Una radio supera i limiti previsti dalla legge generando campi magnetici eccedenti la misura consentita. L'esercizio di una facoltà legittima deve comunque rispettare i limiti imposti dalla legge.
SENTENZA facoltà legittima
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5123/'15) proposto da:
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (C.F.: 01329130486), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Andrea Grazzini ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour; - ricorrente -
contro
G.P.(C.F.: .... e S.P.A. ELEMEDIA (P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi,
in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Giovanni
Mangialardi e Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
secondo, in Roma, alla v. Principessa Clotilde, n. 2; - controricorrenti -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze (resa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.) n. 1130/2014, depositata il 1° luglio 2014 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 7 novembre
2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi l'Avv. Dover Scalera (per delega) per il ricorrente e l'Avv. Massimo
Colarizi per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Bagno a Ripoli emetteva, in data 13 novembre 2008,
un'ordinanza-ingiunzione, nei confronti del sig. Giovine Paolo (quale legale
rappresentante trasgressore) e della s.p.a. Elennedia (quale obbligata in solido),
con la quale irrogava nei loro confronti la sanzione amministrativa di euro
4.150,00 in relazione alla violazione dell'art. 3 del d.P.C.m. 8 luglio 2003 con
riferimento al riscontrato accertamento del superamento dei limiti massimi di
emissioni elettromagnetiche.
Le parti destinatarie del provvedimento amministrativo lo impugnavano, ai
sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dinanzi al
Tribunale di Firenze, il quale, nella resistenza dell'ente opposto, con sentenza n.
478 del 2013, rigettava la domanda di opposizione, respingendo sia l'eccezione
di incompetenza dell'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione, sia il
motivo inerente la dedotta insussistenza della violazione presupposta sia la
doglianza sull'eccessività della sanzione applicata.
Sull'appello proposto da entrambe le parti opponenti soccombenti la Corte di
appello di Firenze, nella costituzione del Comune appellato, con sentenza
emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. depositata il 10 luglio 2014,
accoglieva per quanto di ragione il formulato gravame e, per l'effetto, annullava
la menzionata ordinanza-ingiunzione, condannando il Comune appellato alla
rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il giudice di secondo grado, respinto il primo motivo afferente la prospettata
incompetenza dell'organo emittente, riteneva fondata la seconda censura sulla
scorta della circostanza che l'utilizzazione dell'impianto, da parte degli
appellanti, era avvenuta secondo le prescrizioni disposte nella rilasciata
autorizzazione amministrativa, in tal senso trovando applicazione la causa di
giustificazione di cui all'art. 4 della citata legge n. 689/1981, consistente
nell'esercizio di una facoltà legittima.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Bagno a Ripoli, articolato in due motivi, al quale hanno
resistito con controricorso le parti intimate. Il difensore dell'ente ricorrente ha
anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente ha dedotto - in relazione all'art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 4 della legge n. 689/1981,
dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 5 L.A.C. (legge 20
marzo 1865, n. 2248 - all. E), deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza
nella parte in cui aveva ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione
la causa di esclusione della responsabilità in favore dei destinatari
dell'ordinanza-ingiunzione, riconducibile all'esercizio di una facoltà legittima,
per essersi gli stessi conformati, nella conduzione della loro attività di
radiodiffusione sonora a carattere commerciale, all'autorizzazione concessa dal
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
2. Con la seconda censura l'ente ricorrente ha denunciato - ponendo testuale
riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti,
avendo la Corte fiorentina mancato di indicare, nell'impugnata sentenza, quale
parte del provvedimento amministrativo e/o della disposizione normativa
autorizzavano il fatto contestato al fine della configurabilità della ritenuta
esimente.
3. Rileva, preliminarmente, il Collegio che i due formulati motivi possono
essere esaminati congiuntamente perché essi - sotto due distinti profili
(violazione di legge e vizio di omesso o apparente esame di un punto decisivo
della controversia) - investono la stessa questione giuridica, ovvero se la s.p.a.
Elemedia, legalmente rappresentata dal Giovine, pur essendo munita di
apposita autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
sonora a carattere commerciale, potesse incorrere nella contestata violazione
amministrativa (ricondotta all'art. 3 del d.P.C.m. 8 luglio 2003) essendo, in
concreto, rimasto accertato che l'attività stessa era stata espletata generando
campi elettromagnetici eccedenti quelli previsti dalla fonte normativa in
materia.
Le censure sono fondate.
Deve, infatti, rilevarsi che l'applicabilità della causa di giustificazione
riconducibile - in relazione al disposto dell'art. 4, comma 1, della legge n.
689/1981 - all'esercizio di una facoltà legittima non può operare allorquando
il provvedimento amministrativo autorizzatorio non si conformi alle prescrizioni
inderogabili della fonte normativa sopraordinata che ne legittima l'emissione
(dovendo, se del caso, essere disapplicato ai sensi dell'art. 5 L.A.C. 1865-all.
E) e, a maggior ragione, nel caso in cui - specificamente ricorrente nella
fattispecie per cui è controversia - allorquando detto provvedimento sia stato
rilasciato in favore del destinatario sotto condizione dell'osservanza delle
norme vigenti (per come imposto, nella specie, dall'art. 2, comma 1,
dell'autorizzazione rilasciata in favore delle parti attinte dall'ordinanzaingiunzione
sanzionatoria) e di quella di procedere alle modificazioni necessarie
agli impianti dettate dall'insorgenza di esigenze comunque implicanti il rispetto
degli obblighi di legge.
Pertanto, nel caso sottoposto al giudice di appello, il rilascio del solo
provvedimento autorizzativo - che abilitava la suddetta società Elemedia ad
esercitare la menzionata attività di radiodiffusione presso un apposito impianto
(senza che, peraltro, la Corte territoriale abbia specificato in quale sua parte lo
stesso potesse indurre la società medesima a tenere la condotta
potenzialmente scriminante, essendosi essa limitata meramente ad affermare,
nella sentenza qui impugnata, che la società appellante utilizzava - alla data
del rilievo da parte dell'ARPAT - l'impianto "secondo le prescrizioni disposte
nella autorizzazione") - non avrebbe potuto determinare la configurazione
dell'esimente ravvisata dalla Corte fiorentina. Era, infatti, necessario che la
medesima società si conformasse, in ogni caso, agli obblighi generali previsti
dalla norma generale presupposta (costituente fonte sovraordinata) e che,
quindi, essa dovesse, comunque, rispettare i limiti di esposizione e i valori di
attenzione previsti dalla normativa primaria (il d.P.C.m. 8 luglio 2003,
preordinato alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica e, quindi, di
interessi di rango costituzionale), il cui superamento - per come riscontrato
dall'organo di accertamento (ARPAT) che aveva proceduto, in sede di controllo,
all'effettuazione di apposite misurazioni (dalle quali era emerso che i livelli di
campo EM, prodotti complessivamente dai ripetitori radio-TV di proprietà della
società, erano risultati superiori ai valori di esposizione fissati dalla legge,
rispettivamente: di attenzione 6 V/m e limite di 20 V/m) - aveva, invece,
comportato la concretazione della violazione amministrativa (di cui all'art. 3 del
citato d.P.C.m. 8 luglio 2003) ascritta alla indicata società e al suo legale
rappresentante in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981.
In accoglimento delle due proposte doglianze, si deve, dunque, affermare che,
nel caso di specie, non avrebbero potuto ritenersi configurati i presupposti per
ravvisare la sussistenza della causa di esclusione della responsabilità
amministrativa dell'esercizio di una facoltà legittima sulla base del principio di
diritto in virtù del quale, in tema di violazioni amministrative, non può
applicarsi la suddetta causa di giustificazione dell'illecito (come prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981) allorquando l'assunto
contravventore, pur abilitato con autorizzazione amministrativa (rilasciata, in
ogni caso, con obbligo dell'osservanza delle leggi vigenti) all'esercizio di
un'attività di emissione di campi elettromagnetici, abbia in concreto violato i
limiti tabellari previsti dalla normativa primaria in materia (nella specie dal
d.P.C.m. 8 luglio 2003 e dalle relative tabelle allegate).
4. In definitiva, dalle esposte ragioni consegue la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata che dovrà ripronunciarsi sul secondo motivo dell'atto di
appello conformandosi all'enunciato principio di diritto e sarà tenuto ad
esaminare anche il terzo motivo del gravame (ritenuto assorbito con la
sentenza di appello per effetto dell'accoglimento del secondo) concernente
l'invocata riduzione della sanzione applicata, la cui cognizione implica
valutazioni di merito non direttamente operabili da parte di questo giudice di
legittimità.
Al giudice di rinvio, individuato come in dispositivo, è rimessa anche la
regolazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello
di Firenze.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 28
novembre 2017.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1 5 FEB, 2010
19-02-2018 15:27
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