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Sentenza

Sinistro stradale. Cede il guard-rail. Quale è il danno risarcibile?...
Sinistro stradale. Cede il guard-rail. Quale è il danno risarcibile?
ORDINANZA R.G.N. 16963/2015
sul ricorso 16963-2015 proposto da: Cron. ocu 1/4
LUBIANA SALVATORE, elettivamente domiciliato inRep.
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studioud. 16/11/2017
dell'avvocato GIUSEPPE IOPPOLO, che lo rappresenta ecc
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso, unitamente all'avvocato SALVATORE FRANCESCO
LUBIANA difensore di sé medesimo;
- ricorrente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA in
persona del Presidente e 1.r. Dott. ANDREA NIGLIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA,
322, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 
MIRIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato
FRANCESCO MARTINGANO giusta procura speciale in
calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1872/2014 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa
1. La domanda proposta, dinanzi alla sezione distaccata di Tropea
del Tribunale di Vibo Valentia con citazione notificata il 07/11/2003,
da Salvatore Lubiana contro l'Amministrazione Provinciale di quel
medesimo Capoluogo per il risarcimento dei danni patiti a seguito di
una sbandata con la sua autovettura in una scarpata contigua alla
sede stradale, occorsagli il 16/12/2002, fu accolta in parte e,
riconosciuta una paritaria concorrente colpa dell'attore per non avere
egli osservato il limite di velocità esistente, né tenuto andatura
adeguata allo stato dei luoghi ed alle condizioni meteorologiche, gli
furono riconosciuti postumi invalidanti permanenti in ragione del 28%
e liquidati i danni in C 62.608,40 (oltre interessi compensativi nella
misura legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed
annualmente rivalutata fino alla decisione, più interessi legali sul
totale da tale al soddisfo).
2. La relativa sentenza, depositata il 02/02/2010, fu gravata di
appello dal Lubiana e, in difetto di appello incidentale, l'adita corte
territoriale ritenne irrilevante il titolo della responsabilità per
l'operatività del concorso del fatto colposo del creditore anche in caso
di sussunzione della fattispecie entro l'art. 2051 cod. civ., respinse la
doglianza sulla correttezza dell'applicazione delle tabelle e sull'omessa
considerazione del danno morale, ma accolse in gran parte quella
sull'inadeguatezza della liquidazione del danno da invalidità
temporanea, con finale condanna al pagamento di ulteriori C 4.000
circa e rideterminato il carico delle spese (per la metà compensate e
poste quelle per c.t.u. per intero a carico dell'appellata).
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 31/12/2014 col
n. 1872, ricorre oggi il Lubiana, affidandosi a quattro motivi; resiste
con controricorso l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia; e,
per l'adunanza in camera di consiglio, non partecipata, del
16/11/2017, il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte (di
rigetto del ricorso) ed entrambe le parti memoria ai sensi,
rispettivamente, del secondo e del terzo periodo dell'art. 380-bis.1 cod.
proc. civ., come inserito dal co. 1, lett. f), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto
2016, n. 168, conv. con modi?. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente si duole:
- col primo motivo, di «violazione e falsa applicazione dell'art.
163, 1° comma, n. 3) e n. 5) c.p.c.»: in particolare rilevando che
dall'atto di citazione si comprendesse chiaramente come fosse stata
dedotta anche la responsabilità ex 2051 cod. civ., sulla quale si era
pure difesa controparte;
- col secondo motivo, di «violazione e falsa applicazione degli artt.
2051 3 [sic] 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e in relazione
all'art. 360, 1° comma, n. 3) e n. 5) c.p.c. per omesso esame del
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle
parti circa le non conformi caratteristiche del guard-rail alla legge
21/4/1962, n. 181 ed al d.m. 18/2/1992, n. 223»: in sostanza
lamentando l'erroneità della valutazione del concorso della velocità e
della sua elevatezza, dinanzi alla non conformità del guard rail alle
regole tecniche vigenti;
- col terzo motivo, di «violazione e falsa applicazione degli artt.
1227, 1 comma c.c., 2059 c.c. e dell'art. 32 Cost. in relazione all'art.
360, n. 3) c.p.c. ed omesso esame di un fatto oggetto oggettivo [sic]
decisivo per il giudizio costituito dalla valutazione della
documentazione sanitaria e della c.t.u. medico-legale in relazione
all'art. 360, 10 comma, n. 3) e n. 5) c.p.c.»: censurando non solo la
decurtazione per il concorso in colpa invece negato, ma comunque -
siccome inadeguata - la liquidazione del danno biologico (sia quanto
all'importo di C 100 pro die, inferiore a quanto previsto dalle tabelle di
Milano, sia per le significative differenze con quanto queste avrebbero
potuto consentire in relazione alla serietà delle lesioni patite);
- col quarto motivo, di «violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione
all'art. 360, 10 comma, n. 3) c.p.c.»: deducendo l'erroneità della
compensazione delle spese di lite per la metà, siccome dovuta
all'erroneo riconoscimento del concorso della colpa di esso
danneggiato.
2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità: del primo
motivo per difetto di interesse; del secondo, perché incentrato su
censure di fatto o di merito, perché carente il ricorso della
trascrizione dei passaggi salienti della consulenza tecnica di ufficio
contestata, perché non configurabile un omesso esame nella
valutazione comunque complessiva delle circostanze di fatto; del
terzo, perché la personalizzazione è avvenuta ed è incensurabile e
perché la documentazione sanitaria addotta come pretermessa non è
stata trascritta in ricorso; del quarto, perché la compensazione delle
spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, non sindacabile in
sede di legittimità.
3. Il Pubblico Ministero rileva la carenza di interesse sul primo
motivo e, del secondo, deduce l'inammissibilità in quanto involgente
censure di merito alla ricostruzione da parte del c.t.u., ritenute
assorbite le altre doglianze.
4. Nelle memorie, poi: il ricorrente ribatte invocando i principi ex
art. 2051 cod. civ. ed insistendo sulla circostanza della mancata
indagine sull'idoneità del guard-rail, se costruito a norma di legge, ad
assorbire l'impatto con il suo veicolo, nonché sul carattere apodittico
dell'affermazione di una sua colpa concorrente; la controricorrente
illustra ulteriormente le difese già svolte.
5. Ciò posto, il primo motivo è effettivamente inammissibile, per
difetto di interesse all'impugnazione sotto il profilo prospettato: la
corte territoriale ha motivato esaurientemente - e correttamente -
sull'irrilevanza della fattispecie di responsabilità entro cui sussumere
la vicenda, visto che anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il concorso
della condotta colposa del danneggiato bene avrebbe potuto rilevare,
una volta comunque ammessa la responsabilità della convenuta, ai
fini della possibile limitazione della liquidazione dei danni conseguenti.
6. Infatti, se è vero che, ai fini della fattispecie di cui all'art. 2051
cod. civ., è sufficiente per il danneggiato la prova del nesso causale
tra cosa custodita ed evento dannoso, è vero pure che l'allegazione
del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare
l'esimente del caso fortuito o ad escludere il nesso causale, deve
essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le
opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo
o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione
dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e
richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli
elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito o della
causa efficiente alternativa ma esclusiva (integrando una mera difesa
la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.: per tutte,
Cass. 30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
7. E tanto la corte territoriale ha fatto in concreto, giungendo alla
prova della sussistenza di un concorso della condotta colposa della
vittima e poi quantificandola: ciò che correttamente vale a limitare, ai
sensi dell'art. 1227 cod. civ., come richiamato in sede di disciplina
della responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 cod. civ., il danno
risarcibile sia ai sensi dell'art. 2043 che dell'art. 2051 cod. civ., con
conseguente irrilevanza, se non altro nella fattispecie in esame, della
sua puntuale - o di una sua migliore - qualificazione.
8. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato: benché
effettivamente si fosse dedotta l'idoneità astratta del guard-rail ad
evitare l'evento, è innegabile che la conclusione della corte territoriale
sulla sussistenza del concorso di colpa si articola in una ricostruzione
di fatto della velocità di guida del danneggiato stesso e dell'effettiva
inadeguatezza della sua condotta in rapporto alle circostanze di luogo
(violazione dei segnali di pericolo in un tratto dalle caratteristiche
oggettivamente insidiose) ed alle condizioni meteorologiche (pioggia),
desunta - tra l'altro e ben significativamente - dalla stessa
descrizione dell'evento da parte del danneggiato (sbandamento e
scarrocciamento laterale di diversi metri, urto sul guard-rail di destra,
suo piegamento e conseguente sua funzione di rampa per il volo nella
sottostante scarpata).
9. Non solo tale ricostruzione è tutt'altro che apodittica, ma deve
essa dirsi congruamente basata su dati fattuali comunque apprezzati
e ricavati dal complesso degli elementi istruttori, il cui eventuale ma
evidente e macroscopico travisamento (unico, in estrema ipotesi, a
potere rilevare) neppure è stato adeguatamente reso oggetto di
censura in questa sede: al riguardo, una riconsiderazione della
ricostruzione del fatto è sempre preclusa nella presente sede di
legittimità, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell'art. 360
cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in
sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e
19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto -
se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici
o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni
Unite - istituzionalmente riservati al giudice del merito (come da
consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U., n.
20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).
10. A questo punto, va ricordato che la teoria generale del diritto
riconduce al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze
immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della
responsabilità: una volta verificatasi una determinata sequenza di
fatti ed eventi, tra loro legati da un nesso causale, inteso a sua volta
come relazione tra i due caratterizzata dall'idoneità di uno di quelli a
determinare il successivo in base a leggi naturali (o anche solo a
regole di comune esperienza), tale relazione va apprezzata secondo il
criterio della causalità adeguata (sul quale, amplissimamente e per
tutte, v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576); in base al quale neppure
è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità
giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così
determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si
produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che
si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il
principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d.
regolarità causale.
11. Quest'ultimo, a sua volta, individua come conseguenza
normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e
quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità
apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) -
integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose
originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no)
originario, che ne costituisce l'antecedente necessario.
12. Tanto premesso, possono qualificarsi risarcibili conseguenze
immediate e dirette (come si esprimeva già Cass. 17/12/1963, n.
3184, sia pure ai fini dell'art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità
contrattuale) quelle conseguenze normali od ordinarie originate
(ovvero causate) dall'evento dannoso secondo il principio della
cosiddetta regolarità causale, sicché devono ritenersi esclusi quei
danni che siano un riflesso lontano dall'inadempimento e non possano
a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per
essere intervenute altre cause e circostanze estrinseche, senza le
quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe verificato. A mano a
mano che la sequenza causale progredisce e si allontana dall'evento
che ad essa ha dato origine, in altri termini, l'intervento di fattori
concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad
escludere la riferibilità - appunto diretta ed immediata - a quello
primigenio.
13. Ed il novero delle conseguenze ulteriori perdute va limitato,
sostanzialmente, alla figura tradizionale del lucro cessante ed alla c.d.
perdita di chance, da intendersi: il primo, come l'accrescimento
patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito o il decremento
patrimoniale che egli avrebbe evitato se, ad impedire il primo o a
cagionare il secondo, non fosse intervenuto il fatto generatore del
danno (per tradizionale insegnamento: v. già in tal senso Cass.
16/04/1969, n. 1207; ma comunque non comprendendosi gli eventi
ipotetici o legati a condizioni incerte - tra molte altre, v. Cass.
03/09/1994, n. 7647 - e quelli l'attesa della cui verificazione non sia
sorretta da - o fondata su - un'obiettiva e ragionevole attendibilità:
Cass. 10/12/1971); la seconda, come concreta ed effettiva occasione
favorevole di conseguire un determinato bene (che solo a queste
condizioni non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile di autonoma valutazione: Cass. 14/03/2017, n. 6488), la
cui concretezza ed effettività, siccome riferite ad un evento futuro,
devono possedere un grado di elevatissima probabilità, se non di vera
e propria prognosi (ma riferita al momento dell'accadimento del fatto
indicato come dannoso).
14. In applicazione dei principi suddetti alla fattispecie, una volta
riconosciuto il nesso causale tra la cosa, vuoi perché oggetto di
custodia, vuoi perché la sua carenza strutturale intrinseca od
originaria fosse manifestazione di colpa specifica o generica del
danneggiante (e quindi ribadita l'indifferenza delle due ragioni di
responsabilità ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2051 o dell'art. 2043
cod. civ.), il danno che può essere oggetto di risarcimento è
esclusivamente quello che si è verificato in concreto in dipendenza
immediata e diretta dell'evento, cioè il cedimento del guard-rail,
come poi imputato causalmente anche - ed in misura paritaria - della
condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza
notevolissima, prodotta all'esito di una serie di malaccorte manovre,
tutte colpose (o, a tutto concedere, colposa sicuramente la prima e
conseguenze inevitabili di essa le altre).
15. Posto che la descrizione delle modalità del sinistro e
dell'apporto causale della condotta della vittima conduce alla qui
insindacabile, appunto perché fondata su apprezzamenti di fatto (e
tutt'altro che apodittici o manifestamente arbitrari), conclusione (v.
pag. 11 della qui gravata sentenza, secondo periodo) della possibile
idoneità di una maggiore resistenza del guard-rail a ridurre i danni,
deve allora aversi per non ulteriormente revocabile in dubbio, in
questa sede, che l'evento non avrebbe potuto comunque essere
impedito, ma, a tutto concedere, che le sue conseguenze avrebbero
potuto essere di minore gravità.
16. Su questa premessa, non può rientrare nel concetto di
conseguenza immediata e diretta il mancato avveramento di
un'evenienza più favorevole per chi risulta danneggiato: in generale,
invero, poiché da una situazione o da un evento può dipanarsi o
dipartirsi un ampio - se non potenzialmente indefinito - ventaglio di
serie di conseguenze tra loro alternative, accomunate soltanto
all'origine e diversificate dall'interazione successiva di eventi differenti
ed incidenti in senso e con effetto diversi, che lo sviluppo potenziale
di quelle si sia manifestato o concentrato in una sola particolare tra
esse con esclusione delle altre non significa affatto che l'evento che
ha determinato la serie causale effettivamente verificatasi sia stata la
causa della mancata verificazione delle alternative.
17. Pertanto, la pretesa del Lubiana non può trovare
considerazione, con conseguente rigetto del suo secondo motivo di
ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: «una volta
verificatosi un evento dannoso ricostruito, con valutazione di fatto
insindacabile in sede di legittimità, come causalmente ascrivibile pure
alla condotta colposa del danneggiato, non può essere presa in
considerazione, quale evenienza non impedita e tanto meno al fine di
una sua diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del
danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella
effettivamente verificatasi in concreto, quale un minore od un assente
grado di colpa in capo al responsabile».
18. Può ora passarsi alla disamina del terzo motivo, il quale è
però inammissibile in ordine a ciascuno dei profili prospettati.
19. In primo luogo, esso è inammissibile quanto alla doglianza di
inadeguatezza della riliquidazione, atteso intanto il richiamo alla
struttura del punto reso oggetto delle cosiddette tabelle milanesi
applicate alla specie, come adeguatamente comprensivo pure del
danno una volta definito morale, ma comunque in virtù del carattere
equitativo della sua liquidazione, espressamente richiamato dalla
corte di appello anche per il risarcimento dell'inabilità temporanea e
comunque essendosi essa mantenuta, con sufficiente indicazione del
criterio, all'intero del range o intervallo previsto.
20. In secondo luogo, il motivo in esame è inammissibile quanto
alle contestazioni fondate sulla c.t.u. o rivolte contro la medesima,
risultando - nei limiti in cui esse possano ancora rilevare in questa
sede dopo la già ricordata riforma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e
sempre ammesso che le critiche siano state tempestivamente rivolte
già al giudice del merito - comunque violati i i principi ribaditi dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. 08/06/2011, n. 12532; Cass.
17/07/2014, n. 16368; Cass. 03/06/2016, n. 11482; Cass. ord.
19427 del 2017), per la quale «in tema di ricorso per cassazione, per
infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la
motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una
relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di
condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto
critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne
trascriva, poi, ... almeno i punti salienti onde consentirne la
valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che,
diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato
peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella
prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di
legittimità».
21. Infine, il quarto motivo è di per sé inammissibile, perché non
prospetta un vizio della gravata sentenza in ordine al capo sulle spese
in quanto tale, quale derivante da un'erronea applicazione del
principio della soccombenza, ma solo la pretesa infondatezza della
premessa o del presupposto, cioè della soccombenza: e quindi
involge impropriamente l'ingiustizia derivata dall'assetto complessivo
della decisione sul merito, con la qual cosa risultano implicitamente
ammesse l'intrinseca coerenza e legittimità della conclusione sul
punto da parte della corte territoriale.
22. Il ricorso, inammissibili i motivi diversi dal secondo ed
infondato quest'ultimo, va perciò rigettato e le spese del giudizio di
legittimità seguire la soccombenza.
23. Infine, deve darsi atto - mancando ogni discrezionalità al
riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre:
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli
accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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