In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo"
nel caso di specie il primo giudice ha motivato la totale compensazione delle spese di giudizio della parte completamente
vittoriosa riferendola proprio "alla natura della controversia ed alle ragioni che hanno portato alla decisione" , circostanze queste che, in se e i per quanto da questa Corte già affermato, non giustificano la deroga al principio della soccombenza in quanto sono comuni alla maggior parte delle controversie trattate e non costituiscono , quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, elementi idonei a fondare la compensazione, risolvendosi invero in una mera formula di stile espressa, oltretutto, in modo tautologico; ed il giudice d'appello, puntualmente investito per la riforma di tale insufficiente motivazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione affermando, erroneamente, che l'atto d'appello non conteneva alcuna doglianza specifica idonea a contrastare il ragionamento del giudicante di primo grado.
17-04-2018 13:02
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