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Sentenza

Cabotaggio: il soggetto passivo della sanzione è il trasportatore....
Cabotaggio: il soggetto passivo della sanzione è il trasportatore.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 13233/19
 ORDINANZA (ai sensi degli artt. 375, co. 5°, e 380 -bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19680/'16) proposto da: UAB TLB (C.F.: LT00002621318), in persona del legale rappresentante pro- tempore, T.L.A:  (C.F.: ......), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e A.M.S. (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Manuel D'Allura ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesca D' Orsi, in Roma, v. C. Fracassini, n. 4; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO (C.F.: 80014130928), in persona del Ministro pro- tempore; - intimato - Avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 216/2016, depositata il 17 febbraio 2016 (non notificata); RILEVATO IN FATTO Il Giudice di pace di Bolzano, con sentenza n. 418/2014, provvedendo sull'opposizione proposta-avverso il verbale di contestazione n. 700010562067 in data 12 luglio 2013, elevato dalla Polizia stradale di Bolzano,-da A.M.S. e, quale obbligata in solido, dalla soc. U.T.LB di Vilnius (LT), in relazione alla violazione di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/1974, l'accoglieva parzialmente, ovvero soltanto con riferimento alla riduzione dell'irrogata sanzione pecuniaria al minimo edittale. Decidendo sull'appello formulato dai soccombenti ricorrenti in primo grado e nella costituzione del Ministero dell'Interno in persona del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 216/2016, rigettava il gravame, confermando l'impugnata decisione e regolando le spese giudiziali in base al principio della soccombenza. A sostegno dell'adottata pronuncia il giudice di appello riteneva che l'infrazione in questione si fosse effettivamente configurata avuto riguardo al precetto previsto dalla norma violata in coordinamento con l'art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009, il cui comma terzo prevede che i trasporti nazionali effettuati nello Stato ospitante sono considerati conformi allo stesso regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente, onere che, nella fattispecie, non risultava essere stato assolto, rilevandosi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo inerente alla violazione in discorso.
 CONSIDERATO IN DIRITTO Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione la U.T, la T.L.A. e il sig. A.M.S., riferito a due motivi, rispetto al quale l'intimato Ministero dell'Interno- Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (anche a seguito della rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato) non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. ha depositato - ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. - conclusioni scritte con le quali ha instato per l'accoglimento del ricorso. 1. Con la prima censura i ricorrenti hanno dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dell'art. 7 bis, commi 5 e 6, del d. Igs. 21 novembre 2005, n. 286, sul presupposto che la condotta sanzionata dal citato art. 46 bis della legge n. 298/1974 riguarda il superamento, da parte di un vettore straniero, del numero dei trasporti di cabotaggio effettuati in un Paese diverso da quello di provenienza e non quella riconducibile ad una mera dimenticanza della documentazione di trasporto da tenersi a bordo del veicolo. 2. Con il secondo motivo i ricorrente hanno prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla circostanza riguardante l'ingresso del vettore lituano in territorio nazionale, come risultante dalla documentazione in atti e come confermato dalle prove testimoniali. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi fondato per le ragioni che seguono. In primo luogo, bisogna evidenziare che "ratione temporis", nella fattispecie, sul presupposto che la condotta contestata era stata accertata con verbale del 12 luglio 2013, era applicabile solo il disposto dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1072/2009, poiché il precetto previsto dall'art. 46-bis, comma 1-bis, della legge n. 298/1974 risulta introdotto solo con l'art. 32-bis, comma 1, lett. b) del d.l. n. 133/2014, conv., con modif., dalla legge n. 164/2014. Ciò premesso, l'art. 8 del citato regolamento e la specifica previsione della condotta sanzionabile di cui al relativo comma 3 sanzionano solo la mancata produzione di prove che attestino l'avvenuto trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio Srctìe----al;b-Taeffettuato consecutivamente; inoltre, tale condotta - per essere punibile - deve essere riferita soggettivamente al comportamento omissivo del "trasportatore", che non è identificabile con il dipendente autista che, per suo conto, esercita materialmente il trasporto. In ogni caso, la condotta ascritta a quest'ultimo inerisce la mancanza della necessaria documentazione a bordo del veicolo al momento del controllo, da considerarsi sussumibile nel precetto di cui all'art. 7-bis, commi 5 e 6, del d. Igs. n. 286/2005 (all'epoca del fatto ancora vigente, siccome abrogato solo per effetto dell'art. 1, comma 247, lett. c, della legge n. 190 del 2014), come sostenuto in ricorso e come desumibile anche dal ragionamento complessivo prospettato dal P.G. nelle sue conclusioni, il quale concorda con l'esegesi dei ricorrenti che giungono ad una perimetrazione del disposto sanzionatorio dell'art. 46-bis della legge n. 298/1974 - ma nei limiti riconducibili all'art. 8, comma 3, del regol. CE - tale da escludere la condotta omissiva in questione. Infatti, il contestato art. 8 del regol. CE n. 1072/2009 concerne esclusivamente la violazione della mancata prova della documentazione attestatrice del trasporto internazionale in entrata oltre che di ogni trasporto di cabotaggio che il trasportatore abbia effettuato consecutivamente. Diversamente era il citato art. 7-bis del d. Igs. n. 286/2005 che, al comma 5, poneva, invero, riferimento alla condotta - riguardante "chiunque" trovavasi ad effettuare il trasporto - consistente nel non aver portato a bordo del veicolo del trasporto la "scheda di trasporto" o documento qualificato come equipollente; tale disciplina - vigente all'epoca del fatto in questione - era rivolta specificamente, dal successivo comma 6, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri. Occorre notare, in via ermeneutica, che anche il successivo art. 46-bis della ( legge n. 298/1974, al comma 1-bis (introdotto - come già messo in risalto - solo con l'art. 32-bis, comma 1, lett. b) del d.l. n. 133/2014, conv., con modif., dalla legge n. 164/2014), ha riguardo alla circolazione del territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata produzione delle prove documentali da fornire ai sensi dell'art. 8, par. 3, del regolamento CE n. 1072/2009, risultando, però, aggiunto alla fine il precetto che - ai fini sanzionatori di cui al comma 1 dello stesso art. 46-bis - avrebbe assunto rilevanza anche il caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. Tuttavia, quest'ultima condotta non era già prevista dallo stesso art. 8 del regol. CE n. 1072/2009, applicabile al momento dell'accertamento, che - come detto - faceva un mero riferimento solo alla mancata allegazione delle suddette prove documentali in senso generico da parte del (solo) trasportatore, senza specificare in quale modo (donde sarebbe stata - forse - possibile, nell'eventualità di mera dimenticanza, procedere anche ad sua produzione differita in un termine imposto dall'organo accertatore), ma non anche necessariamente durante il trasporto tenendole a disposizione a bordo.Da ciò - considerando la disciplina "ratione temporis" applicabile al momento dell'accertamento - consegue che, effettivamente, si è venuta a configurare la denunciata violazione dei principi di legalità e di tassatività, come contemplati dall'art. 1 della legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi, sia perché è stata applicata una normativa comunitaria (per l'appunto, l'art. 8, comma 3, del regol. CE n. 1072/2009) che non prevedeva quale condotta sanzionabile quella specificamente ascritta ai contravventori, sia perché non avrebbe potuto trovare applicazione - nei confronti degli stessi - il disposto normativo di cui all'art. 1-bis dell'art. 46-bis della legge n. 298/1974, aggiunto - come detto - a quest'ultima norma successivamente (nel 2014) alla consumazione della condotta accertata (risalente al 2013) e, quindi, non applicabile a questa pe effetto dell'irretroattività delle norme sanzionatorie relative alle violazioni amministrative (cfr., tra le tante, Cass. n. 10071/2003, Cass. n. 6769/2004 e Cass. n. 1789/2008). Occorre, perciò, affermare che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: "l'art. 46-bis della legge n. 298/1974 - nella versione temporalmente vigente all'atto della consumazione della condotta oggetto di accertamento nel caso di specie (operato nel luglio 2013) e, quindi, prima dell'introduzione del comma 1-bis (ad opera dell'art. 32-bis, comma 1, lett. b) del d.l. n. 133/2014, conv., con modif., dalla legge n. 164/2014) - non era applicabile, laddove richiamava (anche) il contestato art. 8, comma 3, del regol. CE n. 1072/2009, alla condotta inerente la mancata tenuta a bordo dei veicoli immatricolati all'estero circolanti nel territorio nazionale dei documenti indicati nella stessa disposizione comunitaria, donde l'infrazione amministrativa riferita a quest'ultima condotta ed accertata prima dell'entrata in vigore del citato art. 1-bis dell'art. 46-bis della legge n. 298/1974 si sarebbe dovuta ritenere contestata in violazione del principio di legalità previsto dall'art. 1 della legge n. 689/1981". 4. Per le esposte complessive ragioni il primo motivo deve essere ritenuto fondato (da cui deriva l'assorbimento del secondo), con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originaria opposizione proposta dalle parti ricorrenti ed il conseguente annullamento dell'impugnato verbale di accertamento. Quanto alle spese dell'intero giudizio (avuto riguardo a tutti e tre i gradi svoltisi), sulle quali bisogna pronunciarsi in questa sede in dipendenza dell'esito finale della controversia, ritiene il collegio che - avuto riguardo alla versione dell'art. 92 c.p.c. "ratione temporis" applicabile (in considerazione dell'introduzione del giudizio nel 2013) - sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti in virtù della peculiarità della fattispecie esaminata e della novità delle questioni giuridiche affrontate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione proposta dalle parti ricorrenti ed annulla l'impugnato verbale di accertamento. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 12 febbraio 2019. Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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