Conto corrente bancario. Interessi.
Cass. civ. Sez. I Ord., 23-04-2019, n. 11173
In materia di conto corrente bancario, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis, D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. (Nella specie la Corte di Appello ha errato nel computare le CMS ai soli fini del calcolo del TEG applicato in concreto dalla Banca, ma non anche ai fini della determinazione del limite dell'usura presunta definito secondo legge, avendo omesso qualsiasi considerazione relativa alla "cms soglia", al suo eventuale superamento ed alla incidenza di questo ai fini dell'eventuale superamento della soglia dell'usura in relazione al "margine" degli interessi eventualmente residuo.)
04-05-2019 22:21
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