L'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2018, n. 29398
L'immediatezza della contestazione del licenziamento disciplinare va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa aziendale), mentre la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è però insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (nel caso di specie la Suprema Corte, con sentenza 15 novembre 2018 n. 29398, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento disciplinare intimato il 15/9/2012, quando, invece, i fatti posti alla base della contestazione erano stati accertati nell'Aprile dello stesso anno).
22-11-2018 22:43
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