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Sentenza

Foto del matrimonio cancellate per errore....
Foto del matrimonio cancellate per errore.
SENTENZA
sul ricorso 14130-2016 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI PORTA CASTELLO, 33, presso lo studio dell'avvocato
SIMONE PALOMBI, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;- ricorrente -
contro
IMPERO FOTOGRAFICO SRL , in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. E.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO
VIETRI 34, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO
MARTINI, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2180/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l'accoglimento del l ° motivo di ricorso, assorbito il
udito l'Avvocato SIMONE PALOMBI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO MARTINI;
FATTI DI CAUSA.
1. Con sentenza n. 11920/2011, il Tribunale di Roma accolse la
domanda formulata L.O., condannando la Impero Fotografico
S.r.l. a risarcire l'attrice dei danni derivanti dalla mancata consegna del
servizio fotografico commissionato per il matrimonio.
Il giudice di primo grado ritenne che la società si fosse resa totalmente
inadempiente alle obbligazioni assunte nel contratto, attesa la perdita
delle fotografie scattate durante il matrimonio della O..
Riconobbe inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale, da
qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l'assenza
del servizio fotografico incidesse negativamente sulla vita della O.
per l'impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio
attraverso il servizio fotografico
2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di
Roma con sentenza n. 2180 del 6 aprile 2016.
La Corte, come il giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrato
l'accordo nei termini indicati dalla O. Tuttavia, ha rigettato la
domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in
quanto, nella fattispecie, non si trattava di un fatto di reato, ma solo di
un adempimento contrattuale, e gli interessi tutelati non erano
costituzionalmente rilevanti.
Inoltre, secondo la Corte, l'esistenza di un servizio video, rimasta
incontestata, escluderebbe in radice il pregiudizio, potendo la coppia
rivivere il proprio matrimonio attraverso le immagini della ripresa e
ricavare dalla stessa immagini fotografiche.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione L.O.,
sulla base di due motivi.
3.1 Resiste con controricorso la Impero Fotografico S.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la "violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218, 1174, 2059 c.c. anche in relazione all'art. 2
della Costituzione italiana, per avere il giudice di appello erroneamente
affermato che a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni
contrattuali è derivato soltanto un danno patrimoniale e non anche un
danno non patrimoniale risarcibile".
La Impero Fotografico, con il suo comportamento inadempiente,
avrebbe leso il diritto "alla memoria" o "al ricordo", componente del
diritto all'identità personale riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione
italiana.
Il diritto alla memoria del giorno del proprio matrimonio attraverso il
servizio fotografico commissionato dovrebbe trovare riconoscimento,
trattandosi di evento non ripetibile e di notevole importanza personale.
La perdita delle foto del matrimonio costituirebbe una lesione di grave
importanza del predetto diritto alla memoria, meritevole di tutela.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 26972 del
11.11.2008, hanno riconosciuto l'applicabilità del principio di cui all'art.
2059 c.c. anche all'illecito contrattuale.
Secondo le Sezioni Unite, l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una
autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c.,
ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei
pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la
condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento,
il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto
pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il
danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel
fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli
elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti
dalla legge.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
cod. civ., ovvero che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli
casi "previsti dalla legge", deve essere inteso che esso è risarcibile
quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e in
tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona
tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale),
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente
consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di
un'ipotesi di reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della
persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma
attributiva del diritto al risarcimento), quando il fatto illecito abbia
violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto
di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che,
al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla
legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di
diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il
danno non patrimoniale è risarcibile - sempre sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. -
anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre
ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il
pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione
dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima
di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non
consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto
immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi
espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un
diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando
derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento
contrattuale.
Le conclusioni delle Sezioni Unite sono state criticate da una parte della
dottrina.
In particolare, si è considerata non condivisibile la pronuncia del 2008
nella parte in cui circoscrive la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 1218 ss. c.c. nei limiti imposti dall'art. 2059 c.c., ossia nei casi
"previsti dalla legge".
Secondo tale dottrina, si traslerebbero in sede contrattuale condizioni
statuite dal legislatore per la diversa responsabilità aquiliana.
Non sarebbe infatti coerente con la disciplina del contratto affidare ad
una fonte eteronoma - la legge- la selezione degli interessi meritevoli. In
materia contrattuale, è la causa del contratto a fornire il criterio di
selezione degli interessi giuridicamente rilevanti.
Il contratto può essere funzionalizzato dall'autonomia delle parti a
soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come
diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purché
economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile
nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo
di causa, può essere risolto. Tuttavia, seguendo il principio enunciato
dalle Sezioni Unite, l'eventuale frustrazione dello stesso interesse a
causa dell'inadempimento della controparte, in mancanza di pregiudizio
di tipo economico, non darebbe luogo ad alcuna conseguenza
risarcitoria.
Secondo l'orientamento in parola, questo risultato finirebbe per
contrastare con le stesse argomentazioni utilizzate delle Sezioni Unite al
fine di riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale da
inadempimento (in particolare laddove si parla di causa concreta del
contratto come strumento volto a verificare quali interessi non
patrimoniali le parti abbiano scelto di far entrare nell'ambito del loro
assetto negoziale).
Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla
responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il
danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata
l'autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa
concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba
essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti.
Nel caso di specie, ad ogni modo, non è oggetto di censura il suddetto
principio, quanto piuttosto il mancato riconoscimento della grave
lesione di un interesse di rango costituzionale, individuato nel diritto
"alla memoria" di un evento di particolare importanza della propria
vita, poiché espressione del diritto
all'identità personale di cui all'art. 2 Cost.
Tali censure non sono accoglibili.
Pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli
sposi, e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare
turbamenti d'animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da
incidere %elle c-emeg~ su interessi di rango costituzionale.
Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione
fotografica non costituisce, di per sè, un diritto fondamentale della
persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l'esercizio di
un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per
varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria
memoria).
Si tratta quindi, di un diritto "immaginario", non idoneo, in base alla
regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo
risarcitoti° in relazione al danno non patrimoniale.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame ex
art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti", ovvero "circa l'inadempimento
totale della resistente con particolare riferimento alla mancata consegna
non solo del servizio fotografico ma anche di quello video".
La Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente dedotto che, a
differenza del servizio fotografico, il video commissionato dalla O.
fosse stato effettivamente consegnato alla stessa dalla resistente.
Tale fatto non sarebbe mai stato provato dalla resistente e non sarebbe
pacifico, ma al contrario sarebbe stato oggetto, nel corso del processo,
di specifiche contestazioni. In particolare, "la O. ha contestato tale
circostanza negli atti difensivi di primo e secondo grado e la resistente
invece nella comparsa di costituzione risposta nel giudizio di primo
grado (pagina 3/4 del medesimo atto) nonché nell'atto di citazione in
appello della resistente (pagina 5 del medesimo atto)".
Il motivo è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza. La ricorrente, infatti, omette di trascrivere gli atti - che
non sarebbero stati considerati dal giudice di secondo grado - dai quali
risulterebbe specificamente contestata, ad opera della O., la
circostanza dell'avvenuta consegna del video relativo al matrimonio.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Avv. Antonino Sugamele

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