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Sentenza

Alunno mentre partecipa ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuo...
Alunno mentre partecipa ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, cade a terra e urta contro una panchina, riportando lesioni alla bocca.
ORDINANZA sul ricorso 17388-2016 proposto da: D.P.E. e P.D. E, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dallavvocato DANTE ANGIOLELLI giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nonchè contro ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA S GIOVANNI TEATINO, ALLIANZ SPA ; - intimati -in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Rep. domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressoud. 09/05/2018 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta  e difende per legge; - resistente - avverso la sentenza n. 253/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO; 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/3/2016 la Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto il gravame interposto dai sigg. L.P. ed E.P.D. in relazione alla pronunzia Trib. L'Aquila n. 325/08, di rigetto della domanda - proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dell'Istituto Comprensivo Statale Scuola Elementare e Media San Giovanni Teatino e della chiamata in garanzia compagnia assicuratrice società Allianz s.p.a.- di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro nel quale era rimasto coinvolto il loro figlio D., «il quale, mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla propria scuola, l'Istituto Comprensivo Statale, cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni alla bocca». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la .P., in proprio e quale erede del marito L,P. e il D.P., in proprio, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 
MOTIVI DELLA DECISIONE Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tardivamente effettuata con denominato «atto di costituzione» invero non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio
Avv. Antonino Sugamele

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