Attestazione prestazione energetica: le regioni possono imporre ai notai l’invio di comunicazioni.
Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 21/09/2018) 13-11-2018, n. 29211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24002/2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MUNARI;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO VIGOTTI;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Migliaccio e Scalone di Montelauro, per delega dell'Avvocato Vigotti.
Svolgimento del processo
Il notaio M.A. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Genova depositata il 5 marzo 2015, la quale, in parziale riforma della decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai (CO.RE.DI.) della Liguria, ha ritenuto applicabile la più lieve sanzione dell'avvertimento, rispetto a quella della censura irrogata dalla Commissione.
L'intimato Consiglio Notarile dei Distretti di Genova e Chiavari si è difeso con controricorso.
La Corte d'Appello, rigettando per il resto il reclamo avverso la decisione resa l'11 marzo 2014 dalla CO.RE.DI. per la Liguria, ha comunque ravvisato la sussistenza dell'addebito di cui all'art. 14, comma 2, del Codice deontologico, sanzionabile ex art. 147, comma 1, lett. b, legge notarile, per aver il notaio M. sistematicamente violato, in diciassette atti rogati nei mesi da maggio a luglio 2013, l'obbligo, posto dalla L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, di invio alla Regione di copia conforme degli atti notarili di compravendita ai quali non fosse allegato, su accordo delle parti, l'attestato di certificazione energetica previsto dal D.Lgs. n. 192 del 2005. La Corte d'Appello ha altresì negato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 33, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lett. l, e art. 97 Cost..
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
I.1.11 primo motivo di ricorso del notaio M.A., con riguardo al primo capo dell'ordinanza della Corte d'Appello di Genova, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, del Codice deontologico notarile, della L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 28 bis, comma 1, 2 e 3, e art. 33, commi 11 quater e 11 novies, cosi come modificata dalla L.R. Liguria n. 23 del 2012, dell'art. 117 Cost., e art. 1477 c.c.. In subordine: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 23, dell'art. 117 Cost., lett. L e R, dell'art. 117 Cost., comma 3, dell'art. 97 Cost., e L. n. 241 del 1990, art. 18. In estremo subordine: violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. b) del Codice deontologico notarile e dell'art. 147, comma 1, lett. c) della Legge notarile. La prima censura è diretta, quindi, a negare la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'infrazione contestata al notaio. Avuto riguardo alla condotta definita dell'art. 14, comma 1, lett. b) del Codice deontologico notarile (illecita concorrenza consistente nell'esecuzione delle prestazioni notarili secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, come, ad esempio, rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria), il ricorrente sostiene che, sussistendo nei casi contestati un valido accordo derogatorio in senso contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 1477 c.c., alcun obbligo di segnalazione alla Regione della mancata consegna dell'attestato di prestazione energetica poteva gravare sul notaio, ai sensi della L.R. n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, altrimenti emergendo l'incostituzionalità della citata disposizione per violazione delle competenze legislative statali in materia civilistica. Il primo motivo critica altresì la violazione del principio di tipicità delle sanzioni disciplinari, in relazione all'art. 147, comma 1, lett. c., legge notarile, ove dovesse qualificarsi effettivamente come illecita concorrenza l'omissione della comunicazione o trasmissione alla Regione dell'attestazione in esame.
1.2. Il secondo motivo di ricorso del notaio M.A., con riguardo al secondo capo dell'ordinanza impugnata sempre relativo all'elemento oggettivo dell'infrazione, denuncia l'erroneità, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, del Codice deontologico e della L. n. 89 del 1913, art. 147, della L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 28 bis, commi 1, 2 e 3, e art. 33, commi 11 quater e 11 novies, cosi come modificata dalla L.R. Liguria n. 23 del 2012, ed ancora dell'art. 117 Cost., e art. 1477 c.c.. Si riprendono le considerazioni già svolte al termine della prima censura. Il notaio M. deduce che la condotta contestatagli non avrebbe potuto essere qualificata come illecita concorrenza ai sensi dell'art. 14 del Codice deontologico, avendo il professionista studiato il problema in esame e trovato avallo al proprio convincimento interpretativo alla stregua della sentenza Cass. n. 12260/2012, concludendo, in senso contrario, per la scorrettezza deontologica dell'esecuzione di comunicazioni non dovute alla Regione.
II. I primi due motivi di ricorso del notaio M.A., che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano infondati.
La L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies,, inserito dalla L.R. 30 luglio 2012, n. 23, art. 13, e successivamente abrogato dalla L.R. 7 dicembre 2016, n. 32, art. 10, comma 3, e dunque applicabile nella specie ratione temporis, disponeva: "Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'art. 28 bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato".
L'obbligo di produzione dell'attestato di prestazione energetica nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, è regolato in via primaria dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 6, più volte modificato.
Questa Corte, con la sentenza Cass. Sez. 2, 17/07/2012, n. 12260, ha affermato che l'attestato di prestazione energetica rientra tra i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477 c.c., u.c..
Con la disciplina posta dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 6, coesistono numerose norme regionali che ribadiscono l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica.
Allorchè il proprietario non rende disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente, il notaio, se comunque richiesto dalle parti di stipulare, in assenza di una previsione di nullità negoziale, che assumerebbe altrimenti rilevanza con riguardo all'art. 28, n. 1, della legge notarile, non può rifiutarsi di ricevere l'atto, pur dovendo informare i contraenti sulle conseguenze civilistiche ed amministrative della mancata allegazione (a prescindere dal profilo della validità, o meno, della clausola pattizia di deroga all'obbligo del venditore di consegnare l'attestato).
La L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies, in coerenza con quanto disposto negli artt. 28, 28 bis e 33, della stessa legge (per cui ogni immobile che non ricada tra le fattispecie di esenzione previste deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica), al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, onerava il notaio, al quale, "anche giustificatamente", non fosse stato esibito l'attestato, nè dunque consegnato contestualmente all'acquirente, di "segnalare il fatto alla Regione", inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme dell'atto.
Una norma sostanzialmente analoga alla L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies,, era contenuta, ad esempio, nella L.R. Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 1, comma 17 novies, ("Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica"), abrogato dalla L.R. Lombardia 25 gennaio 2018, n. 5, art. 1, comma 1, lett. b.
L'obbligo imposto al notaio dalla L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, di segnalare alla Regione la mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica, coerente con la funzione pubblica svolta dal professionista, doveva intendersi inserito nel quadro del compito di attuazione delle prescrizioni del d.lgs. n. 192/2005 attribuito alle regioni dall'art. 9 dello stesso, e meglio ancora delineato dal medesimo D.Lgs. n. 192 del 2005, art. 17, (Clausola di cedevolezza), trovando fondamento le competenze regionali in materia di rendimento energetico degli edifici (come dimostra l'esplicito richiamo all'art. 117 Cost., comma 5) dall'essere la materia disciplinata dal diritto dell'Unione Europea (direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE) e dalla riferibilità della certificazione energetica degli edifici alla materia di legislazione concorrente dell'energia (art. 117 Cost., comma 3).
L'obbligo di segnalazione alla Regione da parte del notaio ha quindi spiegazione nell'ambito della funzionalità dei poteri di vigilanza amministrativa sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, senza incidere sugli effetti della certificazione nel rapporto privatistico di contrattazione intercorrente tra le parti, rapporto che attiene alla materia dell'"ordinamento civile" riservata in esclusiva allo Stato dall'art. 117 Cost., comma 2, lett. l).
L'inciso "anche giustificatamente" confermava che l'obbligo di segnalazione del notaio rogante alla Regione potesse prescindere da ogni accertamento della volontà espressa al riguardo dalle parti.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso investono, in particolare, il punto dell'ordinanza della Corte d'Appello di Genova regolato dalla L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, norma giuridica la cui costituzionalità è contestata dal ricorrente.
Va premesso incidentalmente che la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale non è da negarsi per il sol fatto che la norma sia stata ormai abrogata dalla L.R. n. 32 del 2016, art. 10, comma 3, visto che la condotta deontologicamente scorretta del notaio M. è stata valutata con riguardo alla situazione di diritto esistente al momento della sua verificazione (arg. da Corte Cost. 24 aprile 2013, n. 78; Corte Cost., 11 luglio 2012, n. 177; Corte Cost. 25 novembre 2011, n. 321).
Deve comunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., nella parte in cui, al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, obbligava il notaio, al quale non fosse stato esibito l'attestato, di segnalare il fatto alla Regione, trattandosi di norma rientrante nella materia di legislazione concorrente dell'energia, volta all'attuazione del diritto dell'Unione Europea in tema di rendimento energetico degli edifici e funzionale all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa.
La Corte d'Appello di Genova ha allora ritenuto che il notaio M., avendo omesso di inviare alla Regione, in modo non occasionale, copia conforme all'originale degli atti dallo stesso ricevuti o autenticati, in relazione ai quali si era verificata la mancata consegna dell'attestato di prestazione energetica, secondo quanto previsto dalla L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies, avesse con ciò violato (non solo la disposizione regionale di attuazione in tema di vigilanza amministrativa, ma anche) "le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato", agli effetti dell'art. 147 lett. b), della legge notarile, ovvero, in particolare, l'art. 14, comma 2, dei Principi di deontologia professionale dei notai approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che persegue i "comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione", esemplificativamente indicati pure con riguardo alla "omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente". In tal modo, ha osservato la Corte di Genova, il notaio avrebbe ridotto il "rischio" per l'alienante inadempiente di incorrere nella sanzione amministrativa L.R. n. 22 del 2007, ex art. 33, comma 11 quater.
La giurisprudenza ha spiegato come gli illeciti disciplinari del notaio devono comunque essere tali da rientrare nelle previsioni di cui alla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, lett. a), b) o c), avendo inteso il legislatore della riforma di cui al D.Lgs. n. 249 del 2006 tipizzare i comportamenti sanzionabili disciplinarmente, dovendosi escludere la punibilità sul piano disciplinare di una qualsiasi violazione di legge, senza che ne sia espressamente prevista la rilevanza deontologica (Cass. Sez. 6 - 3, 24/07/2012, n. 12995; Cass. Sez. 3, 18/07/2008, n. 19927; si veda anche Cass. Sez. U, 26/10/2017, n. 25457).
L'art. 147, lett. b, legge notarile, quindi, persegue le violazioni "non occasionali" delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato (art. 93 ter, legge notarile), e compiute nell'esecuzione della prestazione professionale (si veda già Cass. Sez. 3, 24/07/1996, n. 6680). Quanto, poi, all'art. 14 del codice deontologico, esso contiene una elencazione di casi esemplificativi di condotte integranti fattispecie di illecita concorrenza, in quanto tali peraltro sanzionate dall'art. 147, lett. c), della legge notarile, risultando aggiunte alle condotte già previste dalla legge quella dei comportamenti "frettolosi" o "compiacenti" nell'esecuzione delle prestazioni, comportamenti pur sempre denotanti, per scopi di accaparramento della clientela, semplificazioni delle attività preparatorie alla stipula e omissioni di adempimenti doverosi, diretti a garantire che gli interessi delle parti non vengano pregiudicati.
L'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono, peraltro, al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. Sez. 3, 15/02/2006, n. 3287).
Non merita allora censure la decisione della Corte d'Appello di Genova, secondo cui integra la fattispecie di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b), e dell'art. 14 del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato, la condotta del notaio che violi, in modo non occasionale, l'obbligo, posto dalla L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies, (vigente ratione temporis) di inviare alla Regione copia degli atti di vendita in relazione ai quali non sia stato esibito l'attestato di prestazione energetica, trattandosi di norma funzionale all'esercizio dei poteri di vigilanza amministrativa sul rispetto delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici, seppur priva di incidenza sul rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
La L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies, come qui interpretato, rende il notaio garante del rispetto delle norme sulla certificazione energetica degli edifici, chiamandolo ad inviare al competente organo regionale copia dell'atto in caso di mancata allegazione dell'attestato di certificazione energetica; trattasi di adempimento di una norma di legge, strumentale all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa preordinati all'irrogazione delle sanzioni, sicchè il notaio rogante non è tenuto ad alcuna valutazione tecnica sulla necessità nel caso concreto dell'allegazione della certificazione energetica, nè rilevano le eventuali giustificazioni addotte dalla parte interessata. L'omesso invio della copia conforme alla Regione, reiterato per diciassette atti rogati in tre mesi dal notaio M., in spregio all'obbligo cui lo stesso era personalmente tenuto in forza alla L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies, concreta, come ritenuto dai giudici di merito, un'esecuzione della prestazione notarile frettolosa o compiacente, inadeguata alla diligenza imposta al professionista avveduto e scrupoloso.
III. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, quanto all'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione contestata. Il ricorrente adduce l'assenza di una propria condotta colposa per la scarsa chiarezza della normativa e per la portata interpretativa di Cass. Sez. 2, 17/07/2012, n. 12260.
III.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Genova ha ritenuto indubbie la coscienza e volontarietà della condotta del notaio M., atteso l'obbligo di conoscenza delle leggi gravante su chi eserciti la professione notarile ed il chiaro dettato della L.R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, art. 33, comma 11 novies.
Questa Corte, invero, ha riconosciuto applicabile, pure in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il principio (tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale - art. 42 c.p., u.c. - ed amministrativo - L. n. 689 del 1981, art. 3) secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quale, ad esempio, un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, oppure un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei ad indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 3, 08/05/2001, n. 6383; Cass. Sez. 3, 15/07/2011, n. 15676).
Il ricorrente invoca allora, quale esimente, l'affidamento posto nella interpretazione affermata da Cass. Sez. 2, 17/07/2012, n. 12260, pronuncia che, però, illustrò quale rilevanza avesse la mancanza dell'allegazione dell'attestato di certificazione energetica (agli effetti della L.R. Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, art. 5, nonchè del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 6) nell'ambito del sinallagma contrattuale di una compravendita immobiliare, e dunque sotto il profilo dell'obbligo incombente sul venditore. Quel provvedimento giurisdizionale non giustifica perciò l'errore del notaio sulla liceità dell'inosservanza del diverso obbligo, su di lui personalmente gravante, prescritto dalla L.R. Liguria n. 22 del 2007, art. 33, comma 11 novies, e, come precisato, estraneo all'ambito del rapporto privatistico di contrattazione intercorrente tra le parti.
D'altro canto, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza di un errore incolpevole, idoneo ad indurre il notaio a commettere l'illecito disciplinare contestato, è a carico del professionista e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero in caso di anomalia motivazionale attinente all'inesistenza della motivazione in sè.
IV. Il ricorso viene dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, nell'importo liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, rispettivamente, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018
25-11-2018 20:09
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