Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Superare di 0,1 Km/h il limite di velocità impone l'applicazione dello scaglione...
Superare di 0,1 Km/h il limite di velocità impone l'applicazione dello scaglione previsto dalla legge. Senza sconti.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3781/18; depositata il 15 febbraio

ORDINANZA
sul ricorso 22187-2016 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CIA
CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI
CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PAOLO PIVA;
- ricorrenti -
contro
CITTA' DI PIOVE DI SACCO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1195/2016 del TRIBUNALE di PADOVA,
depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere dott. Elisa
Picaroni.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3781 Anno 2018
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA
Data pubblicazione: 15/02/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto che Raffaella Fiorin ricorre, sulla base di quattro
motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di
Padova, depositata in data 23 febbraio 2016, che ha rigettato
l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Padova n. 1558 del 2014, e nei confronti del Comune di Piove
di Sacco;
che il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della
sig.ra Fiorin al verbale di accertamento della violazione dell'art.
142, comma 8, cod. strada, rilevata dalla Polizia Municipale di
Piove di Sacco a mezzo di apparecchio rilevatore della velocità;
che il Tribunale ha respinto il gravame osservando che la
velocità rilevata (pari km/h 85,1) era superiore di oltre 10
km/h al limite di velocità di 70 km/h, pur dopo l'applicazione
del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall'art.
345 d.P.R. n. 495 del 1992;
che lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione
dell'art. 142, comma 8, cod. strada (superamento del limite da
10 a 40 km/h), la cui violazione era stata correttamente
contestata, mentre l'entità dello scostannento poteva rilevare ai
fini della determinazione della sanzione;
che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che il ricorso è infondato;
che la ricorrente denuncia con il primo motivo violazione
dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice d'appello
non avrebbe compreso il senso della censura con cui
l'appellante contestava che il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h
non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente
affidabile, e che pertanto la velocità del veicolo, ai fini della
Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 - ud. 30-11-2017
sanzionabilità della condotta di guida, era di 80 km/h, e quindi
rientrava nella diversa fattispecie prevista dall'art. 142, comma
7, cod. strada;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ancora sull'assunto che
il Tribunale non avrebbe compreso il senso della censura
riguardante il margine di tolleranza, nonché degli artt. 142,
commi 7 e 8, cod. strada, e lamenta che il Tribunale non ha
disapplicato l'art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992 «nella parte in cui
non consente adeguatamente una tolleranza in favore del
contravventore», in contrasto con i principi di colpevolezza,
proporzionalità e legittimo affidamento;
che non sussiste la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
in quanto il Tribunale ha affrontato la questione riguardante la
misura della velocità contestata, evidenziando che alla velocità
rilevata, pari a 85,1 km/h, era stato applicato il margine di
tolleranza di 5 km - previsto a favore del trasgressore dall'art.
345 d.P.R. n. 485 del 1992, nel quale è assorbita
integralmente la tolleranza strumentale - e che tale margine
risultava nella specie superiore al 5% della velocità rilevata;
che, di conseguenza, non sussiste la violazione del 142,
commi 7 e 8, cod. strada;lvt
che con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt.
112 cod. proc. civ. e 7, comma, 10, d.lgs. n. 150 del 2011;
che in assunto della ricorrente il Tribunale non avrebbe
compreso il senso del richiamo all'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, perché non aveva tenuto conto dell'attestazione
dell'accademico matematico Prof. Pascolini, prodotta in
giudizio, secondo cui l'ultima cifra della misurazione della
velocità, cioè lo 0,1 km/h dopo la cifra 80 non potrebbe essere
considerata certa, e quindi non potrebbe costituire il discrimine
Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 - ud. 30-11-2017
tra la fattispecie sanzionatoria più grave, prevista dall'art. 142,
comma 8, cod. strada e quella meno grave, prevista dal
comma 7 della stessa disposizione;
che il dato evidenziato inciderebbe sia sulla colpevolezza
della violazione, per la scusabilità dello sforamento dello 0,1,
sia sulla proporzionalità della sanzione e sul legittimo
affidamento del trasgressore, mentre gli argomenti utilizzati
dal Tribunale - proporzionalità riservata al legislatore -
sarebbero distonici con il principio di flessibilità della
proporzionalità, affermato in ambito europeo, tanto più in
materia coperta dal diritto dell'Unione;
che le doglianze sono infondate;
che non sussiste la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
e l'omesso esame della produzione documentale avrebbe
dovuto essere censurato con il vizio di motivazione, secondo il
paradigma configurato dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel
testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso
(ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/704/2014, n. 8053);
che neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 7
d.lgs. n. 150 del 2011, né del principio di proporzionalità;
che, come evidenziato dal Tribunale, nel sistema
sanzionatorio previsto dal legislatore nell'art. 142 la
proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di
velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più
elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non
oltre [...] km/h», assume il valore 0,1 come elemento che
determina il passaggio dall'uno all'altro scaglione;
che, pertanto, l'intervento giudiziale sollecitato dalla
ricorrente - applicazione del comma 7 anziché del comma 8
dell'art. 142 - si risolve nella individuazione da parte del
giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l'altro, cioè
Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 - ud. 30-11-2017
nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò che appare in
contrasto con il principio di legalità;
che la ricorrente segnala l'erroneità dell'affermazione del
Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione
aveva applicato la sanzione nel minimo, mentre era stato il
Giudice di pace a ritenere che sussistevano estremi per ridurre
la sanzione;
che il rilievo, neppure strutturato come vera e propria
doglianza, è privo di conseguenze,giacché la ricorrente non ha
interesse a dolersi dell'entità della sanzione, rideterminata al
minimo dal giudice di primo grado;
che con il quarto motivo è denunciata violazione dell'art.
92 cod. proc. civ. e si contesta l'ingiustizia della condanna alle
spese, evidenziando elementi di carattere soggettivo ed
oggettivo che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a
compensare le spese;
che il motivo è inammissibile poiché il mancato esercizio,
da parte del giudice di merito, della facoltà di compensare in
tutto o in parte le spese di lite integra un potere discrezionale,
e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis,
Cass. 04/08/2017, n. 19613);
che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese del
presente giudizio, nel quale la parte intimata non ha svolto
difese;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 - ud. 30-11-2017
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30
novembre 2017.
Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza