Il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 395 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (C.F. (...)), in persona del proprio sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MILAZZO GIANLUCA e con elezione di domicilio in VIA I. LA LUMIA N.19/C PALERMO, presso il difensore avv. MILAZZO GIANLUCA
parte opponente
contro
G. SRL (C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CATALANO MONICA e, con elezione di domicilio in VIA C/O AVV. VARVARO MARIA TERESA VIA NARICI 20 ALCAMO, presso il difensore avv. CATALANO MONICA
parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opera professionale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell' opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Castellammare del Golfo, per mancata produzione della deliberazione della giunta municipale di autorizzazione a stare in giudizio.
Occorre, infatti, evidenziare che tale eccezione appare superata alla luce della esibizione, all'udienza del 20.9.2016, della copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04.02.2016 e della successiva produzione in giudizio di tale documento (cf. documentazione allegata alla memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 22.10.2016 da parte opponente).
Nel mento, va premesso che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Ciò posto, nel caso di specie, parte opposta ha individuato la fonte della propria pretesa creditoria nel contratto di appalto (ritualmente prodotto agli atti del giudizio) stipulato dalle parti il 23 settembre 2014, repertorio numero 1455.
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda occorre, di conseguenza, verificare se tale negozio costituisca titolo valido dell'obbligazione fatta valere con la domanda monitoria.
Sul punto, parte opponente, ha eccepito che l'interpretazione delle clausole del contratto stipulato inter partes vada necessariamente effettuata tenuto conto degli atti amministrativi prodromici all'individuazione del contraente della PA, nell'ambito della procedura negoziata ex art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006, ed in particolare della previsione di una condizione sospensiva dell'obbligo di corresponsione del corrispettivo del contratto.
In particolare, il Comune di Castellammare del Golfo ha evidenziato che l'art. 13) delle "AVVERTENZE" dell'invito alla procedura negoziata prevedeva :"I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, nei limiti stabiliti dal Finanziamento, senza che l'incaricato possa rivalersi sull'Amministrazione. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione" (cfr. invito alla procedura negoziata del 23.8.2013).
Parte opponente ha, inoltre, dedotto che nell' istanza di partecipazione alla procedura negoziata, alla lettera d), la G. s.r.l. aveva esplicitamente riconosciuto "di non aver alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati progettuali e, pertanto, di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del presente invito, dei suddetti elaborati e del capitolato speciale d'Appalto, relativi ai lavori in oggetto" (cfr. istanza di partecipazione prodotta nel fascicolo di parte opponente).
Ciò premesso, secondo la prospettazione difensiva contenuta in atto di opposizione, la condizione prevista nella procedura c.d. di dialogo competitivo (equivalente al bando di gara) , costituendo presupposto necessario del contratto di appalto successivamente stipulato, doveva considerarsi parte integrante del regolamento negoziale inter partes.
Tale opzione interpretativa -contestata da parte opposta- non può essere condivisa.
Va, in primo luogo, considerato che tutti i provvedimenti amministrativi che hanno preceduto la stipula del contratto del 23 settembre 2014 non sono richiamati nel regolamento negoziale stesso con riferimento al loro contenuto ma risultano menzionati solo quali fatti storici che hanno condotto all'individuazione del contraente aggiudicatario.
Da ciò deriva che, a differenza di quanto espressamente previsto dall'articolo 1 del contratto stipulato inter partes con riferimento al capitolato speciale d'appalto, le condizioni previste nell'invito alla procedura negoziata e nella successiva aggiudicazione non costituiscono parte dell'assetto di interessi regolato in via negoziale.
Occorre, poi, considerare che la prospettata interpretazione "integrativa" del contratto alla luce degli atti amministrativi prodromici alla stipulazione dello stesso non può considerarsi ammissibile.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, "in sede di interpretazione dei contratti di diritto privato stipulati da enti pubblici, la volontà negoziale deve essere desunta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra esse stipulato, senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente, rilevanti ai soli fini del procedimento di formazione della volontà di uno dei contraenti ed attinenti, perciò, alla fase preparatoria del negozio e privi di alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali" (cf. Cass., Sentenza n. 26047 del 29/11/2005; Sez. 1, Cass., Sentenza n. 10868 del 11/05/2007).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato che il contratto di appalto, stipulato il 23 settembre 2014, non prevede alcuna condizione sospensiva dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo in dipendenza dell'erogazione del finanziamento dell'opera.
Ed invero, l'articolo 1 del contratto stipulato dalle parti prevede unicamente l'ammontare del compenso per l'opera professionale appaltata, determinato in Euro 29.476,17, mentre l'articolo 9 recita: "in conformità a quanto previsto dal CSA all'art. 26 all'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, in base agli stati di avanzamento emessi ogni qualvolta che sarà raggiunto l'importo di Euro 25.000,00, previa acquisizione da parte dell'Ufficio tecnico, della certificazione prevista dalla legge".
L' art. 10 del contratto inter partes prevede, poi, che "i pagamenti saranno corrisposti previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente".
Nessun rilievo può, poi, avere il riferimento alla copertura finanziaria dell'opera, individuata in relazione alla delibera CIPE del 30 aprile 2012 e ali accordo di programma quadro comunicato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota 5512 del 12 febbraio 2013 (cf pagina 4 del contratto).
Ed invero, tale menzione non consente in alcun modo di ritenere che l'obbligo di pagamento della prestazione professionale fosse condizionato alla futura erogazione delle spese già previste in tali atti.
Orbene, se, per un verso, il contenuto del contratto stipulato dalle parti non può essere integrato dalle previsioni degli atti amministrativi prodromici alla formazione della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione, per altro verso, occorre verificare quali siano le conseguenze della previsione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle contemplate nel bando di gara (o invito alla procedura negoziata) e nella successiva aggiudicazione.
Sul punto, occorre evidenziare che per gli Enti Pubblici la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell'Ente ma , invece , è strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo compiuto dal legislatore siano esse concorsuali o, come accade in alcune ipotesi eccezionali individuate specificamente dall'ordinamento, non concorsuali. L'attuazione di tali procedure costituisce il procedimento logico di formazione della volontà e di conseguente scelta del contraente riservato nei rapporti interprivati alla libera autonomia negoziale e che si concreta nelle singole manifestazioni di volontà dei soggetti privati. In altri termini, nel nostro ordinamento giuridico la capacità giuridica e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone giuridiche ma, in relazione al principio della necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti , le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati ( in tal senso cfr. Cons. Stato Ad. Gen.n.2/2000 del 17 febbraio 2000).
Da tale premessa deriva - per il carattere inderogabile e imperativo delle disposizioni che prevedono tali procedure - l'obbligo di manifestare la volontà dell'Ente in conformità ai procedimenti nei quali tale volontà è stata cristallizzata.
Il contratto di appalto conseguente ad una pubblica aggiudicazione non gode, infatti, di una propria autonomia, ma è atto formale, riproduttivo dei contenuti dell'accordo a monte costituito dal bando di gara e dalla domanda di partecipazione.
Da ciò discende che la modifica delle condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o della realizzazione di un'opera, al di fuori e senza la prescritta osservanza delle regole della evidenza pubblica, determina la nullità dell'intero assetto di interessi posto in essere con il contratto ( cf. Consiglio di stato n, 6281 del 2002).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre evidenziare che la mancata riproduzione, in seno al contratto stipulato dalle parti, della condizione che subordinava il pagamento del corrispettivo all'effettiva erogazione del finanziamento ha determinato una modifica significativa delle condizioni che hanno condotto alla conclusione del procedimento di aggiudicazione.
Tale difformità comporta, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'invalidità dell'intero regolamento negoziale cristallizzato nel contratto di appalto stipulato il 23 settembre 2014.
La mancanza di una valida fonte della pretesa creditoria invocata con il ricorso per decreto ingiuntivo impone l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio della soccombenza, parte opposta deve essere condannata a rifondere, nei confronti di parte opponente, le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 6800,00 per onorari di difesa, oltre iva e epa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a corrispondere in favore di parte opponente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del Dm 55 del 2014, in complessivi Euro 6800,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
Così deciso in Trapani, il 6 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2018.
13-10-2018 18:57
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