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Sentenza

Che valore ha la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo?...
Che valore ha la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo?
ORDINANZA
sul ricorso n. 1632 - 2016 R.G. proposto da:
D.V.A. - c.f. .............. - rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Cecilia Dragotta ed
elettivamente domiciliato in Roma, al viale Glorioso, n. 13, presso lo studio
dell'avvocato Andrea Bussa.
RICORRENTE
contro
P.S. e Q. M. C.
INTIMATI
e
P.D.
INTIMATA
avverso la sentenza n. 1889/2015 della corte d'appello di Firenze,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato S.P. e M.C. Q.i
citavano a comparire innanzi al tribunale di Grosseto A.D.V...
Deducevano che avevano concesso in prestito talune somme di danaro alla
figlia D. e a suo marito, il convenuto; che costui non aveva provveduto alla
restituzione, per la quota di sua pertinenza, degli importi mutuatigli.
Chiedevano che il convenuto fosse condannato a corrisponder loro la somma
di euro 24.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva A.D.V..
Instava per il rigetto dell'avversa domanda.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva D.P..
Deduceva di aver provveduto alla restituzione della quota di sua spettanza; in
ogni caso aderiva alla domanda degli attori.
Con sentenza n. 342/2015 l'adito tribunale accoglieva in parte la domanda e
condannava A.D.V.o a corrispondere la somma di euro 15.000,00.
Interponeva appello A.D.V. .
Resistevano S.P. e M. C. Q..
Non si costituiva D.P.ni.
Con sentenza n. 1889/2015 la corte d'appello di Firenze rigettava il gravame
e compensava le spese del grado.
Evidenziava, tra l'altro, la corte che le dichiarazioni rese dal teste MP davano riscontro della addotta erogazione delle somme a titolo di mutuo;
che nessuna eccezione era stata sollevata in esito alla deposizione di M.P. e la deduzione di un suo interesse alla causa era stata tardivamente formulata in grado d'appello.
Evidenziava inoltre che la comprovata pattuizione di un obbligo restitutorio
ostava alla caratterizzazione della causa debendi in guisa di obbligazione
naturale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Andrea Di Vittorio; ne ha chiesto
sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in
ordine alle spese.
Silvano Petrini e Maria Concetta Quarati non hanno svolto difese.
Del pari non ha svolto difese Daniela Petrini.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1813 cod. civ.
e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ..
Deduce che la corte di merito ha vagliato solo in parte le dichiarazioni del
teste Mauro Petrini; che infatti dal complesso delle dichiarazioni da costui rese si
evince che la sua deposizione si qualifica come testimonianza de relato actoris e
quindi di per sé non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, e può
assurgere a valido elemento di prova se ed in quanto sia suffragata da ulteriori
circostanze acquisite al processo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.
3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735
cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ..
Deduce che le dichiarazioni da egli rese al teste Mauro Petrini, in ordine alla
restituzione delle somme asseritamente erogategli dagli attori, non valgono ad
integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale; che invero ne difettano sia
l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo.
Deduce comunque che la corte distrettuale per nulla ha indagato in ordine
alla natura di confessione stragiudiziale delle sue dichiarazioni, sicché al riguardo
ha omesso ogni motivazione.
I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne suggerisce l'esame contestuale.
Ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.
Testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono e riferiscono
circostanze e fatti di cui sono stati informati dallo stesso soggetto che ha
proposto il giudizio; testimoni "de relato" in genere sono quelli che depongono e
riferiscono circostanze e fatti che hanno appreso da persone estranee al giudizio
(cfr. Cass. 15.1.2015, n. 569).
In questi termini è da escludere che Mauro Petrini sia testimone de relato o,
per giunta, de relato actoris.
Difatti, così come la corte territoriale ha dato puntualmente atto, il teste
Mauro Petrini ha "riferito almeno due circostanze apprese direttamente" (così
sentenza d'appello, pag. 1).
Ossia che aveva ricevuto da Andrea Di Vittorio una telefonata nel corso della
quale il cognato ebbe a ringraziarlo, "in quanto sapeva che i suoceri lo avrebbero
interpellato e che se lui non fosse stato d'accordo, non avrebbero fatto tale
anticipazione" (così sentenza d'appello, pagg. 1 - 2; in proposito cfr. altresì
ricorso, pag. 11).
Ossia che "proprio in sua presenza sia la sorella che il Di Vittorio avevano
assicurato che tali somme sarebbero state restituite" (così sentenza d'appello,
pagg. 1 - 2).
Non si giustifica pertanto la prospettazione del ricorrente, specificamente
veicolata dal primo motivo, secondo cui Mauro Petrini ha parlato di "circostanze
alle quali non ha assistito personalmente ma che gli sono state riferite dai
genitori e dalla sorella" (così ricorso, pag. 12), ovvero, tra gli altri, dagli iniziali
attori.
Le summenzionate dichiarazioni testimoniali sono da intendere, al contempo,
la prima, in guisa di riscontro - testimoniale - diretto della confessione
stragiudiziale resa da Andrea Di Vittorio al cognato, cioè a soggetto terzo, circa
l'erogazione della somma di denaro, la seconda, in guisa di riscontro -
testimoniale - diretto della confessione stragiudiziale resa da Andrea Di Vittorio ai
suoceri, in presenza del cognato, cioè alla (contro)parte, circa l'assunzione
dell'obbligo restitutorio e dunque circa l'erogazione della somma di denaro a
titolo di mutuo.
Si tenga conto che non è pertinente nella fattispecie l'argomentazione del
ricorrente secondo cui la confessione stragiudiziale non "può essere oggetto di
prova testimoniale" (così ricorso, pag. 13).
Invero non interferisce nel caso de quo la previsione del 2° co. dell'art. 2735
cod. civ., atteso che il contratto di mutuo (al di là del disposto dell'u.c. dell'art.
1284 cod. civ.) non soggiace all'onere della forma scritta né ad substantiam né
ad probationem; né, d'altro canto, esplicano rilievo nel caso di specie i limiti alla
prova testimoniale di cui agli artt. 2721 - 2723 cod. civ..
Ebbene su tale scorta si osserva quanto segue.
Con riferimento alla confessione stragiudiziale fatta da Andrea Di Vittorio al
cognato, questa Corte di legittimità non può che ribadire il proprio insegnamento,
a tenor del quale la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce
una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla
parte o a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero
indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova
manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può
fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. sez. lav.
11.4.2000, n. 4608; Cass. sez. lav. 25.8.2003, n. 12463; Cass. sez. lav.
27.7.1992, n. 9017).
Con riferimento alla confessione stragiudiziale fatta da Andrea Di Vittorio ai
suoceri - in presenza del cognato - ovvero alla (contro)parte, questa Corte di
legittimità parimenti non può che reiterare il proprio insegnamento, a tenor del
quale la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena
prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (cfr. Cass. sez. lav.
20.3.2001, n. 3975), indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia
resa (cfr. Cass. 25.3.2002, n. 4204).
Per altro verso del tutto irrilevante è la circostanza che la corte d'appello non
abbia espressamente qualificato in guisa di confessione stragiudiziale le
dichiarazioni rese dal ricorrente e di cui il teste Mauro Petrini ha fornito diretto
riscontro.
Piuttosto, contrariamente all'assunto del Di Vittorio, la corte fiorentina ha
puntualmente motivato in ordine all'efficacia probatoria degli esiti istruttori,
allorché ha reputato la testimonianza (di Mauro Petrini) "coerente e attendibile"
(così sentenza d'appello, pag. 2), in tal modo - implicitamente - assumendo le
dichiarazioni confessorie stragiudiziali rese dal ricorrente e al cognato e alla
(contro)parte (in presenza del cognato) come, la prima, risultanza istruttoria
idonea in via esclusiva a fondare il proprio convincimento, come, la seconda,
risultanza istruttoria atta a far piena prova contro il confitente.
E' indubitabile al contempo che una dichiarazione è qualificabile come
confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella
consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé
sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha
qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio
all'interesse del dichiarante e, parallelamente, un corrispondente vantaggio nei
confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. sez. un. 25.3.2013, n.
7381).
Nondimeno è innegabile che le dichiarazioni testimoniali di Mauro Petrini
forniscono riscontro e dell'animus confitendi e del concreto pregiudizio
all'interesse del Di Vittorio e del correlato vantaggio per i suoceri, atti a
scaturirne.
Al riguardo rileva significativamente che la telefonata che Andrea Di Vittorio
ebbe a fare al cognato, fu determinata dal proposito di ringraziarlo per i suoi
"buoni uffici".
Né riveste valenza che Andrea Di Vittorio "nulla ha dichiarato [al cognato] in
ordine alle modalità ed ai tempi di restituzione del denaro e degli interessi" (così
ricorso, pag. 15).
Il mutuo è intercorso tra stretti congiunti, onde consentire al ricorrente ed
alla moglie, l'acquisto dell'abitazione di via Formentini, ad Aulla.
Il che, per un verso, avvalora viepiù il titolo - mutuo - dell'erogazione
pecuniaria, per altro verso, dà ragione della mancata pattuizione di un termine
per la restituzione, in relazione alla quale tuttavia opportunamente soccorre, in
chiave integrativa, la previsione dell'art. 1817 cod. civ. (d'altronde il tribunale,
nell'accogliere la domanda, ebbe a fissare ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. il
termine per la restituzione: cfr. ricorso, pag. 2).
Silvano Petrini, Maria Concetta Quarati e Daniela Petrini non hanno svolto
difese.
Nessuna statuizione va assunta nei loro confronti in ordine alle spese.
Si dà atto che il ricorso è datato 4.1.2016.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, Andrea Di Vittorio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, Andrea Di Vittorio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2017.
Il presidente
Avv. Antonino Sugamele

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