Il termine “lungo” di prescrizione si applica a tutti i danneggiati dal fatto-reato
il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo. In questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 2947 c.c.e non dai primi due commi dello stesso articolo. In altri termini, la predetta norma di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
Per rendere più chiaro il principio, è stato puntualizzato che il proprietario dell'auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un "danneggiamento colposo" dell'auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. Diversamente, il datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell'invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall'evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell'auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all'offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958 – Pres. Amendola –
Rel. Vincenti
Fatto e diritto
Ritenuto che, con ricorso affidato a cinque motivi, P.B. ha impugnato la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia, in data 22 settembre 2016, che ne accoglieva il gravarne avverso la decisione del Giudice
di pace della medesima Città soltanto sul capo della liquidazione delle spese di lite, confermandola quanto
alla responsabilità al 50% del medesimo P. per il sinistro stradale del 29 settembre 2003 (allorquando,
alla guida della propria bicicletta, entrava in collisione con il ciclomotore condotto da C.V. e di proprietà di
B.L. ), con condanna dello stesso P. al risarcimento, nella predetta misura del 50%, del danno non
patrimoniale patito dalla C. e di quello patrimoniale patito dalla B. ;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate C.V. e B.L. ;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al difensore del
ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
Considerato che:
a) è logicamente prioritario lo scrutinio del quarto motivo di ricorso, attinente all'an debeatur con cui si
denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, violazione falsa applicazione degli artt. 2054 c.c.,
141, 148, 148 cod. stradale, 342, 347 e 348 reg. cod. stradale, per aver il Tribunale erroneamente
ritenuto sussistente il concorso di colpa di esso P. nella verificazione del sinistro per cui è causa;
a.1) il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, lungi dal prospettarsi errores in indicando da parte del giudice di appello, si rivolgono
critiche (peraltro, incentrate sulla portata del rapporto dei C.C. di cui non si fornisce adeguata
specificazione dei relativi contenuti e puntuale localizzazione processuale ai sensi dell'art. 366, primo
comma, n. 6, c.p.c.) all'accertamento di fatto e alla presupposta valutazione probatoria che il giudice del
merito ha effettuato per giungere a tale accertamento (ossia alla ritenuta condotta imprudente del ciclista
che, per evitare una autovettura in sosta in "doppia fila", si "allargava verso sinistra senza prestare la
dovuta attenzione (senza, cioè, verificare l'eventuale sopraggiungere di autovetture o ciclomotori)",
investendosi, dunque, la quaestio facti rimessa alla delibazione del giudice del merito e insindacabile in
questa sede, se non nei limiti della denuncia, in base al paradigma del vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c.,
dell'omesso esame di un fatto storico decisivo;
b) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli artt. 214, 216, 115 c.p.c., 2947, commi secondo e terzo, c.c., per aver il
Tribunale erroneamente ritenuto applicabile all'azione risarcitoria della B. , per il danno patrimoniale al
ciclomotore di cui era proprietaria, la prescrizione quinquennale da reato in ragione del danno alla
persona (lesioni colpose) patito dalla C. , conducente di detto ciclomotore;
b.1) il motivo è manifestamente fondato.
Il giudice di appello ha applicato, nella specie (ossia al pregiudizio patrimoniale subito dalla B.
proprietaria del ciclomotore danneggiato nel sinistro per cui è causa), il termine di prescrizione
quinquennale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., decorrente dal giorno del sinistro (29 settembre
2003, "con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per prescrizione - ove non fosse stato
introdotto il giudizio di primo grado - in data 29.9.2008"), assumendo che detto termine "trova
applicazione nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato reato dalla
legge, e non solo dalla persona offesa dal reato", all'uopo richiamando il precedente di cui a Cass. n.
2888/2003.
Il Tribunale, tuttavia, ha equivocato la portata del precedente su cui ha fondato la decisione.
La risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n.
3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, "quando da uno stesso fatto (nella
specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile,
il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma terzo, c.c. per il fatto considerato dalla
legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui
diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando
i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla
persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l'unico (più lungo)
termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la
compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali
corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento".
Ciò in quanto (come precisato dalla citata Cass. n. 7395/1992) "ricorrono ragioni di praticità e di
economia processuale, non potendosi ritenere che la parte colpita dall'evento sia obbligata ad instaurare
separati giudizi per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione, per la medesima attività antigiuridica,
dei suoi diversi beni, l'uno dei quali (l'incolumità personale) è oggetto di quella particolare e preminente
tutela che è la penale, e l'altro (integrità delle cose di sua proprietà) costituisce solo illecito civile. Inoltre i
legami del processo civile con quello penale si presentano evidenti in più aspetti e, in particolare, per
l'onere della parte lesa di seguire il corso del giudizio penale pendente, al fine di evitare la prescrizione,
e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di
risarcimento inerente all'illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di
risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato".
Siffatto principio è stato puntualizzato da Cass. n. 2888/2003, la cui massima ufficiale (Rv. 560725 - 01)
deve essere letta in rapporto alla fattispecie oggetto di cognizione e alla motivazione della sentenza
stessa, da cui è dato comprenderne l'effettiva portata.
La massima così recita: "In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli,
la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno
sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del
termine biennale stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo
previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal
fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie
relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato
lesioni personali a causa di un incidente stradale.)".
La motivazione di Cass. n. 2888/2003 prende le mosse dal principio enunciato dalla giurisprudenza sopra
richiamata per apportarne "alcune precisazioni". In particolare (e sintetizzandone le argomentazioni), la
sentenza distingue, anzitutto, tra evento di danno e conseguenze risarcibili, eziologicamente collegate al
primo in base alla causalità giuridica e secondo il criterio della c.d. regolarità causale: dunque, anche
come conseguenze mediate e indirette, in quanto effetto normale dell'evento.
In ragione di ciò, quindi, "il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come
reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo.... In
questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini
prescrizionali si applica la disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. e non dai primi due
commi dello stesso articolo.... In altri termini, la predetta norma di cui all'art. 2947, c. 3, c.c., è
invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla
legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso".
La stessa Cass. n. 2888/2003 opera, poi, una esemplificazione per "rendere più chiaro il principio": "in
tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell'auto su cui viaggiava il danneggiato
(se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un
"danneggiamento colposo" dell'auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si
prescrive in due anni". Diversamente, il "datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la
retribuzione a questi durante il tempo dell'invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza
patrimoniale dall'evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza
che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all'art. 2947, 3^ c., c.c. Se il datore
di lavoro è anche proprietario dell'auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato
dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio
che attiene all'offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c.
3, c.c.".
La coerente conclusione che Cass. n. 2888/2003 trae nella fattispecie Oggetto di cognizione è, dunque, la
seguente: "poiché il danno subito dagli attori, quali genitori del minore danneggiato, per le spese
mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell'incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di
reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all'art. 2947, c. 2,
c.c. (biennale), ma quello di cui al terzo comma dello stesso articolo, non rilevando, ai fini
dell'individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti
offese del reato in questione".
In continuità con Cass. Cass. n. 2888/2003 va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto:
"in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione del terzo
comma dell'art. 2947 cod. civ., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla
legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito
dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è
invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come
reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza
risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e
indiretta, secondo il criterio della regolarità causale".
Un siffatto principio non è contraddetto da quello enunciato da Cass. n. 16481/2017 (così massimata: "In
tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto
dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa
risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia
nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del
fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie,
un'amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura
pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per
malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest'ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi
lesioni personali)", giacché proprio l'evidenziata fattispecie dà contezza del collegamento eziologico, nei
termini anzidetti, tra fatto-reato e conseguenze risarcibili invocate dal terzo danneggiato.
c.d.e.) con il secondo, terzo e quinto mezzo sono veicolate critiche inerenti alla liquidazione dei danni al
ciclomotore;
c.d.e.1) tutti detti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, attinente alla
prescrizione del diritto della B. al risarcimento del danno patrimoniale concernente proprio il
danneggiamento al ciclomotore di sua proprietà;
che va, difatti, osservato che la sentenza di appello ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione era
stata rigettata dal primo giudice "in ragione del riscontro degli estremi del reato di lesioni personali
colpose da circolazione stradale, per le quali il termine di prescrizione è di cinque anni decorrente dal
giorno del sinistro (ossia dal 29.9.2003, con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per
prescrizione - ove non fosse stato introdotto il giudizio di primo grado - in data 29.9.2008");
che, avendo il giudice di secondo grado espressamente ritenuto che operasse il termine quinquennale,
senza alcuna interruzione, dalla data del sinistro, era onere delle appellate, attuali intimate, impugnare in
questa sede, con ricorso incidentale condizionato (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 22095/2017), la
statuizione in ordine ad eventuali diverse ragioni di inoperatività della prescrizione (come, ad es.,
eventuali utili interruzioni della stessa); ciò che, invece, è mancato;
che va, dunque, rigettato il quarto motivo di ricorso, accolto il primo e dichiarati assorbiti il secondo, il
terzo e il quinto;
che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va deciso nel merito (art. 384 c.p.c.), con il rigetto della domanda
proposta da B.L. di risarcimento del danno patrimoniale;
che, in ragione della peculiarità della questione esaminata e del parziale accoglimento del ricorso,
sussistono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese dei
gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la
domanda di risarcimento del danno patrimoniale a proposta da B.L. ;
spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità interamente compensate.
07-11-2018 15:22
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