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Sentenza

Impugnazione delibera condominiale: per resistere in giudizio all’amministratore...
Impugnazione delibera condominiale: per resistere in giudizio all’amministratore deve chiedere l’autorizzazione assembleare?
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 29/01/2019) 14-05-2019, n. 12806
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3293-2015 proposto da:

D.S.L., rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. dall'avvocato D.S.L.;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA, 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MESSINA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PETRUCCI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 689/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'avvocato D.S.L. propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 689/2014 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 24 aprile 2014, che, respingendo il gravame avanzato dal medesimo avvocato D.S. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 5 giugno 2006, ha confermato altresì il rigetto dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari del 13 dicembre 2002 approvate dal convenuto Condominio (OMISSIS).

Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso ed ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis - 1 c.p.c..

Il ricorrente ha invece presentato memoria il 21 gennaio 2019, senza perciò ripettare il termine di cui all'art. 380 bis-1 c.p.c..

I. Il primo motivo di ricorso di D.S.L. denuncia la violazione degli artt. 75 e 82 c.p.c. in connessione con l'art. 1131 c.c., in quanto la procura alle liti all'appellato Condominio (OMISSIS) per il giudizio di gravame era stata rilasciata dall'amministratore senza la necessaria autorizzazione alla costituzione deliberata dall'assemblea condominiale.

Tale censura è inammissibile, in quanto si contrappone ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte senza offrire elementi per mutare lo stesso (Cass. Sez. U, 21 marzo 2017, n. 7155).

L'art. 1131 c.c., comma 2, afferma che l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass., Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, circa la regola della necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3, sicchè essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino (vedi anche Cass., Sez. 2, 25 ottobre 2010, n. 21841). L'amministratore di condominio è, in sostanza, legittimato passivo nel giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130 c.c., n. 1, - per il cui espletamento nel successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio -, è implicitamente ricompreso quello di difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottate. Ciò significa che per questo giudizio non occorre che l'amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, nè che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. La questione della legittimazione passiva dell'amministratore è logicamente connessa a quella della necessità dell'approvazione assembleare della nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione del condominio. Sicchè deve ribadirsi, quanto al primo motivo di ricorso, che l'amministratore di un condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3, (quale, nella specie, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ed un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore (cfr. Cass., Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass., Sez. 2, 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass., Sez. 2, 26 novembre 2004, n. 22294).

D'altro canto, va pure osservato come il difetto di valida procura dell'appellato non incide sulla regolarità del rapporto processuale, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza dell'appellato nel processo abbia recato pregiudizio all'appellante (eventualmente per la condanna alle spese che quest'ultimo non avrebbe subito se l'appellato, sprovvisto di valida costituzione, non avesse partecipato al giudizio di gravame) (arg. da Cass. Sez. L, 05/12/1998, n. 12363).

II. Il secondo motivo di ricorso di D.S.L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., in connessione con l'art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell'art. 277 c.p.c.. Il ricorrente critica l'affermazione della Corte di Palermo, secondo cui le "domande residualmente formulate dal D.S. non appaiono chiare", e richiama il proprio motivo di appello sulla mancata disponibilità della documentazione contabile prima dell'approvazione del rendiconto, essendo insufficiente il tempo accordato di soli due pomeriggi per l'esame della stessa documentazione; viene criticata la motivazione resa al riguardo di tale doglianza dal "primo decidente". Al punto 3 del secondo motivo di ricorso (pagina 14) si rinvia altresì a quanto "l'appellante" lamentò per la mancata pronuncia sempre del "primo decidente" su alcune sue richieste, che vengono così richiamate.

Anche questo secondo motivo è inammissibile, in quanto manca dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il secondo motivo di ricorso si connota come una sollecitazione al riesame della fattispecie sostanziale già oggetto dei gradi di merito, avanzando peraltro le proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado, e non contro quella d'appello. Non viene considerato dal ricorrente, ad esempio, che la Corte di Palermo abbia scritto in sentenza che l'assunto relativo all'insufficienza del tempo concesso per l'esame della documentazione, sostanziantesi in due soli pomeriggi (il 9 e l'11 dicembre 2002) si rivelava del tutto apodittico, comunque non risultando che il D.S. si fosse mai recato presso lo studio ove si trovavano i documenti per esercitare i suoi diritti. Al contrario, la seconda censura abbonda di richiami alla sentenza del Tribunale di Palermo ed ad atti difensivi del giudizio di primo grado, senza tener conto della ratio decidendi della impugnata sentenza di secondo grado e senza neppure formulare alcuna specifica censura di nullità della decisione della Corte di Palermo per omessa pronuncia su specifici motivi di appello ex art. 342 c.p.c., coi quali si deducevano gli errori commessi dal giudice di primo grado.

III. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall'art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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