Indennizzo diretto al terzo trasportato
Cass. 20 maggio 2016, n. 10410; Cass. 30 luglio 2015, n. 16181; Cass. 30 agosto 2013, n. 19963.
La Corte (omissis).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Omissis
Con il primo motivo, R. A. contesta la violazione e falsa
applicazione da parte del tribunale dell'art. 141 del codice
sulle assicurazioni e soprattutto l'interpretazione della
norma data dal tribunale, secondo la quale l'azione diretta
del trasportato nei confronti della compagnia di assicurazioni
del vettore, prescindente dall'accertamento delle
responsabilità, per la sua applicabilità, presupporrebbe
uno scontro tra veicoli entrambi assicurati, rimanendone
esclusa l'applicabilità invece, se,comenella specie, nulla si
sappia della assicurazione e neppure della identità del
secondo veicolo, che è rimasto sconosciuto, con conseguenti
oneri non in capo ad una seconda assicurazione
privata ma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Il ricorrente ricostruisce la logica della norma, della quale
sottolinea il valore innovativo, di protezione nei confronti
dei soggetti trasportati e l'effetto di sciogliere il trasportato
incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito
dei danni riportati nello scontro, dalla necessità di attendere
l'accertamento delle responsabilità, e gli consente di
rivolgersi indifferentemente, e salvo il caso fortuito,
all'una o all'altra compagnia di assicurazioni per essere
immediatamente risarcito dei danni che abbia riportati.
Peraltro, puntualizza il ricorrente richiamando il testo
della norma, essa prevede che l'azione risarcitoria si indirizzi
in primo luogo verso l'assicurazione del vettore, e ciò
che rileva quindi è che la vettura del vettore sia munita di
assicurazione: solo la mancanza di assicurazione in capo al
vettore potrebbe impedire di fruire di tale tipo più veloce di
tutela, mentre rimarrebbe irrilevante la diversa ipotesi in
cui, come nel caso di specie, sia l'assicurazione dell'altro
veicolo che sia mancante (perché il veicolo non è stato
identificato, come nel caso in esame, o perché è risultato
non assicurato).
La sentenza impugnata, valorizzando il dato letterale,
afferma che la norma presuppone che entrambi i veicoli
presentino assicurazioni prescelte dagli assicurati, e quindi
che risultino essere stati privatamente assicurati,
evidenziando che la situazione in cui uno dei veicoli sia
privo di assicurazione non è priva di tutelama è disciplinata
in altro punto del codice delle assicurazioni ed in particolare
dall'art. 283.
omissis
Va quindi esaminata la questione giuridica posta dal
primo motivo di ricorso, sottoposta per la prima volta
all'attenzione della Corte così formulabile: se la persona
trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa
agire, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, direttamente
nei confronti della impresa assicuratrice per la
r.c.a. del vettore, a prescindere dall'accertamento di
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel
caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro
risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso
caso in cui l'altro veicolo risulti non indentificato o privo
di copertura assicurativa (potendo in quest'ultimo caso il
trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass.,
nei confronti dell'impresa designata dal FGVS).
Il ricorso va accolto, per le considerazioni che seguono.
Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della
norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in
caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e
veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando
il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo
in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi
che l'art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere
dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare
assicurazione privata.
Il dato testuale. L'art. 141 Codice delle Assicurazioni
prevede che:
“1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa
di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
momento del sinistro entro il massimale minimo di
legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il
veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore
a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove
nei confronti dell'impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la
procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata
nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei
termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del
responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere
l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo
la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento
ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
condizioni previste dall'articolo 150”.
Come già rilevato da questa Corte nell'esaminare una
diversa questione relativa all'art. 141 cod. ass., il nuovo
Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una
novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo
trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale,
nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo
scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato
uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il
conseguimento del risarcimento del danno nei confronti
dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di
dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità
tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass.
n. 16181 del 2015).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo
trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata
rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del
cod. ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria
comprende la responsabilità per i danni alla persona causati
ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi
negli orientamenti precedenti).
È da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto,
introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in
alcun modo la possibilità al trasportato - danneggiato di
evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero
il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la
compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario
giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento
delle responsabilità.
L'art. 141, e il controllo di legittimità costituzionale. La nuova
normativa introdotta dall'art. 141, anche in conseguenza
di un testo che non brilla per chiarezza, è stata oggetto di
numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto
di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici
di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento
da parte della Corte costituzionale, intervenuta
sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23
dicembre 2008). Tali ordinanze hanno dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non
avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di
dare una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma in questione. La Corte cost., nell'ordinanza
n. 440 del 2008, ha chiarito che ben sarebbe stato possibile
accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
della disposizione censurata, in base alla quale è
possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà a
rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto
debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei
confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza
peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti
derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità
civile dell'autore del fatto dannoso.
L'art. 141 e le precedenti pronunce della Cassazione. Questa
Corte ha già affermato che l'azione di cui all'art. 141 ha alla
sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto
dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo (art. 122, comma
2 D.Lgs. n. 209 del 2005) subito un danno per un illecito da
circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e,
quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento
a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, all'art.
122, comma 2 D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede che l'assicurazione
obbligatoria debba comprendere anche la
copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che
sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e
proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di
trasportato e sulla prova della qualità di trasportato
v. Cass. n. 10410 del 2016).
È stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza
1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson),
secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia
reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti
del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla
persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo,
essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e
nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato
all'identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)
(Cass. n. 19963 del 30 agosto 2013).
In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque
diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia
la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato
consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è
nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del
2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il
caso fortuito.
Per cui, non derivano particolari problemi, nel caso di
specie, dal fatto che il R. fosse al contempo proprietario del
veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di
esso.
La questione sottoposta all'attenzione della Corte. Tutto ciò
premesso ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie
e della interpretazione della norma di riferimento,
nell'economia delle questioni finora sollevate, da parte
della Corte costituzionale e di questa Corte, occorre passare
ad esaminare la specifica questione sottoposta all'attenzione
della Corte.
L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato (come si è detto, a
prescindere dal titolo del trasporto ed anche a prescindere
dal suo rapporto con l'assicurazione nei confronti della
quale agisce e quindi col veicolo assicurato) la facoltà di
esercitare un'azione diretta nei confronti della assicurazione
del vettore sulla base della semplice allegazione e
dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del
trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo
dall'accertamento della responsabilità del vettore e del
conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.
Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato
quindi - se lo vuole e nel rispetto del procedimento
previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. - ad agire direttamente
nei confronti della compagnia assicuratrice del
veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus
ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione
del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi
a suo carico durante il trasporto, e non anche della
responsabilità dei protagonisti. È una possibilità che si
aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far
valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto
dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle
ordinarie regole della r.c.a.
Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di
agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in
tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione
delle responsabilità nel caso concreto.
La questione sottoposta all'attenzione della Corte, e dibattuta
sia in dottrina che nell'ambito della giurisprudenza di
merito, è se il ricorso all'azione diretta prevista dall'art.
141, in caso di scontro di veicoli, sia consentito solo nel
caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno.
La prima interpretazione, prescelta dal Tribunale di
Torino nella sentenza impugnata, e volta ad escludere la
possibilità di promuovere l'azione diretta nei confronti
dell'impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda
vettura sia priva di assicurazione, o rimanga non identificata,
privilegia l'interpretazione letterale, tratta dal riferimento
contenuto nella norma a due diventi enti
assicurativi.
La seconda interpretazione si muove nel solco tracciato
dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed
anche dalla precedenti pronunce di questa Corte in materia,
e privilegia una interpretazione costituzionalmente
orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione
ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione
delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte,
dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente
responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di
danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano
dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter
esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione
del vettore.
In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto
nell'art. 141 (del quale si è già posta in rilievo la scarsa
chiarezza e coerenza del dato testuale), a due diversi enti
assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della
normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda
qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato
o non coperto da copertura assicurativa.
Questa seconda interpretazione, volta a privilegiare una
più ampia applicazione dell'art. 141 e la sua utilizzabilità a
tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento
che ha la possibilità di essere più veloce e di
coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile, sia
perché il dato testuale nella specie non è né univoco né
affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di
questa stessa Corte e l'unica atta a salvaguardare una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Aben guardare, la formula normativa presuppone soltanto
la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo
trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non
esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo
stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più
automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un
secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo.
Quanto al riferimento alla possibilità di agire in rivalsa,
enunciata dall'art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa
qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni,
va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente
esercitabile nei confronti della seconda compagnia di
assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione
all'esercizio dell'azione principale alla possibilità
concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta
del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha
scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di
legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il
risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui
sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo
sul quale è trasportato), senza dover né attendere
l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto
meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice
del veicolo investitore. Questa previsione è
idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il
legislatore ha ritenuto prevalente l'interesse del trasportato
ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si
ferma e che quindi è necessario ricercare per risalire ai dati
della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato,
che è privo di assicurazione).
(omissis).
03-02-2019 17:21
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