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Sentenza

La donazione fatta dal genitore al figlio per l'acquisto di un immobile determin...
La donazione fatta dal genitore al figlio per l'acquisto di un immobile determina che l'appartamento entra a far parte del regime di comunione legale .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9672-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -nonche'
(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE;
- intimata -avverso la sentenza n. 1662/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 29.12.2016, ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (n. 
553/09 del Tribunale di Ascoli Piceno) che a sua volta aveva respinto le domande da lui proposte contro il coniuge separato (OMISSIS) in 
contraddittorio con la societa' venditrice (OMISSIS) srl (dichiararsi nullo ed inefficace l'atto di compravendita relativo all'acquisto della 
comproprieta' di un immobile da parte dell'ex coniuge per non avere corrisposto il prezzo; dichiararsi nullo il dissimulato atto di donazione dal 
marito alla moglie per mancanza di forma; dichiararsi l'esclusiva proprieta' del bene in capo all'attore).
2 Contro tale sentenza il (OMISSIS) ricorre per cassazione a cui resiste con controricorso la (OMISSIS). La societa' venditrice non ha svolto difese.
3 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con unico complesso motivo il ricorrente deduce ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 "nullita' della sentenza e del procedimento. Error in 
procedendo e violazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4 per illogicita' e contraddittorieta' della motivazione".
Deduce ancora ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 "errata o falsa applicazione dell'articolo 179 c.c., lettera b e articolo 115 c.p.c. o in subordine 
dell'articolo 1417 c.c.
". Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare che il bene non rientrava nella comunione tra i 
coniugi perche' oggetto di donazione indiretta della madre in favore del figlio, come peraltro riscontrato a pag. 3 della sentenza e ha trascritto il 
contenuto della seconda memoria ex articolo 
183 c.p.c.
, comma 6 con cui si deduceva, anche attraverso il deposito di assegni, la fornitura, da parte 
della madre, del danaro necessario all'acquisto e si chiedeva di provare per testi la circostanza.
Il motivo, nella parte in cui denunzia l'illogicita' e contraddittorieta' della motivazione, e' inammissibile.
Come chiarito dalle sezioni unite, la riformulazione dell'articolo 
360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54
 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al 
"minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'
anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi 
sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione 
perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, 
Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830; v. anche Sez. 3 
-, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828;).
Nel caso si specie si e' certamente al di fuori di tale ipotesi estrema perche' la motivazione non solo esiste materialmente, ma non e' ne' apparente 
ne' caratterizzata da affermazioni inconciliabili, essendosi la Corte di merito limitata a rilevare, sul tema della donazione indiretta del bene dalla 
madre al figlio, che in primo grado non era stata proposta nessuna domanda in tal senso, aggiungendo, poi, che la donazione da madre a figlio in 
procinto del matrimonio si riferiva a somme di danaro (v. pag. 3 sentenza impugnata). Quindi e' fuori luogo il richiamo all'articolo 132 c.p.c., n. 4.
Per il resto la censura e' infondata.
La violazione di una norma di diritto comporta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da 
una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie 
concreta a mezzo delle risultanze di causa e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di 
merito, la cui censura e' possibile, in sede di legittimita', solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 
11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, 
Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; piu' di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge 
denunziate e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, delle norme sull'oggetto della comunione tra coniugi, sulla 
donazione o sulla simulazione, ma riguarda, molto piu' semplicemente, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di 
causa: si tende insomma a sostenere che l'appartamento, in quanto frutto di donazione indiretta da madre a figlio, non rientrasse nella comunione 
legale, ma la Corte d'Appello, lungi dal riconoscere "l'intervenuta donazione indiretta dell'immobile dalla madre al figlio" (cosi' in ricorso a pag. 7), 
ha al contrario rilevato (v. pag. 3) che una tale domanda non era stata proposta al giudice di primo grado (circostanza che il ricorso non e' in grado 
di smentire, non essendo certamente sufficienti le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata ai sensi dell'articolo 
183 c.p.c.).
In ogni caso - come gia' detto - la Corte del merito ha accertato che la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di danaro da 
utilizzare per l'acquisto della casa familiare e che il figlio, impiegando tale somma nell'acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo 
donato a questa il 50% della proprieta' consentendone l'intestazione alla medesima (v. pag. 3).
L'apprezzamento della Corte di merito, in linea con i principi che regolano la forma delle donazioni indirette (non necessita' dell'atto solenne, ma 
sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalita'), non e' pertanto censurabile.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.
Considerato infine che il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni 
per dare atto -ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato-Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 
2002, articolo 13-della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 
200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 
228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis.
Avv. Antonino Sugamele

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