Operaio morso da un cane.
In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione, quale titolo di responsabilità del convenuto, in modo indifferenziato della qualità di proprietario
ovvero di colui che dispone dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda, a meno di una esplicita esclusione della prima, non
onera la danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod.
proc. civ., di quella non accolta dal primo giudice; con la conseguenza che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità
(la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà)
25-08-2018 14:14
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