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Sentenza

Comune di San Vito Lo Capo condannato al pagamento di Euro 353.374,09 a titolo d...
Comune di San Vito Lo Capo condannato al pagamento di Euro 353.374,09 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di un terreno di proprietà dell'attore.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 07-07-2017) 06-04-2018, n. 8480
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16783/2013 R.G. proposto da:

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciaravino; elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni, n. 252, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rando;

- ricorrente -

contro

M.G. - M.M., eredi di M.G., rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Marano, con domicilio eletto in Roma, via G. Ferrari, n. 11, presso lo studio dell'avv. Marina Iacobelli;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 763, depositata in data 23 maggio 2012;

uditala relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.
Svolgimento del processo

che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 22 marzo 2007, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Mi.Ma., il Comune di San Vito Lo Capo era stato condannato al pagamento della somma di Euro 306.499, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di un terreno di proprietà dell'attore, ha rideterminato l'importo dovuto in complessivi Euro 353.374,09;

in particolare, la somma di Euro 245.199,20, pari al valore del terreno nell'ottobre del 2004, è stata rivalutata fino ad Euro 287.863,86, in considerazione della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data delle decisione, per essere poi maggiorata degli interessi compensativi (pari, complessivamente, ad Euro 45.967,03), nonchè dell'importo dovuto a titolo di occupazione fino alla data della trasformazione irreversibile del bene;

per la cassazione di tale decisione il Comune di San Vito Lo Capo ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui gli eredi del signor Mi.Ma. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

che:

con unico e articolato motivo il Comune ricorrente si duole della rivalutazione dell'importo dovuto per il ristoro della perdita del bene fino alla data della sentenza di secondo grado, sostenendo che avrebbe dovuto utilizzarsi come punto di riferimento la data della decisione di primo grado, tenuto anche conto del fatto che nel frattempo - nel corso degli anni 2008 e 2009 - sarebbero intervenuti dei pagamenti intermedi: in tal modo la Corte di appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito una somma maggiore di quella richiesta dal Comune appellante;

il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti;

deve in primo luogo rilevarsi che, se il principio secondo cui deve tenersi conto, in sede di liquidazione, dei pagamenti intermedi effettuati dal debitore (cfr., per tutte, Cass., 11 aprile 1991, n. 3803), è in astratto condivisibile, nella specie la questione, sotto il profilo fattuale, risulta dedotta per la prima volta in questa sede, senza alcuna indicazione circa le modalità e i tempi in cui sarebbe stata prospettata al giudice di secondo grado, tanto più che nella decisione impugnata manca qualsiasi accenno a detta circostanza;

tanto premesso, deve rilevarsi che la rivalutazione fino alla data della decisione con la quale il giudice di secondo grado ha rideterminato la somma dovuta al proprietario del terreno è corretta, in quanto conforme al principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, ragion per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta;

in tale prospettiva è stato affermato che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi cd. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass., 21 dicembre 2015, n. 25615);

vale bene ribadire, inoltre, che l'impugnazione della decisione di primo grado diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata (Cass., 20 febbraio 2003, n. 2580): il giudice di appello, dovendo procedere alla rideterminazione del risarcimento del danno in accoglimento del gravame di una delle parti, sostituisce integralmente la propria decisione sul punto a quella del primo giudice pure con riguardo alla pronuncia - accessoria e dipendente - in ordine agli interessi;

il risarcimento del danno da fatto illecito, infatti, costituisce debito di valore, ed in caso di ritardato pagamento di esso gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria;

il giudice dell'impugnazione, pertanto, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (Cass., 21 giugno 2004, n. 11489); con riferimento alla fattispecie in esame, vale bene richiamare, poi, il principio secondo cui gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, pertanto, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni: il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (Cass., 17 settembre 2015, n. 18243);

le spese inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018
Avv. Antonino Sugamele

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