Come si articola la ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità sanitaria contrattuale?
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 16828/18; depositata il 26 giugno)
Per la Cassazione ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Secondo la Corte di Cassazione, non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ne consegue che, se al termine dell'istruttoria resti incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termine di onere della prova spettano all'attore.
24-07-2018 22:53
Richiedi una Consulenza