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Sentenza

Eecuzione forzata. Opposizione all'esecuzione...
Eecuzione forzata. Opposizione all'esecuzione
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12-10-2017) 23-11-2017, n. 27889
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1739/2016 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA LO CONTE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EIANINA, 21, presso lo studio dell'avvocato ANNA CASTAGNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6082/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:
- A.O. proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, contestando il diritto di P.G. di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto notificato il 5 agosto 2009;
- per quanto ancora rileva in questa sede, l'opponente eccepiva (tra l'altro) la prescrizione del credito azionato, relativo al mancato pagamento di assegni di mantenimento  della prole dovuti dal gennaio 1998 (in forza del verbale di separazione consensuale omologato il 29 dicembre 1997) al febbraio 2001 (stante il passaggio in giudicato - il 2 marzo 2001 - della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- si costituiva in giudizio P.G., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione;
- con sentenza n. 6270 del 25 marzo 2011, il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione;
- l'opposta proponeva appello avverso tale decisione;
- la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 6082 del 3 novembre 2015, respingeva il gravame e condannava l'appellante a rifondere le spese del grado;
- P.G. impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
- resiste con controricorso A.O.;
- il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis c.p.c., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso;
- anche la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO CHE:
1. Col primo motivo la ricorrente censura la decisione per violazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 160, 147, 148, 316-bis e 2934 c.c., nonchè per vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito ritenuto soggetti a prescrizione i crediti inerenti al  mantenimento  della prole da corrispondere attraverso il pagamento di assegni in ratei mensili; afferma la P. che dalle caratteristiche di inderogabilità dell'obbligo di  mantenimento  e di irrinunciabilità e indisponibilità del relativo diritto il giudice del merito avrebbe dovuto desumere l'imprescrittibilità dei crediti azionati.
2. Il motivo è inammissibile.
Nel ricorso introduttivo la P. dichiara di avere impugnato con l'appello la decisione di primo grado "censurando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile - stante la genericità della proposizione da parte dell'opponente... - ed in quanto infondata, stante sia la sospensione ex lege per tutta la durata del vincolo coniugale (02.03.2001), sia l'interruzione ad opera della notifica dell'atto di precetto (03.02.2006).
Dalla sentenza della Corte d'appello (a cui la ricorrente non imputa un vizio di minuspetizione ex art. 112 c.p.c.) si trae conferma che le censure formulate con l'appello erano limitate a "1) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, perchè proposta in maniera generica" e "2) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non avendo il giudice di prima istanza dato rilievo all'atto di precetto notificato in data 3.2.2006".
Questa Corte ha già statuito che "i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d'ufficio" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01; analogamente, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01: "Non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio").
3. Col secondo motivo la ricorrente deduce - richiamando l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 - violazione dell'art. 2938 c.c., poichè, nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d'appello avrebbe accolto un'eccezione di prescrizione formulata in modo generico e senza l'allegazione del fatto che ne determina la decorrenza, arrivando così ad individuare ex officio gli elementi costitutivi dell'eccezione.
4. Il motivo è inammissibile.
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) la parte ricorrente è onerata di indicare nell'atto gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione; conseguentemente, qualora si affermi - come fa la ricorrente - che una difesa è stata formulata in maniera generica o inidonea negli atti della controparte, è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della Corte di legittimità sulla base del solo ricorso, senza necessità di ulteriori indagini integrative.
In altri termini, al fine di permettere a questa Corte l'esame della sua censura (segnatamente, la mancata deduzione degli elementi fondanti la prescrizione estintiva), la P. avrebbe dovuto riportare il testo dell'atto di citazione in opposizione con cui l' A. ha sollevato l'eccezione.
Al contrario, l'odierna ricorrente si limita ad asserire che la controparte non aveva specificato alcunchè e che solo nelle conclusioni aveva chiesto apoditticamente di "dichiarare, comunque, l'avvenuta prescrizione del credito azionato".
Anche a voler prescindere dalla lacunosità del ricorso, il motivo non può trovare accoglimento: infatti, "grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016, Rv. 641583-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14576 del 22/06/2007, Rv. 598981-01).
5. Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza di merito richiamando l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - per violazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., per non essere stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di precetto precedentemente notificato in data 3 febbraio 2006, la cui ricezione era stata affermata dallo stesso opponente, indipendentemente da una materiale produzione del documento nel giudizio; inoltre, la P. afferma che non è stata considerata dai giudici di merito la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, la cui applicabilità ai coniugi separati è controversa in giurisprudenza.
6. Il motivo contiene due distinte censure.
Nella sentenza impugnata si legge: "Ha sostenuto il giudice di prime cure... (che) l'opposizione doveva ritenersi fondata senza che alcun effetto interruttivo potesse riconoscersi al precedente precetto che la convenuta assume essere stato notificato all'ex coniuge in data 3.2.2006 in quanto non prodotto agli atti... Anche considerando il precetto notificato nel febbraio 2006, il diritto dell'appellante risulterebbe comunque pressochè totalmente prescritto. A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, l'opposta avrebbe dovuto dedurre in primo luogo e poi provare il fatto interruttivo della prescrizione. Non essendo stata dedotta l'efficacia interruttiva della notifica del precetto di cui si discute, siffatta interruzione non può essere presa in considerazione in questa sede".
Col ricorso per cassazione la P. ribatte che nell'atto di citazione introduttivo della causa (di cui è parzialmente riportato il testo) l' A. aveva più volte ammesso che l'intimazione era stata preceduta da un precetto in data 3 febbraio 2006 e che la convenuta aveva avanzato istanza di riunione della presente controversia all'opposizione avente ad oggetto quell'atto; pertanto, "la circostanza relativa all'avvenuta notifica in data 3 febbraio 2006 di un atto di precetto avente ad oggetto le medesime somme portate dall'atto di precetto notificato in data 5 agosto 2009 era da ritenersi pacifica tra le parti, in quanto allegata dal medesimo opponente, ed acquisita al giudizio dal primo grado, senza onere alcuno a carico della parte opposta di provare un patto già allegato e prodotto dalla controparte".
Il controricorrente conferma che "di tale precetto è stata fatta menzione nell'atto di citazione in opposizione al precetto" (pur non essendo prodotto) e che, tuttavia, l'"eccezione di interruzione viene ancorata al precetto notificato in data 3 febbraio 2006 solo in sede di atto d'appello".
La Corte di merito non ha motivato la propria decisione fondandola sulla mancata prova di un atto interruttivo della prescrizione o sulla necessità di una sua dimostrazione per iscritto, ma ha invece affermato che la parte non aveva tempestivamente allegato l'efficacia interruttiva di quello specifico atto.
In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che "l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491-01), e che "il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 c.c., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione" (Cass., Sez. L., Sentenza n. 2035 del 30/01/2006, Rv. 587230-01), fermo restando che "l'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello" (Cass., Sez. L., Sentenza n. 25213 del 30/11/2009, Rv. 611076-01).
In base a tale orientamento di legittimità, è fondato il motivo della ricorrente nella parte in cui censura la pretesa di una espressa e tempestiva formulazione della controeccezione di interruzione della prescrizione.
Al contrario, il giudice dell'appello avrebbe dovuto - anche d'ufficio, ma soprattutto a seguito della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione - esaminare il materiale probatorio già acquisito in primo grado (considerando, peraltro, che la prova della richiesta scritta di adempimento può essere ricavata anche in via presuntiva; v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17018 del 23/06/2008, Rv. 60403901, e Cass., Sez. L., Sentenza n. 7181 del 06/08/1996, Rv. 498980-01) al fine di individuare, se esistente, un fatto interruttivo dell'eccepita prescrizione.
Illogica e contraddittoria è la sentenza laddove respinge l'appello perchè il diritto di credito sarebbe "comunque pressochè totalmente prescritto", dato che un accoglimento parziale dell'eccezione giustificherebbe il diritto della P. di agire in executivis per il residuo credito non estinto.
Il motivo deve essere accolto limitatamente alla denunciata violazione dell'art. 2943 c.c., mentre è inammissibile per il resto.
Infatti, la questione inerente all'applicabilità ai coniugi separati della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, non era stata introdotta come motivo di appello e, perciò, non è prospettabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01).
Ad ogni buon conto, secondo un ormai univoco orientamento giurisprudenziale, "La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di  mantenimento  previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della  famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione". (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, Rv. 630120-01; conformi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18078 del 20/08/2014, Rv. 632052-01, e Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 8987 del 05/05/2016, Rv. 639566-01).
7. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie dedotta col terzo motivo alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimità.
La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio. 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo;
accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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