa integrata
ambientale" (punto 6.2). Ed ha comunque ritenuto opportuno rilevare che, "contrariamente
a quanto sembrano ritenere il rimettente e la difesa erariale, il termine «corrispettivo» non compare, con
riguardo alla TIA, nel cosiddetto "decreto Ronchi", ma solo nell'art. 238, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. n. 152 del 2006 ed è riferito esclusivamente alla tariffa integrata ambientale, estranea alla
questione di legittimità in esame".
Ancora, la Corte costituzionale, nella medesima sentenza, precisa che "quanto al diritto
comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un
ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento,
secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte
significativa, de/produttore dei rifiuti. Ed ove questa attribuzione di costi sia rispettata, resta indifferente
per il diritto comunitario se essa sia realizzata dal legislatore mediante l'istituzione di un tributo o la
previsione di un corrispettivo privatistico".
La natura "privatistica" della TIA2, e dunque la sua portata innovativa ed
ontologicamente diversa rispetto alla precedente TIA1, già desumibile dal tenore della
norma istitutiva, è stata poi definitivamente confermata dall'art. 14, comma 33, del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto che "le
disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tan a, sorte successivamente
alla data di entrata in vigore de/presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordIi. naria".
A fronte del chiaro disposto di tale norma, è evidente che, a seguito della sua
emanazione, non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di
tributo, della TIA2 e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA.
Tuttavia, è opportuno chiarire la questione della portata interpretativa o meno del citato
art. 14, comma 3, d.l. n. 78/2010, alla luce delle osservazioni della Procura generale, nella
parte in cui si afferma che alla citata norma "non è stata riconosciuta natura interpretativa,
poiché sino all'intervento del legislatore era pacifica la natura di tributo della TIA2 (SS.ULI. n.
26268 / 2016), ma è evidente che dal momento della sua entrata in vigore non sia più possibile sostenere
che la TIA rappresenti un tributo e non il corrispettivo della prestazione di un servizio (in termini
Cass., se trib, 11/1/2018 n. 455, che afferma la natura tributaria della TI42 limitatamente al
periodo antecedente all'entrata in rigore della norma di cui al citato art. 14, comma 33, d.l. n.
78122010".
Invero, l'esame dei precedenti di legittimità evidenzia, da un lato, che la Suprema Corte
non si è mai espressa nel senso di attribuire alla TIA2 (introdotta dall'art. 238 del d.lgs n.
152/2006) la natura di tributo e, dall'altro, che la questione della portata interpretativa
del d.l. n. 78/2010 non si è mai posta con riferimento alla TIA2, bensì solo alla TIA1 (di
cui all'art. 49 del d.lgs n. 22 del 1997) .
Del resto, il problema del valore interpretativo o meno da attribuire al citato d.l. n.
78/2010 (e dunque della sua portata retroattiva) si poteva concretamente porre solo con
specifico riferimento alla TIA1, atteso che, in virtù di successive proroghe, la TIA2 ha
potuto trovare applicazione (peraltro facoltativa) da parte dei Comuni solo a decorrere
dalla data del 30 giugno.
Avv. Antonino Sugamele

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