Ragionevole probabilità chel'appello non poteva essere accolto giacché i motivi di gravame non erano idonei a determinare un diverso esito del giudizio
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (sentenza numero 1914 2016), l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'articolo 348-ter cod. proc. civ. è impugnabile per cassazione limitatamente a vizi suoi propri, costituenti violazione di legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli articoli 348-bis, secondo comma, e 348-ter primo comma, primo periodo, e secondo comma primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. A tale conclusione le
citate Sezioni Unite sono pervenute dopo un'ampia disamina dei rapporti tra il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e il regime di impugnazione straordinario in Cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione. All'uopo hanno affermato che contrasterebbe con il diritto di difesa un'interpretazione eccessivamente restrittiva del regime di impugnabilità dei provvedimenti resi ai sensi degli articoli 348-bis e ter cod. proc. civ., che limitasse cioè l'impugnazione al solo provvedimento di primo grado, escludendo in via assoluta la
possibilità di impugnare l'ordinanza resa in appello. E ciò perché una siffatta conclusione renderebbe sostanzialmente il giudice di
secondo grado arbitro di decidere se garantire o meno alla parte un giudizio di appello del tutto sommario ovvero a cognizione piena, a
seconda che decida o meno di utilizzare il c.d. "filtro in appello". Un esito che, sebbene il doppio grado di merito non sia
costituzionalmente garantito, contrasterebbe comunque con il diritto di difesa, posto che il soccombente si vedrebbe privato della
possibilità di ricorrere avverso l'ordinanza di inammissibilità, nonostante questa possa contenere anomalie rispetto al contenuto
per essa previsto dalla legge processuale. Questa è la ragione per cui le Sezioni Unite hanno ammesso la ricorribilità straordinaria in
Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte di appello; ma è anche la ragione per cui hanno limitato la
possibilità di ricorrere alla deduzione dei soli casi di errores in procedendo, escludendo cioè la possibilità di sindacare il merito
della decisione eventualmente resa in appello. E ciò per la fondamentale considerazione che il legislatore ha chiaramente
costruito il procedimento di filtro in appello prevedendo che oggetto della valutazione prognostica da parte del giudice di secondo grado
sia la sentenza di primo grado alla luce delle censure ad essa mosse nell'atto di appello; con la conseguenza che ove la Corte di
appello ritenga che l'impugnazione innanzi a sé proposta, all'esito di tale giudizio, non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere
accolta, dà avvio al procedimento di filtro, in esito al quale è pronunciata l'inammissibilità dell'appello. Ne consegue che solo ove
il procedimento di filtro sia viziato da anomalie procedurali che abbiano miano minato il diritto di difesa della parte appellante è possibile
impugnare in Cassazione anche l'ordinanza di inammissibilità, deducendo quindi l'esistenza di vizi suoi propri.
24-06-2018 21:28
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