Amministratore di una s.r.l. ricorre contro il rifiuto del notaio di iscrivere nel Registro delle imprese una delibera di aumento del capitale mediante conferimento di criptovaluta.
Corte d'Appello Brescia Sez. I Decr., 24/10/2018
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) Contratto in genere
La "criptovaluta" è da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e ai servizi, o altre utilità, ivi negoziati. Non può pertanto essere considerata alla stregua di questi ultimi, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego di denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima. L'effettivo valore economico della "criptovaluta" non può in conseguenza determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto dei due artt. 2264 e 2265 c.c. - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile, per le ragioni sopra esposte, attribuire valore di scambio ad un'entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione. Non è, d'altro canto, dato conoscere, allo stato, un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc.). Non è pertanto possibile assegnare alla criptovaluta - in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinarne l'effettivo valore ad una certa data - un controvalore certo in euro, essendo a tal fine precluso, per le ragioni sopra esposte, il ricorso alla mediazione della perizia di stima. Conclusivamente, non è possibile attribuire alla criptovaluta una determinazione in valore (e cioè in euro) effettiva e certa. Va pertanto affermato che le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del "quantum" destinato alla liberazione dell'aumento del capitale sottoscritto.
Tribunale Brescia Sez. spec. in materia di imprese Decr., 18/07/2018
SOCIETA' Conferimenti, in genere
Avuto riguardo alla funzione "storica" primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento: - l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore; - quale corollario del suddetto requisito, l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante; - l'idoneità del bene ad essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità essere oggetto di forme di esecuzione forzata. (...) Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale che - allo stato - non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.
14-02-2019 23:24
Richiedi una Consulenza