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Sentenza

Il valore probatorio dell'estratto conto bancario....
Il valore probatorio dell'estratto conto bancario.
L'estratto conto, richiesto dall'art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l'espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto.

Il saldaconto è del tutto diverso dall'estratto di conto corrente. Quest'ultimo documento riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso nel periodo al quale l'estratto si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi attivi e passivi, etc.), con il saldo alla data di chiusura, ed è trasmesso al correntista per consentirgli di controllare l'esattezza delle annotazioni; il saldaconto è, invece, un documento nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6707/1994).

Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intellegibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 13542/2017; Cass. Civ. n. 12935/2017; Cass. Civ. n. 12936/2017; per la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015). L'estratto conto certificato ex art. 50 TUB deve contenere tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese e le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali (Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015; v. anche Trib. Ravenna 8.3.2018, secondo cui l'estratto conto ex art. 50 TUB è proficuamente utilizzabile anche dalla società cessionaria del credito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione).

È discusso se in sede monitoria sia necessaria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto. Parte della giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. Civ. 2.8.2013, n. 18541), ha stabilito che in tema di prova del credito azionato da una banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l'art. 50 TUB non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale, pur sempre portato da un estratto conto, per di più virtualmente ma efficacemente suffragata, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto (App. Milano 4.4.2003; Trib. Verona 2.12.2015: la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica - mediante l'indicazione delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e moratori, ai saggi di interesse via via applicati ed infine al rispetto del c.d. tasso soglia - non deve affatto essere accompagnata dall'allegazione di “tutti” gli estratti conto, non essendovi norma alcuna che imponga siffatto onere alla banca, tanto più ove si pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario; Trib. Ravenna 8.3.2018). Questa ricostruzione non convince una autorevole dottrina (Dolmetta), secondo la quale contentarsi della prova solo di un segmento temporale del rapporto significa, in buona sostanza, rinunciare ad esigere una prova effettiva del credito preteso dalla banca: occorre, al riguardo, un estratto completo del conto, come atto a coprire l'intero arco di svolgimento del rapporto tenutosi inter partes.
Avv. Antonino Sugamele

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