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Sentenza

Condanna pagamento spese processuali in sede di correzione di errore materiale....
Condanna pagamento spese processuali in sede di correzione di errore materiale.
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 30-10-2017) 15-12-2017, n. 30291

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27702/2016 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VI 154, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DE GIORGIO;
- ricorrente -
contro
J.E., P.M.;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. R.G. 17000164/2009 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Svolgimento del processo

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, P.F. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bolzano, pronunciata in udienza il 21 luglio 2016, che ne rigettava l'istanza di correzione materiale avverso la sentenza n. 756/2015 del medesimo Tribunale, condannandola al pagamento, in favore di J.E. e P.M., delle spese del procedimento di correzione, oltre l'aumento di un terzo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8, a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati J.E. e P.M.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al difensore della ricorrente, unitamente al Decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. 

Motivi della decisione

che, con l'unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., art. 96 c.p.c., comma 3 e art. 287 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese processuali in capo all'istante in sede di procedimento di correzione materiale di una precedente sentenza;
che il motivo è ammissibile e manifestamente fondato;
che è ammissibile in quanto avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui del citato art. 288, u.c., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (Cass. n. 9311/2006 e Cass. n. 4610/2017);
che è manifestamente fondato in quanto è principio consolidato quello per cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante: Cass. n. 591/1983, Cass., S.U., n. 9438/2002, Cass. n. 10203/2009, Cass. n. 21213/2013, Cass. n. 14/2016, Cass. n. 4610/2017), giacchè, trattandosi di procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza;
che corollario di detto principio è che, presupponendo la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in riferimento al suo comma 3 ("..., quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91,..."), la soccombenza della parte che ne viene gravata (tra le molte, Cass. n. 19583/2013, Cass. n. 7409/2016), anch'essa non è consentita in sede di procedimento, non contenzioso, di correzione materiale di una sentenza;
che il ricorso va, dunque accolto, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando che nulla è dovuto da P.Filomena a titolo di spese processuali (anche come aumentate dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3) nel procedimento di correzione materiale della sentenza n. 756/2015 del Tribunale di Bolzano;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. 

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto da P.F. a titolo di spese processuali, anche come aumentate dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3;
condanna J.E. e P.M., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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