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Sentenza

E' vessatoria la clausola che individua il rischio?...
E' vessatoria la clausola che individua il rischio?
Assicurazioni: non è vessatoria la clausola che specifica il rischio. Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile, la clausola contrattuale che prevede espressamente l'esclusione di ipotesi particolari dalla copertura assicurativa non è limitativa della responsabilità dell'assicuratore, ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e contribuisce a specificare il rischio garantito. Pertanto, una clausola di tale tipo non può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 c.c. (Tribunale di Roma – Sezione XII, sentenza n. 19045 del 10 ottobre 2017)

 Tribunale di Roma 
-
Sezione XII civile 
-
Sentenza 10 ottobre 2017 n. 19045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in  composizione  monocratica  nella  persona  del  giudice  unico  onorario  dott.  Maria 
Letizia 
Vallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25722/2014 del Registro Generale
TRA
DG. S.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa   dagli   avv.ti   Ca.Be.   e   Se.Ce.,   giusta   procu
ra   in   margine   all'atto   di   citazione,   ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ba.Cu., in Roma, via (...);
ATTRICE
CONTRO
AL.  S.P.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. 
Lu.Pa.,  giusta  procura  in
calce  all'atto  di  citazione,  ed  elettivamente  domiciliata  presso  il  suo 
studio in Roma, via (...);
CONVENUTA
E
ME. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. 
Ca.Me. e dall'avv. Fa.Ma. giusta procura in margi
ne alla comparsa di risposta, ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via (...); 
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in
giudizio l'Al. S.p.A. e la Me. 
S.p.A.  per  sentirle  condannare,  quanto  alla  prima,  al  risarcimento  del  danno  nella  misura  di 
Euro   11.781,00,   quanto   alla   seconda,   alla   restituzione   del   premio   assicurativo   per   il 
complessivo importo di Euro 7.198,20.
A fonda
mento della domanda l'attrice asseriva che: in data 10.2.2011 aveva sottoscritto con la 
Me.  S.p.A.  il  contratto  di  locazione  finanziaria  avente  ad  oggetto  la  vettura  (...)  350  tg.  (...)  e 
che, in forza della convenzione intercorrente tra la Me. S.p.A. e l'
Al. S.p.A., aveva altresì aderito 
alla  polizza  denominata  "Fe.",  con  validità  estesa  all'intera  durata  del  contratto  di  leasing 
(10.2.2011 
-
10.2.2015)  e  pagamento  di  un  premio  di  Euro  7.198,20;  il  13.3.2013,  alle  ore 
15,00 circa, nel percorrere la strada 
SP 334 in località Persano, nel Comune di Serre, la (...) era 
rimasta bloccata, unitamente ai suoi occupanti, sino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, a causa del 
violento  nubifragio  che  aveva  completamente  allagato  la  sede  stradale;  il  veicolo  era  stato 
recu
perato   mediante   il   soccorso   stradale,   e   aveva   subito   danni   per   complessivi   Euro 
10.982,00;   l'indennizzo   richiesto   alla   compagna   assicuratrice,   era   stato   negato,   avendo 
quest'ultima ritenuto il sinistro non coperto dalla garanzia prestata dalla polizza.
L'A
l.  S.p.a.  si  costituiva  in  giudizio,  e,  pur  non  contestando  la  circostanza  che  il  mezzo 
assicurato  fosse  rimasto  fermo  sulla  strada  inondata  dall'acqua  piovana  per  un'altezza  di 
quaranta centimetri, contestava l'operatività della polizza, in quanto, fra le
cause di esclusione 
della  garanzia,  l'art.  22  delle  condizioni  generali  di  contratto  prevede  l'aspirazione  di  acqua 
nel motore, ipotesi che si era verificata nel sinistro oggetto di causa.
Si  costituiva  altresì  in  giudizio  la  Me.  S.p.A.,  dichiarandosi  est
ranea  a  ogni  controversia  tra  la 
società  DG.  S.r.l.  Un.  e  l'Al.  S.p.A.,  e  contestando  di  essere  tenuta  alla  restituzione  del  premio 
assicurativo, in quanto quest'ultimo era stato da lei stessa anticipato, per essere poi incassato 
successivamente, in 47 rat
e mensili, insieme ai canoni di leasing.
Espletata   la   prova   orale   e   la   CTU,   ai   fini   dell'individuazione   delle   cause   di   perdita   di 
funzionalità  del  veicolo  e  della  congruità  dei  costi  di  riparazione,  definita,  nelle  more  del 
giudizio,  la  controversia  tra  la
Me.  S.p.A.  e  l'attrice,  per  rinuncia  agli  atti  formalizzata  da 
quest'ultima  e  accettata  dalla  controparte,  la  causa  veniva  rinviata  per  la  precisazione  delle 
conclusioni.
All'udienza del 20 marzo 2017, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva
trattenuta 
in  decisione,  con  concessione  dei  termini  ex  art.  190  c.p.c.  per  il  deposito  degli  scritti 
conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Posto  che  il  fatto  storico  non  è  contestato,  così  come  la  validità  e
d  efficacia  delle  coperture 
assicurative  offerte  all'attrice  con  l'adesione,  effettuata  al  momento  della  conclusione  del 
contratto di leasing, al programma assicurativo "feel Sure" sottoscritto tra Me. S.p.A., in favore 
dei propri clienti, e Al. S.p.A.; ri
tenuto pacifico come il sinistro oggetto di causa rientri nei casi 
indicati  dal  punto  n.  3  della  nota  informativa  e  dall'art.  21  delle  norme  generali  di  contratto 
(cfr.  doc.  1  fascicolo  attrice)  che  estendono  la  garanzia  ai  rischi  derivanti  da  alluvioni  e 
inondazioni, rimane controversa fra le parti la questione se, nella fattispecie in esame, ricorra 
o   meno   una   delle   ipotesi   di   esclusione   della   garanzia,   come   eccepito   dall'impresa 
assicuratrice.
L'art.  22  delle  condizioni  generali  di  polizza  stabilisce 
infatti  che  l'assicurazione  non  vale  nel 
caso di danni provocati da aspirazione di acqua nel motore".
Le risultanze istruttorie inducono a concludere che tale fenomeno si sia in realtà verificato, e 
che il veicolo oggetto di causa sia stato danneggiato dal
l'introduzione dell'acqua nel condotto 
di aspirazione e quindi nei cilindri del motore.
I  testi  escussi,  la  cui  attendibilità  è  positivamente  apprezzabile,  non  solo  in  quanto  hanno 
rilasciato  dichiarazioni  non  in  contraddizione  fra  loro,  ma  anche  in  quanto
hanno  avuto 
diretta   percezione   delle   circostanze   sulle   quali   sono   state   chiamate   a   deporre,   hanno 
ricordato  che  si  trovavano  appunto  tutti  all'interno  della  (...),  e  che  la  strada  era  stata 
completamente allagata dal nubifragio in corso in quel momento, t
anto da arrivare all'altezza 
degli sportelli del veicolo, e da non consentirgli di uscire dall'abitacolo. I testimoni hanno poi 
ricordato  che  il  veicolo  si  era  bloccato  ed  era  stato  tratto  in  salvo  da  un  trattore,  sotto  la 
supervisione  dei  Vigili  del  Fuoco
intervenuti.  In  particolare,  il  teste  Domenico  Gallo  ha 
dichiarato  che:  "l'autovettura  si  è  fermata  e  non  è  più  ripartita".  Con  ciò  facendo  appunto 
ritenere che un tentativo di riavviarla sia stato eseguito dal conducente del mezzo.
Ma ciò che più conta è
che lo stesso CTU è stato univoco nell'indicare come causa della perdita 
di  funzionalità  dell'autovettura  il  suo  avanzamento  sulla  strada  inondata  dalla  pioggia,  con 
conseguente   arresto   del   motore   a   causa   dell'immissione   dell'acqua   nel   condotto   di 
aspiraz
ione e quindi nei cilindri.
Tale  convinzione  è  stata  peraltro  ribadita  dall'ausiliario  nella  risposta  alle  osservazioni 
critiche   della   difesa   dell'attrice,   risposta   con   la   quale   il   perito   Penta   ha,   senza   alcuna 
incertezza,   indicato   il   nesso   causale   della   p
erdita   di   funzionalità   del   mezzo   proprio 
nell'entrata dell'acqua nel condotto di aspirazione del motore.
Non   vi   è   pertanto   dubbio   che   il   sinistro   subito   dall'attrice   non   rientri   nella   garanzia, 
ricorrendo uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 22 de
lle condizioni generali di polizza.
Quanto all'eccepita invalidità della clausola in esame, se ne deve negare il carattere vessatorio, 
risultando  perfettamente  legittima  la  facoltà  dell'assicuratore  di  determinare  l'oggetto  del 
contratto  mediante  l'applica
zione  dei  c.d.  scoperti  o  franchigie,  o  di  esclusioni.  Oggetto  del 
contratto di assicurazione è difatti il rischio assicurato e la sua causa negoziale è costituita dal 
trasferimento  del  rischio  assicurato  verso  il  corrispettivo  di  un  premio,  con  il  consegu
ente 
insorgere  in  capo  all'assicuratore  dell'obbligazione  di  pagare  una  certa  somma  al  verificarsi 
del  rischio  assicurato.  Se  una  clausola  determina,  in  positivo  o  in  negativo,  il  contenuto  del 
rischio assunto o viceversa escluso dalla garanzia assicurativ
a, si è in presenza di un elemento 
convenzionale  che  concorre  a  delineare  l'oggetto  del  contratto.  Una  clausola  di  questo  tipo 
non   può   quindi   rientrare   nel   novero   delle   clausole   vessatorie   di   limitazione   della 
responsabilità  per  un  determinato  rischio  contrattualmente  assunto,  proprio  perché  attiene 
pregiudizialmente,   al   contrario,   alla   determinazione   pattizia   dell'oggetto   del   rischio   da 
assumersi o da escludersi dalla garanzia assicurativa concretamente prestata dall'assicuratore,   non   invece   alla   successiva   limitazione   di   responsabilità   per   i   rischi effettivamente  assunti  tramite  questa  pregiudiziale  determinazione  dell'oggetto  effettivo  del contratto  e  non  può  quindi  reputarsi  vessatoria  ai  sensi  dell'art.  1341,  2  co.,  c.c..  Viceversa, una  clausola  limita la  responsabilità  del  debitore  ed  è  soggetta  pertanto  alla  disciplina  posta 
dall'art.  1341,  2  co.,  c.c.,  quando  riduce  l'ambito  della  responsabilità  personale  del  debitore 
per un'obbligazione effettivamente da lui assunta nel contratto, rispetto a quella più ampia già 
prevista dalla legge. L'ipotesi esemplificativa nel caso del contratto di assicurazione è quella di 
un  rischio  effettivamente  assicurato,  perché  previsto  nell'oggetto  del  contratto,  che  dopo  la 
sua     verificazione     sia     contrattualmente     sottoposto a     limitazioni     di     responsabilità 
dell'assicuratore   mediante   restrizioni   di   termini   di   denuncia,   formalismi   decadenziali, 
limitazioni  del  novero  di  soggetti  aventi  diritto  all'indennizzo  ecc.  Per  potersi  affermare  in 
concreto  la  vessatorietà  o  meno  delle  clausole  di  esclusione  della  garanzia  contenute  nelle 
condizioni  generali  di  contratto,  occorre  dunque  verificare  se  la  clausola  abbia  l'effetto  di 
restringere  o  escludere  ex  post,  dopo  che  il  rischio  garantito  si  sia  verificato  ed  in  corso  di 
esecuzione   della   garanzia,   la   soggezione   dell'assicuratore   all'obbligazione   di   indennizzo 
assunta,  una  volta  che  l'evento  costitutivo  del  rischio  si  sia  realizzato,  o  se  invece  incida  ex 
ante    sull'individuazione    dell'evento    previsto    dal    contratto    quale    presupposto    della
prestazione    dell'assicuratore,    cioè    sull'oggetto    del    rischio    assicurato,    limitandolo    e 
specificandolo con le sue clausole contrattuali nel senso di stabilire pattiziamente quali eventi 
siano  garantiti  e  quali  siano  esclusi  dalla  garanzia  assicurativa  prestata.  Tale  distinzione  di 
fondo  è  sottesa  al  consolidato  principio  giurisprudenziale  secondo  il  quale  "nel  contratto  di 
assicurazione  sono  da  considerare  clausole  limitative  della  responsabilità,  per  gli  effetti 
dell'art.  1341  c.c.  (con  conseguente  sottoposizione  delle  stesse  alla  necessaria  e  specifica 
approvazione  preventiva  per  iscritto),  quelle  che  limitano  le  conseguenze  della  colpa  o 
dell'inadempimento  o  che  escludono  il  rischio  garantito,  mentre  attengono  all'oggetto  del 
contratto -e  non  sono,  perciò,  assoggettate  al  regime  previsto  dal  comma  2  della  suddetta 
norma -le  clausole  che  riguardano  il  contenuto  ed  i  limiti  della  garanzia  assicurativa  e, 
pertanto,   specificano   il   rischio   garantito"   (cfr.   Cass.   civ.,   n.   23741/2009;   Cass.   civ.,   n. 
395/2007;  Cass.  civ.,  n.  5158/2005;  Cass.  civ.,  n.  1430/2002).  Conseguentemente,  tenuto 
conto  dei  rilievi  svolti,  la  domanda  della  DG.  S.r.l.  Unipersonale  nei  confronti  di  Al.  S.p.A.  non 
può  trovare  accoglimento  con  rigetto  di  tutte  le  ulteriori  domande,  eccezioni,  d
eduzioni  e richieste istruttorie, che devono ritenersi assorbite o respinte.
Le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidiate,  tenuto  conto  del  valore  della 
controversia,   come   da   DM   55/2014.   Le   spese   di   CTU,   liquidate   come   da   separato 
provvedimento, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
Deve  infine  darsi  atto  della  rinuncia  agli  atti  del  giudizio  da  parte  del  legale  rappresentante 
della  DG.  S.r.l.  Unipersonale,  munito  del  relativo  potere,  e  dell'accettazione  della  rinuncia  da 
parte  del  difensore  della  Me.  S.p.A.,  munito  del  relativo  potere,  pertanto  occorre  dichiarare, 
limitatamente al rapporto tra tali parti, l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306 
c.p.c., precisando che tale provvedimento, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve 
essere assunto con sentenza (sul punto, merita di essere richiamata la seguente pronuncia: "il 
terzo  e  quarto  comma  dell'art.  306  cod.  proc.  civ.  attribuiscono  al  giudice  la  funzione  di 
adottare  due  distinti  provvedimenti,  aventi  ad oggetto,  rispettivamente,  la  dichiarazione 
dell'estinzione  del  giudizio  a  seguito  della  rinunzia  agli  atti  formulata  da  una  parte  ed 
accettata  dall'altra  e  la  liquidazione  delle  spese  che  la  prima  deve  "ex  lege"  rimborsare  alla 
seconda,  salvo  diverso  acco rdo  tra  le  parti.  Il  primo  di  detti  provvedimenti,  quando  l'organo 
investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha 
natura  sostanziale  di  sentenza  e,  come  tale,  è  appellabile  anche  se  emesso  in  forma  di 
ordinanza;  diversamente,  conserva  la  sua  natura  di  ordinanza  reclamabile  ai  sensi  dell'art. 
308,  primo  comma,  cod.  proc.  civ.,  se  emanata  dal  giudice  istruttore  nelle  cause  in  cui  il 
tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altri
menti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, 
invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo 
periodo,  cod.  proc.  civ.,  e,  quindi,  la  parte  che  in tenda  dolersene  può  solo  proporre  ricorso 
straordinario  per  cassazione,  in  virtù  dell'art.  Ili,  comma  settimo,  Cost. -Cass.  Civ.,  ordinanza 10.10.2006, n. 21707). Quanto alle spese di lite, le parti hanno dichiarato di averle già regolate 
fra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
-
rigetta   la   domanda   proposta   dalla   DG.   S.r.l.   Unipersonale,   in   persona   del   legale 
rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Al. S.p.A., in persona del legale rappresentante 
pro tempore;
-
condanna  DG.  S.r.l.  Unipersonal
e,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  al 
pagamento  delle  spese  di  giudizio  in  favore  l'Al.  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante 
pro  tempore,  che  liquida  nella  misura  di  Euro  3.500,00  per  compensi  ed  Euro  50,00  per 
esborsi,  oltre   IVA,
CPA  e   rimborso  spese  forfetario   nella  misura   di   legge;  pone   altresì 
definitivamente   a   carico   di   parte   attrice   le   spese   di   CTU,   liquidate   come   da   separato 
provvedimento;
-
dichiara l'estinzione parziale del processo tra la DG. S.r.l. Unipersonale, in perso
na del legale 
rappresentante pro tempore, e la Me. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., nulla sulle spese di lite, già regolate fra le parti.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2017.
Depositata in Canceller
ia il 10 ottobre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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