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Sentenza

Il giudice di pace si avvia al processo telematico....
Il giudice di pace si avvia al processo telematico.
Il decreto legislativo n. 116/2017 ha disposto, con il contenuto dell'articolo 27, l'ampliamento delle competenze del Giudice di Pace in materia civile introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 15 bis c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che “per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace”.

Tale passaggio di competenze, dal Tribunale al Giudice di Pace, a riguardo dei procedimenti aventi ad oggetto l'espropriazione di cose mobili, avverrà solo dal 31 ottobre 2021 così come disposto dall'articolo 32 comma 3 del citato decreto legislativo nel quale, il successivo comma 5, prevede altresì che: “A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025.”.

Appare evidente come tale ultima disposizione, dettata dal comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017, altro non faceva che anticipare, a decorrere dal 31 ottobre 2021, a meno differimenti e/o modifiche, l'utilizzo del processo telematico anche davanti all'ufficio del Giudice di Pace dinanzi al quale, ad oggi, unitamente alla Corte di Cassazione, è consentita quale unica modalità di deposito quella tradizionale cartacea.

Chi ben conosce le dinamiche che hanno preceduto l'utilizzo, a valore legale, del processo telematico nei Tribunali e nelle Corti d'Appello, sa che il valore legale del deposito di atti processuali e documenti in modalità telematica, nonché l'invio delle comunicazioni e delle notificazioni telematiche da parte delle cancellerie, può avvenire solo a seguito di un percorso di sperimentazione al termine del quale devono essere rilasciati, dal Ministero della Giustizia, i decreti ai sensi dell'art. 16, comma 10, DL 179/2012, con i quali dovrà essere verificata e attestata la funzionalità dei servizi informatici.

E' anche in tale ottica, quindi, che deve recepirsi il contenuto della nota (protocollo n. 19949) con la quale DGSIA, lo scorso 10 luglio 2019 ha comunicato, tra gli altri, ai Presidenti dei Tribunali e delle Corti di Appello nonché al Consiglio Nazionale Forense e ai Dirigenti CISIA, l'avvio della fase di sperimentazione dell'invio delle comunicazioni e notificazioni telematiche per tutti gli Uffici del Giudice di Pace nel rispetto della procedura per il riconoscimento del valore legale ai sensi dei commi 9, lett. d, e 10 dell'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

In tale comunicazione DGSIA, dopo aver dato atto del fatto che, il 17 giugno 2019, il registro informatico degli Uffici dei Giudici di Pace (SIGP) è stato integrato con il modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e comunicazioni telematiche alle parti ed agli ausiliari del giudice, precisa che la prima parte della procedura sarà dedicata alla formazione del personale e, quindi, alla sperimentazione con la quale si accerterà, ufficio per ufficio, l'effettiva funzionalità del servizio.

Tale nota giunge dopo che, con altra comunicazione del 23 aprile 2019, Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi dava atto del fatto che era stata avviata, a livello distrettuale, la bonifica delle anagrafiche degli avvocati nei fascicoli pendenti innanzi ai Giudici di Pace.

È evidente che, fino a quando non verranno emessi dal Ministero della Giustizia, per i singoli uffici dei Giudici di Pace, i decreti che attesteranno la funzionalità dei servizi informatici ai sensi della norma più sopra richiamata, le comunicazioni e notificazioni telematiche inviate dagli uffici del Giudice di Pace non avranno valore legale per cui si opererà in regime del c.d. “doppio binario” nel senso che la cancelleria provvederà all'invio delle comunicazioni e notificazioni sia con la tradizionale modalità cartacea attualmente in vigore, sia con la modalità telematica, ma solo la prima modalità continuerà ad avere valore legale sino all'esito della procedura prevista dalla citata normativa.

Nella nota altresì si legge che nel corso della sperimentazione l'effettiva funzionalità delle comunicazioni e notificazioni telematiche sarà verificata, per ogni ufficio, anche dai competenti C.I.S.I.A. tramite sistemi di monitoraggio e l'esito di tale verifica verrà poi trasmessa alla Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi; sarà poi compito di DGSIA portare avanti la procedura prevista dal comma 10 dell'art. 16 del decreto legge 179/12 e successive modifiche ivi comprese le necessarie interlocuzioni con il Consiglio Nazionale Forense e con l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nota dell'Avv. Maurizio Reale - le leggi d'Italia
Avv. Antonino Sugamele

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