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Sentenza

Trapani. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti d...
Trapani. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d'ufficio dell'udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20247 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO
Data pubblicazione: 07/10/2016

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. ORLANDO VINCENZO
In proprio; elettivamente domiciliato in Roma,
piazza della Vittoria, n. 20, nello studio
dell'avv. Pierluigi Manfredonia;
ricorrenteavverso la sentenza del Tribunale di Trapani, n.
624, depositata in data 13 luglio 2011;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica
dell'8 giugno 2016 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Immacolata Zeno,
la quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in
subordine, rigetto, del primo e del terzo motivo,
rigetto del secondo motivo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Trapani, pronunciando sull'appello
proposto dall'avv. Vincenzo Orlando nei confronti
del sig. N.Z. avverso la sentenza n. 374
del 2006 resa inter partes dal Giudice di pace di
Trapani con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito di udienza tenuta dal giudice
nominato in sostituzione del precedente
istruttore, alla quale era comparso il solo procuratore
dell'appellato, ha parzialmente accolto il
gravame in relazione al regolamento delle spese
processuali della sentenza di primo grado, confermata
nel resto.
Avverso tale decisione l'Avv. Vincenzo Orlando proponeva
ricorso, affidato a tre motivi, illustrati
da memoria.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza in data 24 febbraio 2015 questa Corte,
rilevato che la questione, di natura procedurale,
posta dal ricorrente imponeva l'esame diretto
degli atti processuali, disponeva l'acquisizione
del fascicolo del merito. Essendo lo stesso pervenuto
nelle more della deliberazione, la causa, previa
riconvocazione del Collegio, veniva decisa nella
camera di consiglio del 21 giugno 2016.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art.
360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità
del giudizio di appello e della sentenza, per violazione
degli artt. 52, 101, 158, 161, 174 cod.
proc. civ., nonché degli artt. 78 e 79 delle relative
disposizioni di attuazione, correlata
all'omessa comunicazione della nomina del nuovo
giudice, che aveva tenuto udienza - e deciso la
causa ai sensi dell'art. 281 - sexies cod. proc.
civ., in assenza del ricorrente.
Con il secondo mezzo viene denunciata la violazione
degli artt. 352 e 281 - sexies cod. proc., in quanto
ritenuto inapplicabile nel giudizio di appello.
La terza censura riguarda il merito della decisione,
con denuncia della violazione degli artt. 17 e
91 cod. proc. civ..
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento è
assorbente rispetto alla altre censure.
Va premesso che dall'esame degli atti processuali,
consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato,
risulta positivamente verificata la circostanza
dedotta dal ricorrente circa l'assenza di
qualsiasi comunicazione in ordine all'assegnazione
del procedimento, dopo il trasferimento del giudice
Stramenga ed il c.d. "congelamento" del ruolo, ad
altro giudice, che tenne l'udienza, già fissata
per la precisazione delle conclusioni, ponendo la
causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
cod. proc. civ., previa discussione orale.
Questa Corte ha già affermato che la mancata comunicazione
al procuratore costituito di una delle
parti dell'assegnazione della causa ad altro giudice,
e del differimento d'ufficio dell'udienza già
fissata ad una udienza non immediatamente successiva,
determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude,
per violazione del principio del contraddittorio di
cui all'art. 101 c.p.c. riferibile ad ogni atto o
provvedimento ordinatorio dello svolgimento del
processo (Cass., 10 marzo 2009, n. 5758; Cass., 28
febbraio 2003, n. 12360).
Con riferimento poi all'ipotesi, assolutamente analoga
a quella in esame, di sostituzione del Collegio
giudicante, questa Corte ha in più occasioni
affermato che la mancata comunicazione alla parti
del decreto di sostituzione del giudice istruttore
e del rinvio della causa d'ufficio davanti al nuovo
magistrato non comporta la nullità del giudizio solo
"quando le parti, non sollevando al riguardo alcuna
eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino,
con tale comportamento, di non avere subito
alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa"
(Cass., sez. 1", 28 marzo 1997, n. 2810, m.
503398, Cass., sez. 2", 16 aprile 1987, n. 3774, m.
452697).
E' stato poi precisato che, nell'ipotesi di sostituzione
del collegio giudicante, non dissimile da
quella in esame, la dedotta violazione del diritto
di partecipare alla discussione è condivisibile,
perché la nuova denominazione dalla sezione asse-
gnataria della causa non consente di individuare
l'udienza di rinvio (Cass., 16 luglio 2004, n.
13173).
In altri termini, il pregiudizio al diritto di difesa
del ricorrente (il quale per altro ha allegato
che, ove ritualmente avvisato dell'assegnazione
della causa, avrebbe ricusato il nuovo giudice, per
ragioni di inimicizia), nonché la violazione del
principio del contraddittorio, sono evidenti, né,
essendo stata la causa posta immediatamente in decisione,
potevano essere fatti valere con mezzi diversi
dalla proposizione del ricorso in esame.
La decisione impugnata, pertanto, previa declaratoria
di nullità degli atti conseguenti all'omessa
comunicazione dell'assegnazione del procedimento ad
altro giudice, deve essere cessata, con rinvio al
Tribunale di Trapani, che, in persona di diverso
magistrato, provvederà ala definizione della causa,
nonché in ordine al regolamento delle spese relative
al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione
impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale
di trapani, in persona di diverso magistrato.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del-
7.10.2016
Avv. Antonino Sugamele

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