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Approfondimento

Azione revocatoria....
Azione revocatoria.
1. L'azione revocatoria in generale

Il D.Lgs. n. 270/1999 comprende alcune norme che disciplinano l'azione revocatoria fallimentare e, più precisamente, gli artt. 49 e 91, entrambi intitolati "azioni revocatorie", aventi ad oggetto il primo le azioni revocatorie fallimentari in genere e il secondo la c.d. azione revocatoria aggravata.

L'art. 49, D.Lgs. n. 270/1999 dispone che "le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento" (Cass. civ., 15.09.2017, n. 21516).

Se invece è stato attuato un programma di ristrutturazione del debito, esse non si possono proporre, poiché la finalità del programma è il ritorno in bonis dell'imprenditore e il risultato delle revocatorie andrebbe a vantaggio dell'imprenditore stesso e non dei creditori.
2. La legittimazione attiva

Legittimato attivo alla proposizione delle azioni revocatorie è, come dice lo stesso articolo, il commissario straordinario e, nel caso di consecuzione del fallimento all'amministrazione straordinaria, il curatore.

Le azioni revocatorie di cui all'articolo in esame, vanno proposte avanti al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e decise dal giudice monocratico. Per la proposizione delle predette azioni non è richiesta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Le regole della revocatoria sono le stesse esaminate nel fallimento ma con alcune particolarità.

Per espressa disposizione dell'art. 49, comma 2, il c.d. periodo sospetto si computa a ritroso a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (Cass. 19.1.2016, n. 803Cass. 9.4.2008, n. 9177; Cass. 18.2.2008, n. 3927; Trib. Brescia 9.2.2005), anche nei casi in cui ad essa sia seguita in un secondo momento la dichiarazione di fallimento (cfr. Trib. Torino 19.1.2005; Cass. 11.6.2004, n. 11090).

Si può quindi ritenere che tale computo valga in qualunque caso, ovvero sia che le azioni revocatorie risultino proponibili ab initio, sia che lo divengano successivamente, ad es. per il passaggio in itinere da un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa ad un programma di cessione dei complessi aziendali.

L'azione si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui le azioni sono esperibili, cioè dalla data del decreto che apre la procedura e che nomina il commissario straordinario (Cass. 24.4.2015, n. 8390; Cass. 22.7.2014, n. 17200; Cass. 10.1.2007, n. 267; Cass. 15.6.2000, n. 437).

Di recente la giurisprudenza ha tuttavia precisato che "aperta la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, le azioni revocatorie possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, sicché il termine quinquennale di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sia emesso il decreto di autorizzazione all'esecuzione di un programma, non potendosi, in mancanza di esso, esercitare le predette azioni" (Trib. Roma 5.3.2009).

L'art. 60, D.Lgs. n. 270/1999, dopo avere disciplinato l'ipotesi della sostituzione del programma originariamente autorizzato, considera, nell'ultimo comma, la fattispecie della sostituzione che comporti il passaggio dalla cessione dei complessi aziendali alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e in particolare, l'ipotesi che ciò avvenga quando le azioni revocatorie erano già state avviate, proprio perché, prima di quella sostituzione, si verteva in una fase liquidativa. In questo caso, dispone l'articolo, le azioni revocatorie promosse sono "sospese" sino a quando viene eseguito il programma sostitutivo e l'eventuale prosecuzione del processo avviene nelle forme di cui all'art. 297 c.p.c. entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma.

È evidente che la sostituzione in esame può avvenire anche in senso inverso, ovvero con il passaggio da un programma di ristrutturazione a un programma di cessione dei complessi aziendali; ciò tuttavia, non creerebbe alcuna "pendenza" di azioni revocatorie, dal momento che, secondo la regola fissata dall'art. 49, quel passaggio renderebbe proponibili le azioni revocatorie che prima non lo erano.
3. La conversione delle procedure

Ultimo tema da esaminare, in base alla nuova disciplina, è il passaggio dalla procedura di amministrazione straordinaria in fallimento e viceversa.

Analizziamo le due ipotesi:

    nel caso di conversione dell'amministrazione straordinaria con programma di cessione in fallimento, non si pongono particolari questioni: l'azione revocatoria già iniziata dal commissario straordinario viene proseguita dal curatore, compresa quella aggravata, mentre quelle improponibili durante l'amministrazione straordinaria possono essere proposte dal curatore. Ai fini della prescrizione, il periodo maturato durante l'amministrazione straordinaria si cumula con quello successivo al decreto di conversione;
    se invece, al fallimento consegue l'amministrazione straordinaria è necessario distinguere due ipotesi:
        1)
        se viene approvato il programma di cessione l'azione è proseguita dal commissario straordinario;
        2)
        se invece si opta per il programma di ristrutturazione l'azione deve essere "sospesa" ed eventualmente riassunta se il programma viene sostituito o se l'amministrazione si converte in fallimento.

Ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 270/1999 ai soci illimitatamente responsabili si estendono automaticamente sia l'amministrazione straordinaria sia la conversione delle procedure relative alla società di cui fanno parte.

In merito alle azioni revocatorie è da affrontare il problema della esperibilità o meno di esse contro gli atti compiuti dai predetti soci.

Il problema della esperibilità delle azioni revocatorie, ovvero quelle previste dagli artt. 64, l. fall.-71, l. fall., deve essere risolto in senso affermativo per due motivi:

    1)
    innanzitutto perché l'estensione ai soci dell'amministrazione straordinaria comporta pure l'applicazione dell'art. 49, D.Lgs. n. 270/1999 che disciplina tali azioni;
    2)
    in secondo luogo perché, indipendentemente da tale norma, l'art. 203, l. fall., applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 36 del citato Decreto, prevede la proponibilità di queste azioni anche contro gli atti compiuti dai soci illimitatamente responsabili.

La proponibilità delle azioni revocatorie contro gli atti di disposizione compiuti dai soci incontra i limiti previsti dal citato art. 49 e prevede l'applicazione di tutte le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti.

L'esperimento di tali azioni, presenta tuttavia un regime particolare:

    1)
    la conoscenza dello stato di insolvenza è da riferire alla società e non al socio;
    2)
    la scientia decoctionis ha tra le sue componenti la qualità di socio illimitatamente responsabile dell'autore dell'atto da revocare;
    3)
    l'onere probatorio dei punti 2) e 3) è ripartito secondo la disciplina dettata dagli artt. 64-71.
Avv. Antonino Sugamele

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