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Sentenza

Nulla o annullabile la donazione di un immobile compreso nel regime di comunione...
Nulla o annullabile la donazione di un immobile compreso nel regime di comunione legale dei beni, effettuata da un solo dei coniugi, senza il consenso dell'altro coniuge?
la Cassazione, con un'assai nota – e contestata – pronuncia (la sentenza n. 5068/2016) ha sancito la nullità, per mancanza di causa, della donazione di un bene che non sia di proprietà del donante e, di conseguenza, la nullità della donazione effettuata dal comproprietario e avente come oggetto la quota indivisa di uno dei beni che facciano parte di un patrimonio in comunione. 




ORDINANZA sul ricorso 5030/2014 proposto da: C.F., rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso dall'avvocato Massimo Enrico Zarbin, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi 26, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Moriconi; - ricorrente - et, contro C.E.; - intimato - avverso la sentenza n. 2786/2013 della Corte d'appello di Milano, depositata il 9 luglio 2013; udita la relazione del!a causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso; vista la memoria difensiva depositata dalla ricorrente ex art. 380 bis 1 c.p.c. Ritenuto che con atto di citazione notificato il 19 aprile 2006 E.V. ha convenuto in giudizio F.C. dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - chiedendo la restituzione dei beni mobili indicati in atti. L'attore premetteva di aver intrattenuto con la parte convenuta una relazione sentimentale sino a settembre 2003 e che, nella prospettiva -di iniziare una stabile convivenza, aveva tràsportato nella villa della C. i beni mobili di cui all'allegato elenco e che non erano stati restituiti alla cessazione del rapporto; che F. C. si costituiva contestando le pretese avverse, negando di aver mai convissuto nella propria casa con l'attore. Rilevava, inoltre, l'assoluta indeterminatezza dell'elenco dei beni prodotto dall'attore; che, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - con sentenza depositata in data 14 dicembre 2009, accertava la proprietà in capo all'attore di alcuni beni indicati nell'elenco prodotto con l'atto di citazione, condannando la convenuta alla loro restituzione e rigettando la domanda di accertamento della proprietà con riferimento ad altri beni mobili; che avverso tale pronuncia proponeva appello F.C., chiedendo la totale riforma della decisione impugnata; che si costituiva in giudizio E.C. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza; che, con sentenza depositata il 9 luglio 2013, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F. C., sulla base di due motivi; che E. C. non ha svolto attività difensiva. Considerato che, in via preliminare, risulta rituale la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla parte ricorrente, avendo provveduto a notificare il ricorso non solo nei confronti dell'avvocato domiciliatario, che in un primo momento ha dichiarato di non esercitare più la professione e di aver rinunciato al mandato e poi ha ricevuto l'atto con una successiva notifica, effettuata in seguito sia nei confronti dei difensori costituiti in grado appello sia nèi riguardi della parte personalmente; che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione dell'onere della prova incombente ex art. 948 c.c. su chi agisce in rivendica e omesso esame della lamentata contraddittorietà delle risultanze delle prove orali. Secondo quanto evidenziato, in materia di onere della prova, nell'azione di rivendica, il giudice di merito deve accertare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto e la relativa prova deve essere fornita dall'attore. Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non avrebbe fornito tale prova, risultando del tutto insufficienti le prove testimoniali esaminate dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Si evidenzia, inoltre, l'omesso esame della lamentata contraddittorietà esistente tra le dichiarazioni; che il motivo è inammissibile; che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155). che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo'all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). che, nel caso di specie, pur denunciando una violazione di legge, la parte in realtà si duole di un vizio di motivazione della pronuncia impugnata; che, pur non essendo pertinente il richiamo - disposto con finalità rafforzativa della decisione - all'articolo 621 c.p.c. e ai beni che si trovano presso il debitore, la Corte d'appello ha condiviso, in punto di fatto, l'accertamento compiuto in primo grado, evidenziando che i testi hanno confermato che i beni mobili che erano stati portati nell'abitazione della convenuta si trovavano nella disponibilità fisica dell'attore; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. della citazione per indeterminatezza dei beni oggetto della domanda ex art. 163, comma 3, n. 3) c.p.c. Secondo parte ricorrente, l'elenco dei beni mobili allegato alla domanda si presenta privo di elementi sufficienti alla loro univoca individuazione, con conseguente assoluta incertezza del requisito stabilito nel numero 3 dell'art. 163 c.p.c.; che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda irriconoscimento; che detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata (Cass. 28 agosto 2009, n. 18783; Cass.7 marzo 2006, n. 4828; Cass. 19 marzo 2001, n. 3911); che la Corte d'appello, nel caso di specie, ha ritenuto i beni individuabili, distinguendo l'ulteriore e diverso profilo dell'esecuzione; che non si provvede per le spese stante la mancata difesa dell'intimato; che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; 
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 'unificato pari a quello dovuto per il ricorso,. a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma
Avv. Antonino Sugamele

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