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Sentenza

Dal 16 marzo 2019 in vigore il nuovo albo per i curatori, commissari giudiziali ...
Dal 16 marzo 2019 in vigore il nuovo albo per i curatori, commissari giudiziali o liquidatori
Dal 16 marzo 2019 in vigore il nuovo albo per i curatori, commissari giudiziali o liquidatori

Sono previsti oltre a requisiti professionali e di onorabilità anche il possesso di una specifica formazione, tuttavia per il primo popolamento basterà documentare di essere stati nominati in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
di Ivan Libero Nocera - Avvocato in Torino e Assegnista di ricerca presso l'Università di Brescia

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 ha previsto, tra le disposizioni che entrano in vigore già il 16 marzo 2019, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure concorsuali e sulla cui attività il Ministero della giustizia eserciterà vigilanza.

L'iscrizione a tale albo è riservata a:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; tale requisito di iscrizione deve essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

È previsto quale ulteriore requisito ai fini dell'iscrizione all'albo che il soggetto alternativamente:

a) sia in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti presso le Università (ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dalle camere di commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai in convenzione con università pubbliche o private;

b) abbia svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

c) abbia acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno dei su indicati ordini professionali ovvero presso un'università pubblica o privata.
Avv. Antonino Sugamele

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