Espropriazione per pubblica utilità.
Cassazione Civile
Sez. I, Ord. n. 28788 del 09 novembre 2018
c.c. art. 2083
c.c. art. 2135
c.c. art. 2697
c.c. art. 2751
L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, l'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, è condizionata dalla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonchè dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2013)
31-03-2019 13:20
Richiedi una Consulenza