In tema di responsabilità per colpa professionale da condotta omissiva la regola "del più probabile che non", si applica sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa, per cui è destituita di fondamento l'affermazione secondo cui la responsabilità professionale dell'avvocato per una condotta omissiva avrebbe dovuto fondarsi sulla prova certa circa l'esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché sulla sola valutazione di un'elevata probabilità di vittoria.
Corte in Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 27720/18; depositata il 30 ottobre31-10-2018 22:25 Avv. Antonino Sugamele
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