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Sentenza

La sentenza di secondo grado anche se conferma quella di primo grado ha effetto ...
La sentenza di secondo grado anche se conferma quella di primo grado ha effetto sostitutivo.
Civile Sent. Sez. 3   Num. 29021  Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 13/11/2018
Ricorso avverso la sentenza n. .... del TRIBUNALE di 
ROMA, depositata il 29/04/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 
udienza del 19/02/2018 dal Consigliere Dott. LINA 
RUBINO; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per 
l'inammissibilità del ricorso per GIANNI FAUSTO; 
accoglimento del resto; 
I FATTI DI CAUSA 
1.Con sentenza della Corte dei Conti n. 106/2006, depositata il 22.11.2008, 
confermata dalla sentenza n. 198/2010/A della Sezione Prima Giurisdizionale 
Centrale di appello, depositata il 22.03.2010, F.G E R. vennero 
condannati alla refusione del danno erariale nei confronti del Ministero DEGLI INTERNI 
ciascuno per la somma di € 748.862,50, senza vincolo di solidarietà. 
2. 
In virtù delle citate pronunce, il Ministero  notificava loro un unico 
atto di precetto, al quale allegava copia conforme priva di formula esecutiva della 
sentenza in grado di appello e copia autentica in forma esecutiva della sentenza di 
primo grado procedendo quindi al pignoramento immobiliare (procedura esecutiva 
immobiliare n. 859/11 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma). 
3.Ricevuta la notifica del precetto, entrambi gli esecutati proponevano distinti atti 
di opposizione, con ricorsi ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo, quanto 
all'opposizione agli atti esecutivi, la mancata notifica del titolo esecutivo, consistente 
nella sentenza di secondo grado munita di formula esecutiva, e la conseguente nullità 
del precetto, nonché la nullità derivata del pignoramento, non sanabile ex art. 156 
c.p.c.; quanto all'opposizione all'esecuzione, deducevano l'inesistenza del credito 
nella misura reclamata nel precetto. Negata la sospensione sia da parte del Giudice 
dell'esecuzione che in sede di reclamo, F. G. e R. L. instauravano 
separati giudizi di merito, successivamente riuniti per connessione. 
4.11 Tribunale respingeva l'opposizione sotto entrambi i profili. Quanto alla 
opposizione agli atti, riprendendo quanto già affermato dal Giudice dell'esecuzione 
nella fase cautelare, affermava che l'eccezione sollevata dagli attori non teneva conto 
della circostanza che, essendo stato l'appello rigettato, il titolo esecutivo era 
costituito dalla sentenza di primo grado regolarmente spedita in forma esecutiva; e 
comunque, ferma restando la valenza assorbente di tale osservazione, affermava che 
il vizio eccepito era da ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 
comma 3 c.p.c. in virtù della proposizione della stessa opposizione da parte dei 
debitori. 
5. 
Contro la sentenza n. 9294/2015 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione IV 
civile, in data 28.4.2015, depositata in data 29.4.2015, propongono ricorso per 
Cassazione ex art. 111 Cost., con quattro motivi, Fausto Gianni e Raffaele Lauro. 
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. 
LE RAGIONI DELLA DECISIONE 
•Preliminarmente, va detto che correttamente è stato proposto direttamente ricorso 
per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in quanto la contestazione 
presenta i caratteri della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) 
risolvendosi nella contestazione della corretta spedizione del titolo in forma 
esecutiva e della sua regolarità, quindi, solo formale (Cass. n. 7026 del 1999, Cass. n. 
11618 del 1992). 
*Va peraltro dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardiva, della opposizione agli 
atti esecutivi proposta da Gianni Fausto. Occorre a questo scopo premettere che la 
tempestività dell'opposizione costituisce un presupposto processuale dell'azione; ne 
consegue che il giudice deve sempre verificare la tempestività dell'opposizione ed è 
tenuto a rilevare anche d'ufficio la tardività della proposizione di essa, quando tale 
circostanza emerga dai documenti acquisiti al fascicolo di causa. La rilevabilità 
officiosa si estende a tutto il procedimento, compreso il giudizio di cassazione, 
trattandosi di materia riguardante l'ordinario svolgimento del processo, sottratta 
come tale alla disponibilità delle parti (in questo senso già (già Cass. 
n. 3045 del 1999). 
Come risulta dalle indicazioni contenute nel ricorso congiunto dei due ricorrenti, 
l'atto di precetto è stato notificato il 26.4.2011 a L.R. ed il successivo 28. 
4. 2011 a G.F.. A fronte di ciò, i due hanno proposto separate opposizioni 
a precetto, il L, con atto depositato il 16.5.2011, ed il G. con atto depositato 
il 30.5.2011: quindi, mentre l'opposizione del Lauro è tempestiva, l'opposizione del 
G. risulta proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla ricezione della 
notifica dell'atto che si intende opporre, previsto dalla legge. 
•  
Passando all'esame dei motivi, con 
il primo motivo 
si denuncia - ex art. 360 n.3 
c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. con riferimento agli 
artt. 474, 475 -479 e 480 c.p.c. in relazione all'art. 1 comma 5 ter D.L. 15.11.93 n. 453 
convertito in L. 14.01.94 n.19. 
Si osserva che la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che il titolo esecutivo fosse 
costituito dalla sentenza di primo grado, essendo quella d'appello una pronuncia 
meramente confermativa della prima, contrasti con l'espressa previsione di legge di 
cui all'art. 1 comma 5 ter D.L. 15.11.93 n. 453, dal momento che nel giudizio 
contabile la pronuncia di primo grado perde forza di esecutività diventando 
ineseguibile in virtù del proposto ricorso alla Sezione Giurisdizionale Centrale. 
Si osserva altresì come in tale giudizio l'esecutività della sentenza di primo grado, 
che sia sottoposta ad appello, tragga il proprio fondamento dalla pronuncia e 
dall'esecutività di quella di secondo grado (e non viceversa, come ritenuto nella 
gravata pronuncia); la sentenza di secondo grado dunque - ancorché confermativa 
della prima - rappresenterebbe l'unico titolo idoneo a fondare la procedura esecutiva. 
Lamentano, pertanto, che l'apposizione di formula esecutiva esclusivamente sulla 
sentenza di primo grado (ancorché successiva al giudizio d'appello che abbia deciso 
conformemente ad essa), in assenza di spedizione in forma esecutiva della sentenza 
di secondo grado, integri un vizio di nullità assoluta non sanabile in virtù del 
principio generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.3. 
•  
Con il secondo motivo, 
i ricorrenti denunciano - ex art. 360 n.5 c.p.c. - l'omesso 
esame di un fatto decisivo della controversia oggetto dell'opposizione, con omessa 
motivazione in riferimento all'art. 479 c.p.c., con violazione e/o falsa applicazione 
di legge artt. 474, 475-479 c.p.c. in relazione all'art. 1 comma 5 ter D.L. 15.11.93 n. 
453 convertito in L. 14.01.94 n. 19 quanto alla valenza della sentenza quale titolo 
esecutivo. 
Osservano che il Tribunale abbia equiparato la portata della pronuncia di primo 
grado resa in sede di giudizio ordinario a quella della pronuncia di primo grado resa 
nel giudizio contabile, senza minimamente motivare in ordine al ritenuto 
parallelismo ed alla dedotta circostanza che, in caso di rigetto del gravame, il titolo 
sia rappresentato dalla sentenza di primo grado. 
•  
Con 
il terzo motivo, 
i ricorrenti denunciano - ex art. 360 n.3 - la violazione e/o 
falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. in riferimento all'art. 479 e 480 c.p.c., con 
violazione e/o falsa applicazione degli art. 484 e 156 c.3 c.p.c. 
Osservano che, ove si tenga conto delle peculiarità del giudizio contabile, nel quale 
la sentenza di primo grado trae la propria esecutività da quella d'appello, non sia 
applicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo sancito 
dall'art. 156 c.3 c.p.c. 
• 
Con 
il quarto motivo, 
i ricorrenti denunciano - ex art. 360 n.5 - l'omesso esame 
di un fatto decisivo della controversia in oggetto, con omessa motivazione in 
riferimento all'art. 479 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 
474 e 156 c.3 c.p.c. Lamentano che il Tribunale non abbia minimamente motivato 
(limitandosi a richiamare quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione in sede 
inibitoria) in quale modo con il raggiungimento dello scopo verrebbe sanata la 
violazione in procedendo 
dedotta con l'atto oppositivo (omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di secondo grado), dal momento che nel 
giudizio contabile ogni azione è inibita (o sospesa nel caso di sequestro conservativo) 
sino alla pronuncia del grado di appello. 
I motivi possono essere esaminati congiuntamente sotto i profili di violazione di 
legge, in quanto connessi, e devono essere accolti (nei confronti, come si è detto, del 
solo L.R,). 
Essi sono fondati, sotto molteplici profili. 
In primo luogo, ed in via principale, è errata l'affermazione, contenuta nella sentenza 
impugnata, secondo la quale, essendo stato l'appello rigettato, il titolo esecutivo era 
costituito dalla sentenza di primo grado. 
In materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti 
tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte 
attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed 
improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non 
sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul 
merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che 
in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; 
n. 29205/08; n. 7537/09). 
Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la 
sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di 
primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di 
cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso 
da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza 
d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di 
primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà 
intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se 
l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa 
proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in 
sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini 
della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata 
la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al 
precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza 
di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della 
sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale 
conferma della sentenza di primo grado. 
In questo caso peraltro l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a 
carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto 
primario del precetto a pena di nullità è l'indicazione del contenuto dell'obbligo 
risultante dal titolo. 
Non è per contro sufficiente ai fini della validità del precetto che esso sia stato 
preceduto soltanto dalla notifica della sentenza di primo grado spedita in forma 
esecutiva ove questa sia stata superata dall'intervenuta pronuncia della sentenza di 
appello neppure se esso riporti gli estremi atti ad identificare la sentenza di appello e 
neppure se esso, come nella specie, rechi con sè anche la sentenza di appello, ma priva 
della necessaria formula esecutiva. 
• Giova aggiungere che nella fattispecie in esame si ha la particolarità che posta in 
esecuzione è una sentenza emessa dalla Corte dei conti e non dal giudice ordinario. 
Ciò non incide sulla soluzione da dare alla prima questione, che anzi è rafforzata 
dalla disciplina parzialmente difforme, rispetto a quella dettata dal c.p.c., della 
esecutività dei titoli costituiti da provvedimenti della Corte dei conti. 
L'art. 1, comma 5 ter, del d.l. n.453 del 1993, conv. con la legge n. 19 del 1994, 
prevede che :" Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione 
della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del 
procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, 
quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con 
ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente 
esecutiva...". 
Ne discende che la sentenza di primo grado pronunciata dalla magistratura contabile 
è provvisoriamente esecutiva, ma che la sua esecutività è sospesa 
ex lege 
per effetto 
della proposizione dell'atto di appello, e può essere riattivata solo a seguito di 
apposita istanza con provvedimento giurisdizionale motivato (con meccanismo 
opposto a quello attualmente operante in riferimento alle sentenze civili, in cui la 
proposizione dell'appello non fa, di per sé venir meno l'efficacia esecutiva della 
sentenza di primo grado, a meno che il giudice d'appello, ex art. 283 c.p.c., non 
disponga in accoglimento di apposita istanza e in ricorrenza di gravi e fondati motivi 
la sospensione). La disposizione incide esclusivamente sulla provvisoria esecutorietà 
della sentenza di primo grado, inserendo un meccanismo opposto a quello operante 
in sede civile e di maggior salvaguardia per le ragioni dell'appellante. Il fatto che la 
proposizione dell'appello privi temporaneamente di esecutività la sentenza 
impugnata non significa che con la proposizione dell'appello la sentenza sia 
addirittura caducata, e tuttavia essa è priva di efficacia esecutiva. Quindi, in relazione 
alle sentenze della Corte dei conti non si può in ogni caso sostenere, anche a 
prescindere dalle considerazioni sopra svolte, di portata generale, che in caso di 
avvenuta proposizione dell'appello e di sentenza di appello integralmente 
confermativa, il titolo sia costituito dalla sentenza di primo grado, che di per sé, in 
ragione della avvenuta proposizione dell'appello, perde la sua efficacia esecutiva. 
•Ugualmente errata è l'altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata, 
oggetto dei motivi di ricorso n. 1, 3 e 4, 
secondo la quale in ogni caso il vizio eccepito 
sarebbe sanato per il raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione 
dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore. 
La sentenza richiama il principio di diritto espresso da Cass. n. 5906 del 2006, 
ripreso, più recentemente, da Cass. n. 25900 del 2013, secondo il quale la disciplina 
dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in 
tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. 
non possono farsi valere vizi -quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo 
e del precetto- che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 
156, ult. co
., cod proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del 
debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del 
conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo 
edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. 
Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. 
civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità 
si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto 
della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per 
adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. 
civ. 
E tuttavia, il principio di diritto richiamato non è pertinente, ed il vizio denunciato 
non è sanabile, perché nel caso al quale fanno riferimento i precedenti, ciò che è 
mancata è la notifica del precetto, che ha la funzione di rendere edotto il debitore 
della pretesa creditoria, e di dargli la facoltà di adempiere spontaneamente, evitando 
l'esecuzione: qualora il debitore faccia opposizione lamentando l'omessa notifica, è 
evidente che per altre vie è comunque venuto a conoscenza della esistenza del 
precetto, rispetto al quale ha proposto tempestiva opposizione. A questo proposito, 
peraltro, la Corte ha recentemente puntualizzato che la nullità della notifica del 
precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione 
dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo 
quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il 
pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire 
all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo 
esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Cass. n. 24291 del 
2016). 
Nel caso in esame, invece, è mancata proprio la notifica del titolo in forma esecutiva, 
prevista dall'art. 479 c.p.c., che non può essere in alcun modo sostituita dalla 
avvenuta proposizione della opposizione, perché può essere sanato con il 
raggiungimento dello scopo lo svolgimento di una attività nulla, ma non il mancato 
svolgimento di una attività dovuta. 
La sentenza impugnata va pertanto cassata nei confronti di Lauro Raffaele. 
Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questa Corte, avvalendosi dei 
poteri di cui all'art. 384 secon o co ma, c.p.c., può decidere la causa nel merito 
accogliendo l'opposizione e di 'arando la nullità del precettdjiiipugnato. 
Spese compensate, in ragione della particolarità della vicenda. 
P.Q.M. 
Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da G.F.. 
Accoglie il ricorso di L.R.e, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel 
merito, accoglie l'opposizione di L.R. dichiarando la nullità del precetto.- 
Spese Compensate. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19.2.2018 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29021/18; depositata il 13 novembre
Avv. Antonino Sugamele

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