Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Giudice onorario: natura del rapporto. Esclusione di qualsiasi connotato di sina...
Giudice onorario: natura del rapporto. Esclusione di qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni di giudice di pace e trattamento economico per tale esercizio e la consequenziale natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica.
Sentenza ......elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
TERESA OTTOLINI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 594/2012 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 20/07/2012 R.G.N. 277/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLO CIUFFA.
Fatto e Motivi
1. La Corte di Appello di Genova, adita in via principale da M.M.B.
ed in via incidentale dall'Inail, con la sentenza n. 594 in data 20.7.2012, ha confermato
la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da M.M.B., giudice pace, volta alla condanna del Ministero della Giustizia alrisarcimento dei danni alla salute, morale ed esistenziale, conseguiti all'infezione
provocata dal batterio della tubercolosi contratta nell' ambiente di lavoro ed alla
condanna dell'Inali alla liquidazione della rendita ovvero al pagamento della somma
spettante in capitale e in accoglimento dell'appello incidentale ha posto a carico del
M.B. le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
2. In relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero, la
Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 2087 c.c., non trovava applicazione nella
fattispecie dedotta in giudizio perchè non sussisteva tra il Ministero ed il M.B.
un rapporto di pubblico impiego, in quanto quest'ultimo aveva lavorato nella qualità di
magistrato onorario; solo nell'atto di appello quest'ultimo aveva fatto riferimento alla
responsabilità ex art. 2043 c.c. e al solo fine di invocare una interpretazione estensiva
dell'art. 2087 c.c. , ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
3. In relazione alle domande formulate nei confronti dell'Inail la Corte territoriale ha
ritenuto che i giudici di pace non rientrano tra i soggetti obbligatoriamente assicurati
dall' Inail ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
2000 e tanto sia dal punto di vista oggettivo (lavorazioni protette) sia sotto il profilo
soggettivo difettando i requisiti della subordinazione e della parasubordinazione; la non
configurabilità di un rapporto di pubblico impiego escludeva l'applicabilità dell'art. 127
del D.P.R. n. 1124 del 1965.
4. La peculiarità della disciplina relativa ai giudici di pace, coerente con specificità
del rapporto di servizio onorario, escludeva la configurabilità della violazione del
principio costituzionale di parità di trattamento.
5. Infine, quanto all'appello incidentale proposto dall' Inail, la Corte territoriale ha
ritenuto le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado dovevano essere
poste a carico del M.B.in applicazione del principio di soccombenza.
6. Avverso questa sentenza M.M.B. ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno
resistito con controricorso il Ministero della Giustizia e l'Inail.
Sintesi dei motivi di ricorso
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 2087 c.c., violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. Assume che, diversamente da quanto affermato
dalla Corte territoriale, l'art. 2087 c.c. troverebbe applicazione anche nei confronti dei
giudici di pace, perchè essi non potrebbero ritenersi soggetti estranei all'ambiente di
lavoro. Sostiene, inoltre, che l'adozione dei provvedimenti a tutela del lavoratore hanno
contenuto immediatamente precettivo in quanto trovano fondamento nell'art. 32 della
Costituzione.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per erronea qualificazione dell'azione
risarcitoria. Deduce che il tenore del ricorso di primo grado (pg. 10) e dell'atto di appello
(pg. 22), al pari delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, evidenziavano
che la responsabilità del Ministero era stata fondata "alla stregua dell'oramai consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sent. N. 8422/97
e n. 4468/95) sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute, articolo 32
Costituzione, sia per il principio di correttezza e buona fede, nell'attuazione del rapporto
obbligatorio, artt. 1175 e 1375 c.c. , cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche
lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica
responsabilità extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem
ledere". Assume, invocando la pronuncia di questa Corte n. 398 del 1994 che la
qualificazione giuridica del rapporto sul quale la domanda è fondata è esclusivo compito
del giudice, il quale ha "l'obbligo di definire il rapporto prescindendo dalla
denominazione con il solo limite di non alterare il "petitum" e la "causa petendi".
9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 c. 1 del T.0 n. 81 del 2008 per non avere la
Corte territoriale ricompreso la figura del funzionario onorario ovvero del magistrato
onorario nell'ambito della definizione "lavoratore" e per avere escluso che detta norma
sia in contrasto con gli artt. 2,3, 4, 32, 35 della Costituzione "per evidente disparità di
trattamento".
10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e 5 del D.
Lgs. n. 38 del 2000 per erronea valutazione della eccezione di illegittimità costituzionale,
formulata con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 della Costituzione nella parte in cui le
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1124 del 1965 e nel D. Lgs. n. 38 del 2000 non
prevedono tra le persone che debbano godere della assicurazione Inali la figura del
funzionario onorario nonostante la indiscutibile figura di lavoratore che assume il
magistrato onorario. Ripropone, poi, la questione di legittimità costituzionale.
11. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
del giudizio per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda di nullità
e/o di rinnovazione della CTU , dedotta quale motivo di appello da esso ricorrente e di
avere, poi, nondimeno condannato esso ricorrente al pagamento delle spese della CTU
espletata nel giudizio di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale proposto
dall' Inail.
12. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e decisivo per
il giudizio in relazione agli artt. 134 c.p.c. e 111 Costituzione per avere omesso la Corte
territoriale omesso di pronunciare sulle istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
Esame dei motivi
13. Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha,
da tempo, chiarito che nei confronti dei giudici di pace si instaura un rapporto di servizio
non coincidente con quello di pubblico impiego.
14. In particolare, è stato osservato che la categoria dei funzionari onorari, della
quale fa parte il giudice di pace (cfr. al riguardo, la Legge Istitutrice 21 novembre 1991,
n. 374, art. 1, comma 2, che parla di "magistrato onorario") ricorre quando esiste un
rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la
presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (cfr. per l'enunciazione di
tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un.
27/1975, 5129/1982, 2033/1985, 363/1992, 1556/1994) e i due rapporti si distinguono
(Cass. SSUU 11272/1998), in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario,
che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi,
di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politicodiscrezionale;
2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica
amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e
meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che
nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni
onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata
unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il
compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto
sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece,
riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato,
di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo
indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo
dell'incarico) quanto al funzionario onorario.
15. I principi innanzi richiamati sono stati ribaditi nelle decisioni di questa Corte n.
17862/2016, n. 22569/2015, n. 9155/2005, che hanno escluso l'inquadrabilità della
figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, delineata dall'art.
409 c.p.c., n. 3).
16. Gli approdi delle decisioni innanzi richiamate risultano ribaditi nella recente
sentenza n. 13721 del 2017 delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno richiamato
tra le altre, la sentenza della sezione lavoro di questa Corte n. 17862 del 2016 che ha
osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace
(art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374) ricorre quando esiste un
rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la
presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico.
17. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l'art. 54 Cost., costituendo l'unica
fonte della disciplina costituzionale dell'attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al
di fuori del rapporto di pubblico impiego, esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità
tra esercizio delle funzioni e trattamento economico per tale esercizio, che è, invece,
proprio di quel rapporto; mentre il termine «affidamento», lungi dal configurarsi come
un richiamo a quel connotato, vale, invece, a generalizzare il contenuto della norma, al
fine di ricomprendere tutti i casi in cui sia affidata al cittadino, in qualunque modo,-
una funzione pubblica, imponendogli che essa sia assolta con disciplina ed onore.
18. Ed hanno affermato anche che l'esclusione di qualsiasi connotato di
sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni di giudice di pace e trattamento economico
per tale esercizio e la consequenziale natura indennitaria dell'erogazione erariale per
l'esercizio di una funzione pubblica portano il rapporto col Ministero della giustizia al di
fuori dal rapporto di lavoro e, dunque, al di fuori del perimetro assistenziale e
previdenziale approntato dall'art. 38 Cost.
19. Hanno evidenziato che di ciò v'è indiretto riscontro nel contenuto della legge 28
aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), che all'art. 2, comma 13, lett. f), indica
come principio direttivo, per il futuro, quello di «individuare e regolare un regime
previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri
per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante
misure incidenti sull'indennità», secondo la tecnica non inconsueta della traslazione
degli oneri previdenziali a carico del beneficiario (cfr. ad es. legge finanziaria 2006, art.
1, comma 208).
20. I principi innanzi richiamati, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità,
escludono che nella fattispecie in esame possa trovare applicazione l'art. 2087 c.c.,
diversamente da quanto opina il ricorrente perchè detta disposizione trova applicazione
soltanto nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato (Cass. 24538/2015, 27368/2014,
17896/2013, 7128/2013, 8522/2004, 9614/2001).
21. Il secondo motivo è inammissibile.
22. Va osservato che la Corte territoriale ha rilevato che l'allegazione e l'impostazione
dei fatti posta a base della domanda risarcitoria ponevano in evidenza la
rappresentazione di una chiara responsabilità contrattuale, e che il riferimento all'art.
2043 c.c., contenuto solo nell'atto di appello, era stato effettuato al solo fine di invocare
la lettura estensiva dell'art. 2087 c.c., possibile, nella prospettiva, difensiva
dell'appellante avuto riguardo ai principi di cui all'art. 32 della Costituzione ed agli artt.
1175 e 1375 c.c. La Corte territoriale ha, in conclusione, posto in evidenza come dalla
rappresentazione dei fatti e delle difese emergesse esclusivamente l'inadempimento
dell'obbligo contrattuale di diligenza da parte del Ministero con riguardo ai doveri imposti
dall'art. 2087 c.c.
23. Ebbene, il ricorrente, a fronte di questa affermazione, in violazione degli artt.
366 n. 6 c.p.c. e 369 n. 4 c.p.c., ha riprodotto nel ricorso in termini eccessivamente
sintetici il contenuto del ricorso di primo grado e dell'atto di appello, riportandone un
passaggio ( cfr. punto 8 di questa sentenza) non idoneo da sé solo a far comprendere
compiutamente le ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda
risarcitoria azionata nei confronti del Ministero della Giustizia e a ricostruire l'intero
"devolutum" nel giudizio di appello. Di questi atti processuali, non allegati al ricorso,
non è specificata la sede di produzione processuale, non potendo ritenersi sufficiente il
richiamo contenuto nell'indice del ricorso al "fascicolo di parte di secondo grado (r.g.
277/2010) contenente tutti gli atti e documenti ivi prodotti nonché il fascicolo di primo
grado (r.g. 1454/2009), contenente tutti gli atti e documenti ivi prodotti". Risulta,
dunque precluso, al Collegio l'esame delle censure formulate nei confronti della
sentenza impugnata (Cass. SSUU 5698/2012, 22726/2011; Cass. 9888/2016,
15229/2015, 988/2015, 19157/2012, 15477/2012, 2281/2010).
24. Il terzo motivo è infondato perchè l'art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza), nella parte in cui definisce la figura del "lavoratore", non solo
non ha alcuna interferenza con la responsabilità ex art. 2087 c.c., configurabile per
quanto innanzi osservato ( cfr. punti da 13 a 20 di questa sentenza) solo nell'ambito
del rapporto di lavoro subordinato, ma risulta comunque inapplicabile "ratione temporis"
perchè la disposizione è entrata in vigore (15.5.2008) successivamente alla
verificazione dei danni dedotti in giudizio.
25. Il quarto motivo, che addebita alla sentenza erronea valutazione dell'eccezione
di incostituzionalità degli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124 del 1965 e 5 del D. Lgs. n. 38 del
2000 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 32, 35 della Costituzione, nella parte in cui non
prevedono che anche il funzionario onorario debba essere garantito dall'assicurazione
Inail è inammissibile.
26. La violazione di precetti costituzionali non può essere direttamente prospettata a
motivo di doglianza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L'eventuale contrasto
della decisione impugnata con i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il
tramite dell'applicazione di norme di legge, può, infatti, essere portato ad emersione
con la formulazione dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata
(ex multis Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 14319/2016, 17862/2016, 3798/2014).
27. La questione di legittimità riproposta nel motivo in esame è da ritenersi
manifestamente infondata per non essere in alcun modo equiparabile l'attività svolta
dal giudice di pace a quella di un pubblico dipendente ovvero a quella svolta da un
lavoratore parasubordinato, per le ragioni esaminate nei punti da 13 a 20 di questa
sentenza.
28. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l'intima
connessione che correla le doglianze in essi formulate, sono infondati perchè la Corte
territoriale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva che l'insussistenza di un rapporto
di impiego pubblico esimeva dall'esame dei motivi di appello relativi agli eventuali profili
di responsabilità datoriale dedotti dall'appellante e, quanto all'appello incidentale, che
la soccombenza del ricorrente costituiva ragione per porre a carico del medesimo le
spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
29. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato,
30. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero ed all'Inail le spese del giudizio di
legittimità, liquidate, quanto al Ministero, in C 4.000,00 per compensi professionali oltre
spese prenotate a debito e, quanto all'Inail, in C 4.000,00 per compensi professionali,
C 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie , oltre iva e
C.P.A.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'il ottobre 2017
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza