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Sentenza

Impugnazione civile: al termine lungo per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 gio...
Impugnazione civile: al termine lungo per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 giorni della “nuova” sospensione feriale
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6592/19; depositata il 7 marzo
SENTENZA sul ricorso 2219-2017 proposto da: ........., tutti nella qualità di eredi di ...................., tutti e sue nella qualità di eredi di nella qualità di erede della signora ..., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GENNARO ESPOSITO, ROSA D'AMBROSIO giuste procure speciali in calce al ricorso; 
- ricorrenti - contro N.F. SPA , in persona dei procuratori OVIDIO D'OVIDIO e CECILIA ANTICAGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA LIBANORI, SARLO ADELCHI PIRIA giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - nonchè contro ..; - intimati - avverso la sentenza n 2124/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, deositata il 27/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto; udito l'Avvocato FRANCESCA LIBANORI; 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. .... ( in qualità di eredi di ....), ....( in qualità di eredi di ....) nonché A. A. ( in qualità di erede di L.S. ) ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio/Saronno con la quale erano state respinte le loro domande volte ad ottenere, ex art. 2050 c.c, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'utilizzazione del farmaco "Zometa", prodotto e commercializzato dalla N. F.Spa ed assunto per fronteggiare il dolore collegato a patologie oncologiche: lamentavano, per ciò che interessa in questa sede, che, come effetto collaterale, era stata da loro contratta la osteonecrosi della mandibola ( in termini scientifici Bronj ) ed assumevano che il danno era derivato dal ritardo con cui la N., pur informata, aveva evidenziato in Italia la pericolosità del prodotto farmacologico che, contenendo bifosfonati, esponeva coloro che lo assumevano al rischio di insorgenza di gravi effetti collaterali, rischio che era stato reso noto attraverso l'inserimento dell'informazione nel foglietto illustrativo del farmaco solo dopo qualche anno da quando la circostanza era stata resa nota dalla comunità scientifica. 2. L'intimata ha resistito con controricorso e memoria. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla controricorrente concernenti la tardività del ricorso, il difetto di procura speciale conferita dai ricorrenti al difensore ed, infine, il difetto di legittimazione attiva di C. e M..... per mancata prova della qualità di eredi di R... R., deceduta nelle more del giudizio. Tutti i rilievi sono infondati. 
1.1.Quanto alla tardività del ricorso che, in tesi, sarebbe stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il giorno successivo allo spirare del termine di decadenza dell'impugnazione, si osserva che il computo formulato dal contro ricorrente è erroneo, nella parte in cui, pur dando atto della modifica introdotta dal decreto legge 132/2014 convertito nella L. 162/2014, ritiene che il periodo di sospensione feriale sia pari ad un mese  e vada calcolato "ex numerationg dierum" (cfr. pag. 5 controricorso ): la modifica introdotta prevede, invece, che il relativo periodo decorra dall'I_ al 31 agosto ed ammonti, pertanto, a 31  giorni. A ciò consegue che - pacifico che la sentenza venne pubblicata il 27.5.2016 e che debba applicarsi il termine semestrale oltre al periodo di sospensione feriale nella misura testè indicata - l'ultimo giorno utile per la notifica era proprio il 28 dicembre 2016, data in cui l'incombente, per la parte riguardante il ricorrente, è stato effettivamente eseguito: il computo, infatti, deve essere effettuato "ex numerazione dierum" per quanto riguarda il termine di cui all'art. 327 cpc da calcolare "a mesi", e deve essere aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dall'art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014 sopra richiamata ( cfr. al  riguardo cfr. Cass. 11491/2012; Cass. 22699/2013 ) 1.2. Quanto al difetto di procura speciale e la mancata attestazione di conformità della copia del ricorso all'originale, l'eccezione è, prima facie, inammissibile in quanto manca di autosufficienza e non chiarisce se il rilievo - che presenta connotati del tutto generici - si riferisca alla procura o all'atto introduttivo ( cfr. pag. 7 , secondo cpv del controricorso ): in ogni caso, si osserva che il ricorso presenta, in epigrafe, il riferimento al mandato rilasciato in calce su foglio separato che è presente in atti ed dotato di specialità in quanto richiama, nel testo, espressamente il ricorso per cassazione. 1.3. Infine, quanto al difetto di legittimazione attiva di C... e M. T.N., si osserva che il rilievo non ha pregio: risulta infatti prodotto il certificato di morte di R.R. e lo stato di famiglia dai quali si evince la qualità di eredi dei ricorrenti ( cfr. doc. 4 e 5 fasc. giudizio di cassazione ). 2. Sul ricorso. 2.1. Con unico motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc l'omesso esame di un punto decisivo della controversia nonché l'assenza di motivazione e la violazione degli artt. 2050 c.c. e 24 Cost.: assumono che la Corte territoriale aveva svolto, su un punto decisivo della controversia, una disattenta ed immotivata lettura degli esiti dell'elaborato peritale con il quale era stato evidenziato che l'allarme della comunità scientifica era stato recepito in Italia con un ritardo di almeno due anni, ritardo che aveva determinato conseguenze devastanti e mortali per i pazienti ai quali era stato somministrato il farmaco "Zometa"; e che, contraddittoriamente, i giudici d'appello, da una parte avevano condiviso l'operato dei periti che avevano confermato il nesso etiologico fra la somministrazione del farmaco e l'insorgenza della osteonecrosi della mandibola, e dall'altra avevano disatteso la parte decisiva dell'accertamento tecnico che aveva individuato il ritardo di ben due anni nel recepimento dell'allarme formulato dalla comunità scientifica. 2.2. Il motivo è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza e prospetta un vizio di motivazione incoerente rispetto al percorso argomentativo sviluppato; sia perché difetta di autosufficienza, non riportando i passaggi della CTU sui quali si fonda la critica prospettata. La Corte territoriale, infatti, confermando la sentenza di primo grado, sia pur con diversa motivazione, ha affermato che - tenuto conto del petitum e della causa petendi, circoscritta alla responsabilità della società N. per aver ritardato di evidenziare, nel foglietto illustrativo, gli effetti collatelari del farmaco fino al 2006 - la domanda doveva ritenersi infondata, perché dalla documentazione prodotta ed esaminata dai CTU emergeva che l'avviso del rischio di osteonecrosi era stato inserito nel 2004 senza alcun ritardo, rispetto alle certezze scientifiche raggiunte che, a quello stadio, potevano soltanto consentire l'introduzione della rettifica/integrazione nel "bugiardino". 2.3.1 giudici d'appello hanno, infatti, chiaramente esplicitato le conclusioni della CTU e le hanno confrontate con le risultanze del Bollettino di informazione farmaci n. 2/2006 e con il provvedimento AIFA 9.11.2006, traendo conclusioni coerenti rispetto alle non complete certezze raggiunte con gli accertamenti svolti. 
Al riguardo, va precisato che la censura proposta omette di trascrivere la motivazione della sentenza nella parte successiva a quella oggetto del rilievo mosso con la quale è stato precisato che "pur essendo vero che - come  ricordano gli appellanti - i CTU nominati nel primo giudizio hanno scritto che  "l'allarme della comunità scientifica .....è stato recepito in Italia dalla Novartis con un ritardo di almeno due anni " questa Corte non può esimersi dal  constatare che tale affermazione appare di non chiarissima comprensibilità ,  una volta letta contestualmente al testo del Bollettino di informazione dei  farmaci n. 2/2006 e a quello del provvedimento Aifa 9.11.2006, peraltro espressamente citati dai CTU, perché:  - nel primo si legge ( v. pag. 81 , doc. 21 N. , all. 12 CTU ) che " le schede tecniche dei. farmaci contenenti bifosfonati per via endovenosa ( come  quelli in esame NDE ) sono state aggiornate nel 2004 e contengono precauzioni  riguardo alla osteonecrosi della mandibola. A breve saranno aggiornate anche  quelle dei bifosfonati per via orale",  - nel secondo si legge che l'ordine di modifica riguardava i medicinali  contenenti bifosfonati, escluso acido pamidromico ed acido zolendronico ( cioè  , incontestabilmente Aredia e Zomeda NDE ) il cui materiale informativo  doveva quindi ritenersi essere già stato modificato" ( cfr. pag. 8 sentenza  impugnata).  2.3. La decisione, fondata sulle argomentazioni sopra riportate, mostra coerenza e non presenta profili di apparenza in quanto si riferisce al provvedimento AIFA che, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Farmaco ( doc. 21 delle produzioni del controricorrente ) risale al novembre del 2006 ed impose di integrare gli stampati dei medicinali contenenti bifosfonati, escluso acido pamidromico ed acido zolendronico: l'indicazione è stata ascritta dalla Corte al risultato del pregresso aggiornamento scientifico e supera, dunque, la censura proposta con la quale si lamenta l'omissione di cautela della Novartis nel 2006, omissione che invece, rispetto a quell'anno, da una parte è stata ritenuta infondata ( "non potendo un'azienda farmaceutica inserire dette precisazioni sul materiale informativo prima che il fondamento scientifico sia stato maturato raggiungendo un sufficiente grado di certezza" : cfr. pag. 7 della sentenza ), e dall'altra non risulta neanche tempestivamente dedotta perché l'originaria allegazione è riferita ad epoca precedente , in cui la comunità scientifica non aveva ancora acquisito certezza sugli effetti del farmaco, tale da imporre l'introduzione degli avvisi nelle illustrazioni del "bugiardino" ( cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado riportata nella pronuncia impugnata). La Corte, al riguardo, ha anche specificato che il rigetto della domanda era imposto da un non consentito tentativo di modifica oltre i termini perentori stabiliti per la definizione del thema decidendum ( cfr. pag. 7 u. cpv. della sentenza ) . 2.4. Si ritiene, pertanto, che la Corte abbia reso sul punto una motivazione congrua, logica e sufficiente e, pertanto, immune dal vizio di cui all'art. 360 co. 1 n° 4 cpc; e che, per il resto, il ricorso sia privo di autosufficienza in quanto la CTU alla quale il motivo si riferisce non è stata in esso riportato né è stata indicata la sede processuale in cui essa può essere rinvenuta (cfr.ex multis Cass. 14784/2015; Cass.10072/2018; Cass. 29093/2018). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 4200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'udienza del 5.12.2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Avv. Antonino Sugamele

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