E' vessatoria la clausola che individua il rischio?
Assicurazioni: non è vessatoria la clausola che specifica il rischio. Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile, la clausola contrattuale che prevede espressamente l'esclusione di ipotesi particolari dalla copertura assicurativa non è limitativa della responsabilità dell'assicuratore, ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e contribuisce a specificare il rischio garantito. Pertanto, una clausola di tale tipo non può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 c.c. (Tribunale di Roma – Sezione XII, sentenza n. 19045 del 10 ottobre 2017)
Tribunale di Roma
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Sezione XII civile
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Sentenza 10 ottobre 2017 n. 19045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico onorario dott. Maria
Letizia
Vallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25722/2014 del Registro Generale
TRA
DG. S.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ca.Be. e Se.Ce., giusta procu
ra in margine all'atto di citazione, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ba.Cu., in Roma, via (...);
ATTRICE
CONTRO
AL. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Lu.Pa., giusta procura in
calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma, via (...);
CONVENUTA
E
ME. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Ca.Me. e dall'avv. Fa.Ma. giusta procura in margi
ne alla comparsa di risposta, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via (...);
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in
giudizio l'Al. S.p.A. e la Me.
S.p.A. per sentirle condannare, quanto alla prima, al risarcimento del danno nella misura di
Euro 11.781,00, quanto alla seconda, alla restituzione del premio assicurativo per il
complessivo importo di Euro 7.198,20.
A fonda
mento della domanda l'attrice asseriva che: in data 10.2.2011 aveva sottoscritto con la
Me. S.p.A. il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la vettura (...) 350 tg. (...) e
che, in forza della convenzione intercorrente tra la Me. S.p.A. e l'
Al. S.p.A., aveva altresì aderito
alla polizza denominata "Fe.", con validità estesa all'intera durata del contratto di leasing
(10.2.2011
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10.2.2015) e pagamento di un premio di Euro 7.198,20; il 13.3.2013, alle ore
15,00 circa, nel percorrere la strada
SP 334 in località Persano, nel Comune di Serre, la (...) era
rimasta bloccata, unitamente ai suoi occupanti, sino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, a causa del
violento nubifragio che aveva completamente allagato la sede stradale; il veicolo era stato
recu
perato mediante il soccorso stradale, e aveva subito danni per complessivi Euro
10.982,00; l'indennizzo richiesto alla compagna assicuratrice, era stato negato, avendo
quest'ultima ritenuto il sinistro non coperto dalla garanzia prestata dalla polizza.
L'A
l. S.p.a. si costituiva in giudizio, e, pur non contestando la circostanza che il mezzo
assicurato fosse rimasto fermo sulla strada inondata dall'acqua piovana per un'altezza di
quaranta centimetri, contestava l'operatività della polizza, in quanto, fra le
cause di esclusione
della garanzia, l'art. 22 delle condizioni generali di contratto prevede l'aspirazione di acqua
nel motore, ipotesi che si era verificata nel sinistro oggetto di causa.
Si costituiva altresì in giudizio la Me. S.p.A., dichiarandosi est
ranea a ogni controversia tra la
società DG. S.r.l. Un. e l'Al. S.p.A., e contestando di essere tenuta alla restituzione del premio
assicurativo, in quanto quest'ultimo era stato da lei stessa anticipato, per essere poi incassato
successivamente, in 47 rat
e mensili, insieme ai canoni di leasing.
Espletata la prova orale e la CTU, ai fini dell'individuazione delle cause di perdita di
funzionalità del veicolo e della congruità dei costi di riparazione, definita, nelle more del
giudizio, la controversia tra la
Me. S.p.A. e l'attrice, per rinuncia agli atti formalizzata da
quest'ultima e accettata dalla controparte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni.
All'udienza del 20 marzo 2017, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva
trattenuta
in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti
conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Posto che il fatto storico non è contestato, così come la validità e
d efficacia delle coperture
assicurative offerte all'attrice con l'adesione, effettuata al momento della conclusione del
contratto di leasing, al programma assicurativo "feel Sure" sottoscritto tra Me. S.p.A., in favore
dei propri clienti, e Al. S.p.A.; ri
tenuto pacifico come il sinistro oggetto di causa rientri nei casi
indicati dal punto n. 3 della nota informativa e dall'art. 21 delle norme generali di contratto
(cfr. doc. 1 fascicolo attrice) che estendono la garanzia ai rischi derivanti da alluvioni e
inondazioni, rimane controversa fra le parti la questione se, nella fattispecie in esame, ricorra
o meno una delle ipotesi di esclusione della garanzia, come eccepito dall'impresa
assicuratrice.
L'art. 22 delle condizioni generali di polizza stabilisce
infatti che l'assicurazione non vale nel
caso di danni provocati da aspirazione di acqua nel motore".
Le risultanze istruttorie inducono a concludere che tale fenomeno si sia in realtà verificato, e
che il veicolo oggetto di causa sia stato danneggiato dal
l'introduzione dell'acqua nel condotto
di aspirazione e quindi nei cilindri del motore.
I testi escussi, la cui attendibilità è positivamente apprezzabile, non solo in quanto hanno
rilasciato dichiarazioni non in contraddizione fra loro, ma anche in quanto
hanno avuto
diretta percezione delle circostanze sulle quali sono state chiamate a deporre, hanno
ricordato che si trovavano appunto tutti all'interno della (...), e che la strada era stata
completamente allagata dal nubifragio in corso in quel momento, t
anto da arrivare all'altezza
degli sportelli del veicolo, e da non consentirgli di uscire dall'abitacolo. I testimoni hanno poi
ricordato che il veicolo si era bloccato ed era stato tratto in salvo da un trattore, sotto la
supervisione dei Vigili del Fuoco
intervenuti. In particolare, il teste Domenico Gallo ha
dichiarato che: "l'autovettura si è fermata e non è più ripartita". Con ciò facendo appunto
ritenere che un tentativo di riavviarla sia stato eseguito dal conducente del mezzo.
Ma ciò che più conta è
che lo stesso CTU è stato univoco nell'indicare come causa della perdita
di funzionalità dell'autovettura il suo avanzamento sulla strada inondata dalla pioggia, con
conseguente arresto del motore a causa dell'immissione dell'acqua nel condotto di
aspiraz
ione e quindi nei cilindri.
Tale convinzione è stata peraltro ribadita dall'ausiliario nella risposta alle osservazioni
critiche della difesa dell'attrice, risposta con la quale il perito Penta ha, senza alcuna
incertezza, indicato il nesso causale della p
erdita di funzionalità del mezzo proprio
nell'entrata dell'acqua nel condotto di aspirazione del motore.
Non vi è pertanto dubbio che il sinistro subito dall'attrice non rientri nella garanzia,
ricorrendo uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 22 de
lle condizioni generali di polizza.
Quanto all'eccepita invalidità della clausola in esame, se ne deve negare il carattere vessatorio,
risultando perfettamente legittima la facoltà dell'assicuratore di determinare l'oggetto del
contratto mediante l'applica
zione dei c.d. scoperti o franchigie, o di esclusioni. Oggetto del
contratto di assicurazione è difatti il rischio assicurato e la sua causa negoziale è costituita dal
trasferimento del rischio assicurato verso il corrispettivo di un premio, con il consegu
ente
insorgere in capo all'assicuratore dell'obbligazione di pagare una certa somma al verificarsi
del rischio assicurato. Se una clausola determina, in positivo o in negativo, il contenuto del
rischio assunto o viceversa escluso dalla garanzia assicurativ
a, si è in presenza di un elemento
convenzionale che concorre a delineare l'oggetto del contratto. Una clausola di questo tipo
non può quindi rientrare nel novero delle clausole vessatorie di limitazione della
responsabilità per un determinato rischio contrattualmente assunto, proprio perché attiene
pregiudizialmente, al contrario, alla determinazione pattizia dell'oggetto del rischio da
assumersi o da escludersi dalla garanzia assicurativa concretamente prestata dall'assicuratore, non invece alla successiva limitazione di responsabilità per i rischi effettivamente assunti tramite questa pregiudiziale determinazione dell'oggetto effettivo del contratto e non può quindi reputarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c.. Viceversa, una clausola limita la responsabilità del debitore ed è soggetta pertanto alla disciplina posta
dall'art. 1341, 2 co., c.c., quando riduce l'ambito della responsabilità personale del debitore
per un'obbligazione effettivamente da lui assunta nel contratto, rispetto a quella più ampia già
prevista dalla legge. L'ipotesi esemplificativa nel caso del contratto di assicurazione è quella di
un rischio effettivamente assicurato, perché previsto nell'oggetto del contratto, che dopo la
sua verificazione sia contrattualmente sottoposto a limitazioni di responsabilità
dell'assicuratore mediante restrizioni di termini di denuncia, formalismi decadenziali,
limitazioni del novero di soggetti aventi diritto all'indennizzo ecc. Per potersi affermare in
concreto la vessatorietà o meno delle clausole di esclusione della garanzia contenute nelle
condizioni generali di contratto, occorre dunque verificare se la clausola abbia l'effetto di
restringere o escludere ex post, dopo che il rischio garantito si sia verificato ed in corso di
esecuzione della garanzia, la soggezione dell'assicuratore all'obbligazione di indennizzo
assunta, una volta che l'evento costitutivo del rischio si sia realizzato, o se invece incida ex
ante sull'individuazione dell'evento previsto dal contratto quale presupposto della
prestazione dell'assicuratore, cioè sull'oggetto del rischio assicurato, limitandolo e
specificandolo con le sue clausole contrattuali nel senso di stabilire pattiziamente quali eventi
siano garantiti e quali siano esclusi dalla garanzia assicurativa prestata. Tale distinzione di
fondo è sottesa al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "nel contratto di
assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti
dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica
approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del
contratto -e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta
norma -le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e,
pertanto, specificano il rischio garantito" (cfr. Cass. civ., n. 23741/2009; Cass. civ., n.
395/2007; Cass. civ., n. 5158/2005; Cass. civ., n. 1430/2002). Conseguentemente, tenuto
conto dei rilievi svolti, la domanda della DG. S.r.l. Unipersonale nei confronti di Al. S.p.A. non
può trovare accoglimento con rigetto di tutte le ulteriori domande, eccezioni, d
eduzioni e richieste istruttorie, che devono ritenersi assorbite o respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidiate, tenuto conto del valore della
controversia, come da DM 55/2014. Le spese di CTU, liquidate come da separato
provvedimento, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
Deve infine darsi atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte del legale rappresentante
della DG. S.r.l. Unipersonale, munito del relativo potere, e dell'accettazione della rinuncia da
parte del difensore della Me. S.p.A., munito del relativo potere, pertanto occorre dichiarare,
limitatamente al rapporto tra tali parti, l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., precisando che tale provvedimento, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve
essere assunto con sentenza (sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia: "il
terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di
adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione
dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed
accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla
seconda, salvo diverso acco rdo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo
investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha
natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di
ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art.
308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altri
menti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è,
invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo
periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che in tenda dolersene può solo proporre ricorso
straordinario per cassazione, in virtù dell'art. Ili, comma settimo, Cost. -Cass. Civ., ordinanza 10.10.2006, n. 21707). Quanto alle spese di lite, le parti hanno dichiarato di averle già regolate
fra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
-
rigetta la domanda proposta dalla DG. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Al. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
-
condanna DG. S.r.l. Unipersonal
e, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento delle spese di giudizio in favore l'Al. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, che liquida nella misura di Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 50,00 per
esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfetario nella misura di legge; pone altresì
definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato
provvedimento;
-
dichiara l'estinzione parziale del processo tra la DG. S.r.l. Unipersonale, in perso
na del legale
rappresentante pro tempore, e la Me. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., nulla sulle spese di lite, già regolate fra le parti.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2017.
Depositata in Canceller
ia il 10 ottobre 2017
18-04-2018 10:35
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